Stabilità reale e obbligatoria
Riferimenti normativi
Art. 2118 c.c.; art. 8 legge 604 del ’66; art. 1 Statuto.
La legge 108 del 1990 è stata emanata per evitare un referendum abrogativo dell’articolo 35 Statuto ove modifica l’articolo 18 dello Statuto.
Razionalità e ragionevolezza delle differenti tutele in relazione ai rispettivi campi di applicazione
Il legislatore ha guardato non più alla dimensione globale dell’impresa ma alla struttura organizzativa nelle singole unità e nel territorio.
La diversità di tutele garantite dalla legge ai lavorativi vittime di un licenziamento illegittimo è tornata tuttavia di attualità con la proposta di nuovi referendum volti ad abrogare la tutela reale o, al contrario, ad estenderla come abbiamo già avuto modo di vedere. Tuttavia non è stato raggiunto il quorum né nel 2000 né nel 2003.
Campi di applicazione
Onere di provare i limiti dimensionali
Grava sul lavoratore che proponga la domanda di reintegrazione ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto l’onere di dimostrare l’elemento dimensionale necessario per la tutela. Spetta, invece, al datore provare che si versa in una delle fattispecie previste dall’articolo 4 della legge 108 del ’90 (vedi il punto “giustificazione del licenziamento”).
L’articolo 2 della legge 604 del ’66 e l’articolo 18 Statuto, come modificati dalla legge 108 del ’90, attestano il requisito dimensionale come elemento costitutivo della tutela forte e di fare della tutela obbligatoria una regola generale.
La Cassazione ha ricordato che la prova della consistenza numerica deve essere accompagnata dalla prova della “non autonomia” dell’articolazione produttiva.
Nozione di unità produttiva e computo dei dipendenti
I lavoratori occupati in una unità produttiva non autonoma nella quale siano occupati sino a 15 dipendenti, possono usufruire della stabilità reale allorquando l’unità di appartenenza costituisca parte di altra unità dotata di propria autonomia.
Un diverso problema per il computo concerne l’arco di tempo. Secondo la Cassazione deve essere presa in esame la “media occupazionale” nel periodo antecedente all’epoca del licenziamento, senza tener conto di occasionali riduzioni.
Nel 2001 la Corte ha stabilito che il giudice di merito deve accertare la normale produttività.
Ultimo problema: la commutabilità dei lavoratori con particolari contratti, quali gli apprendisti. Essi devono computarsi se adibiti a normali prestazioni e se sono inseriti di fatto nell’organigramma aziendale.
Il numero non può essere determinato equiparando lavoratori a tempo pieno con i saltuari: si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato parziale, con un meccanismo idoneo a rapportarne la prestazione a quella del lavoratore a tempo pieno.
Le organizzazioni di tendenza
L’art. 4 della 108 prevede che restano esclusi dall’ambito di applicazione della tutela reale i datori di lavoro che svolgono senza fini di lucro un’attività di natura politica, sindacale, culturale di istruzione ovvero di religione o di culto.
In proposito gli articoli 2082 e 2195 definiscono l’attività aziendale ed i suoi requisiti.
Il primo requisito è che si tratti di datori di lavoro non imprenditori, privi cioè dei requisiti previsti dall’articolo 2082 codice civile, quali: la professionalità, l’organizzazione, la natura economica dell’attività, consistente nella produzione di beni o servizi, anche se non a scopo di lucro personale, se i proventi li destina a terzi.
Non è prevista la tutela reale per le organizzazioni di tendenza che hanno, infatti, interesse ad assumere i lavoratori anche neutri (es.: pulizia nel palazzo dove ha sede un sindacato) come lavoratori di tendenza, perché in caso di licenziamento non godono della tutela dell’articolo 18 dello Statuto (reintegrazione).
La Cassazione ritiene che la natura imprenditoriale non sia sufficiente ad escludere o meno l’assoggettamento all’articolo 18, che non si applica ad un dipendente occupato in mansioni neutre.
Poiché dal licenziamento orale non può scaturire effetto alcuno, non è nemmeno soggetto all’esenzione dalla tutela reale.