Licenziamento disciplinare
Applicabilità dell’art. 7 Stat. lav. ai licenziamenti per colpa del lavoratore
La Corte Cost. nell’82 dichiarava legittimi i primi tre commi dell’art. 7, ove interpretati come applicabili ai licenziamenti disciplinari.
Cassazione afferma che il licenziamento ha natura disciplinare ogni volta che sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore; questa tesi è detta “ontologica”.
Al lavoratore colpito da sanzione disciplinare espulsiva devono essere assicurate le garanzie dell’art. 7, poiché questi deve essere in grado di conoscere l’infrazione contestata ed i motivi e deve essere posto nella condizione di difendersi.
Se le ragioni della tutela prescindono dal numero dei dipendenti impiegati nell’impresa, tuttavia il numero condiziona le conseguenze che derivano dall’eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento, che saranno diverse nelle aree di tutela del recesso ad nutum, della tutela reale, e della obbligatoria, ma anche per lo status di dirigente (la legittimità del recesso ad nutum per i dirigenti era stato confermato dalla Corte Costituzionale).
La legge 108 del ’90 ha esteso ai dirigenti l’inefficacia del licenziamento intimato non per iscritto e la nullità del licenziamento discriminatorio ed il conseguente diritto alla reintegrazione.
Rilevanza delle previsioni contenute nel codice disciplinare
L’affissione in luogo accessibile ai lavoratori del codice disciplinare ha natura costitutiva (art. 7 Stat.).
Il datore, tuttavia, a fronte di comportamenti lesivi del vivere civile può procedere al licenziamento anche in mancata affissione del codice disciplinare.
Il licenziamento non deve essere necessariamente contemplato dal codice disciplinare, a differenza delle sanzioni conservative.