Fonti del diritto di lavoro

Le 3 fonti tipiche sono: 1. internazionale 2. comunitaria 3. interna/nazionale.

La fonte atipica della contrattazione collettiva nasce, invece, come diritto autonomo. E’ un fenomeno in cui le forme di rappresentanza dei lavoratori giungono a contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro, operando in modo analogo o quasi al pari della legge, e spesso la integrano. Il peso delle fonti dipende dai periodi storici (vi è una crescente importanza del diritto comunitario). Le fonti internazionali sono atti del diritto internazionale che, per entrare nell’ordinamento giuridico italiano, devono essere veicolati mediante leggi di ratifica (ovvero non sono una fonte di disciplina diretta). Per quanto riguarda il diritto del lavoro sono rilevanti le convenzioni dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro www.iol.org), che ha l’obiettivo di stabilire standard minimi di protezione del lavoro a livello mondiale.

Esso nasce dopo la 1° guerra mondiale (dopo il trattato di Versailles) con sede a Ginevra. Il suo esecutivo ha struttura tripartita (associazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi). Gli Stati che firmano le sue convenzioni si obbligano ad adottarle, ma per produrre effetti devono essere firmate da un numero minimo di Paesi. Spesso una convenzione è accompagnata da una raccomandazione, non vincolante, che ha lo scopo di colmare le differenze tra gli Stati. Esempio: la convezione dell’Oil n° 87 del 1948 sancisce la libertà sindacale (positiva e negativa) sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori. La libertà negativa ha senso se pensiamo al contesto storico che si era sviluppato, anteriormente in Inghilterra e negli USA, dove veniva richiesta l’iscrizione al sindacato come requisito per l’assunzione.

Le fonti comunitarie hanno, ad oggi, un forte impatto in molti settori del diritto. Oltre alle direttive, esistono anche regolamenti, raccomandazioni, decisioni del consiglio e altre fonti di minore rilevanza. Il diritto comunitario come ordinamento (insieme d’istituzioni dotate di proprie regole) è nato col trattato di Roma del ’57 (TCE). Esso è il prodotto di un atto di diritto internazionale, istituito da un numero di paesi fondatori. Sebbene nato da un trattato, il diritto comunitario assume, in seguito, una forza differente, che fa sì che non costituisca semplicemente un insieme di norme internazionali, ma si imponga come ordinamento sopranazionale.

Per avere efficacia deve essere, tuttavia, ratificato da una legge interna. Originariamente era nato come un contratto economico tra gli Stati. Gli artt.10-11 della Costituzione Italiana permettono la limitazione della sovranità dello Stato a favore del diritto sopranazionale, in condizioni di parità con gli altri Stati. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, infatti, valuta la conformità e l’adeguamento dei diritti nazionali rispetto al diritto comunitario ed in particolare rispetto al trattato di Roma (valuta gli interventi normativi). Essa si pronuncia in due modi, che danno luogo a due procedure (che si riconoscono anche per il modo con cui sono abbreviate):

  1. CGCE, Qualcuno (es.: Jenkins) vs. qualcuno: nel caso di un rinvio pregiudiziale (che in Italia accade di raro) un giudice rinvia alla Corte una richiesta di interpretazione di una norma nazionale per verificarne la conformità alle norme comunitarie.
  2. CGCE, Commissione vs. uno stato (es.: Italia): avviene quando la commissione (che è l’organo esecutivo della comunità) ritiene che vi sia stata un’infrazione o una mancata conformazione al diritto comunitario; ad esempio, qualora sia scaduto il termine entro il quale il paese doveva ratificare la direttiva.

L’organo di giudizio, in questi casi, è la Corte di Giustizia Europea: essa potrà accogliere il ricorso oppure dissociarsene, emanando una sentenza.
Nota: è il giudice nazionale che decide se sollevare la questione di legittimità comunitaria; in tal caso i gradi del processo vengono sospesi in attesa della sentenza (funziona similmente al ricorso alla Corte Costituzionale). Il giudice nazionale, che si trovi di fronte ad una disposizione interna in contrasto con quella comunitaria, dovrà disapplicare la norma interna (es.: il divieto di lavoro notturno femminile contrastava con la parità di trattamento uomini-donne). Non possiamo pensare ad un’efficacia diretta orizzontale (ovvero sui cittadini) delle direttive nel nostro ordinamento.

La Corte Costituzionale ne ha affermato l’efficacia diretta ma verticale: la legge comunitaria indica i principi che i Governi dovranno seguire per realizzare gli obiettivi fissati, ma sarà proprio il Governo a rendere efficace la norma. L’ordinamento comunitario, inoltre, può intervenire solo su quelle materie che, secondo il trattato, sono di competenza della comunità europea. La Corte di Giustizia è arrivata a dire che, quando una direttiva ha un contenuto sufficientemente chiaro, preciso ed incondizionato, che non richiede necessariamente l’intervento dello Stato, il Giudice potrà disapplicare la norma nazionale e applicare direttamente il principio della direttiva, che a questo punto diventa autoapplicante. D’altra parte quando la direttiva è sufficientemente chiara, la Corte, ha detto 10 anni fa, che lo Stato membro che non abbia attuato la direttiva entro il suo termine è responsabile nei confronti dei propri cittadini che si sono visti ledere i propri diritti.

Lo Stato avrà l’obbligo di risarcire il danno (una sorta di responsabilità che deriva dal mancato adempimento di un obbligo). Ovviamente è un caso estremo, perché teoricamente dovrebbero essere recepite. Dalla seconda metà degli anni 80 si è consolidato un ordinamento in cui la Corte di Giustizia Europea prevale anche sulla Corte Costituzionale italiana. Si possono, tuttavia, verificare conflitti, di fatto esistiti, tra corti nazionali e corti sopranazionali, così come tra Stati. Come le direttive entrano nel nostro ordinamento? Se esiste già una legislazione conforme non c’è nemmeno bisogno di adeguarsi. Il meccanismo è quello della cosiddetta legge comunitaria. Il Parlamento approva una legge delega che conferisce/delega al Governo il compito di recepire la direttiva. Questo ha i suoi pro ed i suoi contro: diventa un atto dell’esecutivo, e potrebbe avere influenze politiche, ma allo stesso tempo vi è il bisogno di un carattere tecnico nella compilazione della legislazione, che comporta una ricezione più tempestiva. Guardiamo ora agli ambiti ed ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali.

Nel Trattato troviamo sia regole per il funzionamento da cui derivare delle leggi (principi fondamentali), sia regole direttamente applicabili più specifiche. Il Trattato è nato con obiettivi puramente commerciali, ma poi si è evoluto (diritti dei consumatori, antitrust, etc.) con successive modifiche (Amsterdam, Nizza etc.). Spesso troviamo le modifiche (es.: “141 ex 119”) tra parentesi; sono stati, infatti, introdotti allargamenti e nuovi principi che avvicinano per alcuni versi il trattato ad una vera e propria costituzione con natura rigida. Vengono messe sullo stesso piano informazioni che in altre costituzioni hanno livelli differenti. Rilevanti, per la materia, sono le competenze attribuite dall’articolo 137 (ex 118): miglioramento delle condizioni di lavoro, informazione e consultazione lavoratori, integrazione disoccupati, parità uomini-donne. Mentre per le norme più semplici è adottata una semplice maggioranza, per i temi più caldi è richiesta l’unanimità. Questo significa che un paese può porre un veto qualora si ostini a votare contro una direttiva (es.: G.B. negli anni ’80, onere della prova).

L’ultimo comma dell’articolo 137 esclude il campo di intervento comunitario nelle retribuzioni, nel diritto di sciopero, nel diritto sindacale, etc. Questo per rimandare al fatto che è possibile agire soltanto nei campi specifici, per il resto si mantiene la competenza del diritto nazionale. Le politiche del lavoro non rientrano tra le competenze della comunità, ma vi rientrano come linee guida, secondo il principio di “incentivare e promuovere l’incontro tra le parti sociali”. La carta dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, Dicembre 2000) è una proclamazione solenne emanata dal Parlamento, la Commissione, il Consiglio europei. Per avere diritti fondamentali eguali per tutti, sarebbe necessaria una costituzione europea. La prima tappa è stata affidare ad un gruppo di esperti giuridici la redazione della carta, come base di una futura costituzione europea. Che efficacia ha la carta? Nemmeno dalla carta stessa è prevista la sua efficacia.

Ad oggi essa stabilisce sicuramente dei principi fondamentali ai quali ispirarsi nell’interpretazione del diritto comunitario esistente. Troviamo un’ispirazione alla carta nelle interpretazioni della Corte di Giustizia, pur poi decidendo sulla base del Trattato di Roma. E’ una carta che somiglia molto alla prima parte nostra della costituzione. E’ molto moderna, perché troviamo espressi principi in modo dettagliato e aggiornamenti. E’ costruita su una serie di capitoli definiti capi. I primi 4 sono:

  • 1° capo: dignità della persona; es.: proibizione lavoro forzato
  • 2° capo: libertà: sono specificate esigenze moderne, quali la privacy (es.: protezione dei dati personali nell’informatica).

Questa disposizione segna lo stacco tecnico ideale tra carta e trattato. L’ultimo comma dell’art 137 del trattato esclude in senso lato il diritto sindacale, mentre nella carta esso non poteva mancare come libertà di riunione pacifica (in campo politico, civico e sindacale). Non vi è tuttavia conflitto, è soltanto una questione di “binari paralleli”.

  • 3° capo: uguaglianza: davanti alla legge, uguaglianza formale, non discriminazione.

Collegamento col Trattato: l’art 13 del Trattato ha conferito al Consiglio e Parlamento Europei il potere di emanare direttive contro la discriminazione.

  • 4° capo: solidarietà: qui troviamo la maggioranza dei diritti “lavoristici”: ad esempio, il diritto di informazione e consultazione nell’ambito dell’impresa, il diritto di contrattazione e sciopero, il diritto di collocamento gratuito, il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

L’art. 30 (sul quale avremo occasione di tornare) riguarda la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (forte influenza politica), conformemente al diritto comunitario e nazionale. Che ne è oggi della carta? Per ora mantiene la sua autonomia e la sua incerta efficacia giuridica, mentre è al lavoro una bozza di una nuova costituzione europea. Prodi preferirebbe definire meglio le competenze delle varie istituzioni, mentre Berlusconi ci terrebbe che fosse firmata entro il semestre di governo europeo italiano. Guardiamo ora alla legislazione interna ed alle sue fonti. Prima della riforma, le Regioni potevano soltanto legiferare sulle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione italiana.

Oggi il principio è stato ribaltato: l’art. 117 elenca le materie di competenza legislativa statale, mentre tutte le restanti spettano alle Regioni. Per quanto riguarda la legislazione concorrente, l’art. 117 stabilisce quali sono le “materie di legislazione concorrente” fra Stato e Regioni precisando che in tali materie spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto riguarda la legislazione esclusiva l’art. 117 stabilisce che nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato spetta alle Regioni la potestà legislativa. Il diritto del lavoro, in campo comunitario, è chiamato “Tutela e sicurezza del lavoro”.

Ad oggi le regioni, tuttavia, non hanno ancora sfruttato l’art.117 anche a causa delle incertezze relative ai principi fondamentali da rispettare nell’emanare le norme regionali. Ciò non esclude che le regioni non avessero legiferato prima e dopo la modifica dell’art.117. L’esempio è il decreto legislativo del ’97 che ha affidato alle leggi regionali la gestione e la regolamentazione del collocamento della manodopera.

Certo è che se e quando le regioni interverranno, in ogni caso aumenterebbe il ruolo della Corte Costituzionale, nel dichiarare la il/legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge. Aumenterebbe, innanzitutto, perché essa sarebbe chiamata a pronunciarsi sulle competenze dell’uno o dell’altro livello legislativo (Stato/Regioni), come già accaduto per le regioni a statuto speciale: alcune di esse avevano interpretato come lesive certe norme nazionali. Come procede la Corte? Di solito siamo abituati a concepire il diritto come insieme di disposizioni, in realtà si interpongono fonti non legislative nel nostro diritto. In generale si afferma che l’art. 3 della Cost. (pari dignità sociale) esprima un comando che può essere definito quale “disposizione”.

Dalla disposizione la Corte trae una norma (norma ≠ disposizione) da applicare alla fattispecie (caso). Ma qualora si tratti di valutare l’illegittimità costituzionale di una o più disposizioni di legge, la Corte sceglierà la norma che si avvicina maggiormente alla costituzione, oppure spiegherà come interpretare una norma (in questo caso senza sentenziarne l’illegittimità, per tentare di fare salde le norme, secondo il principio della certezza del diritto). Nel nostro ordinamento ricordiamo che soltanto il giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Corte è intervenuta spesso in relazione ai referendum (abrogativo). Spesso capita che, per evitare il ricorso al referendum, sia stato il legislatore stesso a ridefinire le proprie disposizioni. L’opera di controllo del referendum è eseguito dalla Corte Costituzionale, per evitare vuoti normativi, controllare la legittimità dei referendum etc. Dedichiamo 5 minuti ad una sentenza della Corte Costituzionale, il cui argomento non è molto rilevante, ma ci fa riflettere sui rapporti tra ordinamenti comunitari e nazionali.

La sentenza della Corte è la numero 45 del 2000.
Il caso riguardava l’abrogazione dell’art 5 (lunghissimo, cosiddetta legge omnibus, cioè “che tratta i più disparati argomenti, in modo anche approfondito”) della legge del ’64 che conteneva la disciplina del part-time. Il problema si pose secondo la Corte perché nel frattempo era intervenuta la direttiva CE 97/81, proprio sul part-time. Il 3 Febbraio 2000 il termine per il recepimento di tale direttiva era scaduto. La Corte ritenne che (Citazione) “le precedenti disposizioni avevano già realizzato, in una sorta di anticipazione, un nucleo minimo di regole che agevolano il lavoro part-time. Tale nucleo non può essere totalmente rimosso nell’ordinamento interno se non attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro volta conformi, perché nel frattempo è scaduto il termine.”

La Corte cercò di evitare un vuoto normativo, rifacendosi al principio della cosiddetta clausola di non regresso: si precisa che le disposizioni delle direttive non legittimano una riduzione del livello di tutela, precedentemente accordato da ogni stato membro. In poche parole, una direttiva non può essere sfruttata per ridurre il livello di tutela se le disposizioni interne sono già più avanzate. Se il referendum fosse stato approvato, la Commissione Europea avrebbe potuto raggiungere una condanna contro l’Italia. Altra eventuale responsabilità (civile) sarebbe stata quella del cittadino i cui diritti sarebbero stati lesi.