I collocamenti speciali
Il collocamento in agricoltura.
E’ destinatario fin dal 1970 di una regolamentazione speciale della materia. Si trattava di un’ambiziosa normativa alla quale aveva fatto riscontro uno scarso grado di effettività, soprattutto nelle regioni meridionali, dove gli squilibri del mercato agricolo consentono la sopravvivenza di deprecabili forme di mediazione privata prive di ogni controllo (cosiddette caporalato).
Dopo parziali interventi di riforma si è così giunti nell’ambito del processo di decentramento amministrativo. Al riguardo, è stata prevista la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro nonché la sostituzione delle specifiche Commissioni con quelle istituite a livello regionale e provinciale.
Nel settore agricolo vige ormai il principio dell’assunzione diretta, pure se è stato necessario dettare alcune norme speciali rivolte a rendere meno gravoso l’adempimento dei datori di lavoro.
Inoltre, l’obbligo della riserva è stato esteso anche ai datori di lavoro agricolo che nell’anno precedente abbiano occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350.
Gli altri collocamenti speciali. I lavoratori italiani disponibili a lavorare in paesi extra – comunitari. I lavoratori extra – comunitari.
Oltre al collocamento in agricoltura esistono altri sistemi speciali di collocamento considerate come provvisorie nell’attesa che le Regioni provvedano a definire il nuovo regime.
A volte queste forme di collocamento si attuano per mezzo di un ufficio centrale, altre volte è previsto uno schedario nazionale per coloro che desiderino trovare occupazione al di fuori dei confini del luogo di loro abituale residenza o con particolari modalità. Per la gente del mare sono istituiti uffici speciali a livello locale.
Una forma speciale di collocamento è stata prevista anche per l’impiego del lavoro a domicilio, con l’istituzione, di particolari registri mentre appositi elenchi sono stati previsti per gli apprendisti.
Per i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all’estero in paesi extra – comunitari l’articolo 9 bis ha fatto salve le preesistenti disposizioni speciali.
Una specifica procedura amministrativa per l’accesso al lavoro è stata prevista per i lavoratori extra – comunitari. La normativa vigente prevede che l’accesso per lavoro nel nostro paese è consentito in presenza di un contratto di soggiorno a tempo determinato o indeterminato o per lavoro stagionale. Si tratta di una normativa articolata derivante dal bisogno di fronteggiare da un lato le esigenze di sicurezza e dall’altro le implicazioni economico – sociali ed umanitarie del fenomeno per il nostro paese.
Dal collocamento obbligatorio al diritto al lavoro dei disabili.
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie il legislatore si propone di tutelare il diritto al lavoro dei disabili in quanto soggetti da una più intensa debolezza contrattuale.
La disciplina fondamentale in materia è contenuta nella Legge 12 marzo 1999, numero 68, la quale promuove l’inserimento e l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Alle Regioni sono state conferite pure le funzioni ed i compiti relativi al collocamento dei disabili e si è stabilito che le Commissioni provinciali sostituiscono le vecchie per il collocamento obbligatorio.
L’inserimento al lavoro dei disabili.
La Legge numero 68 del 1999 determina i soggetti protetti ossia le persone disabili, il cui accesso al lavoro avviene sulla base di un accertamento delle condizioni di disabilità della permanenza dello stato invalidante.
Ai soggetti obbligati, la legge vincola i datori di lavoro pubblici e privati, che occupino almeno 15 lavoratori, ad avere una determinata aliquota di appartenenti alle categorie protette.
L’obbligo è temperato nei confronti ad esempio dei partiti politici e sindacati mentre è sospeso nei confronti delle imprese per le quali è in corso l’intervento della Cassa integrazione Guadagni.
I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati ad assolvere gli obblighi mediante compensazione inoltre possono fare richiesta di parziale esonero, rimanendo obbligati al solo pagamento per ogni unità non assunta.
La legge stabilisce che i lavoratori riconosciuti disabili devono iscriversi in appositi elenchi presso i Centri per l’impiego. I datori di lavoro privati e pubblici obbligati devono presentare, al Ministro del lavoro, dei prospetti da cui risultino: numero lavoratori dipendenti, numero e nominativo lavoratori nella quota di riserva, nonché i posti per i disabili.
I datori di lavoro devono, entro 60 giorni dal momento in cui risultino vincolati ad effettuare l’assunzione obbligatoria, presentare al competente Centro per l’impiego una richiesta di avviamento del disabile. Per datori di lavoro privati tale richiesta sarà numerica, e nominativa mentre per quelli pubblici, sarà sempre numerica. L’avviamento al lavoro su richiesta numerica avverrà secondo le modalità definite dalle Regioni.
La tutela del disabile nel rapporto di lavoro.
Il legislatore ha stabilito che tali lavoratori hanno diritto al “trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi”, e che non può essere richiesta una prestazione non compatibile con le sue minoranze. Ove l’aggravamento delle condizioni di salute rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto fino a che l’incompatibilità persista. Può essere risolto dal datore di lavoro qualora sia accertata la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
Si tratta di impossibilità sopravvenuta di lavoro del disabile.
Il disabile può essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale. Il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto, al fine della sostituzione con altro avente diritto.
L’istituto delle assunzioni obbligatorie trova la sua legittimazione nell’articolo 38, comma 3, Costituzione, secondo il quale “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.
L’orientamento giurisprudenziale e dottrinale aveva riconosciuto, al lavoratore avviato, un diritto soggettivo all’assunzione. Secondo questo orientamento, pertanto, il lavoratore avrebbe diritto solo al risarcimento del danno per la mancata assunzione.