Tutela dei ereditari sociali
Ambito di tutela
Terza e Sesta dir. soc. enunciano un principio che si limita ad individuare un obiettivo, lasciando agli Stati membri di elaborare i concreti meccanismi in grado di meglio perseguire l’obiettivo. All’art. 13, par. l, Terza dir. soc. e all’art. 12, par. l, Sesta dir. soc. è stabilito che le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.
La tutela minima che ciascun ordinamento nazionale dovrà contenere consiste nel diritto dei creditori di ottenere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie. I creditori delle società estinte e quelli della incorporante o beneficiaria potranno ricevere tutela attraverso meccanismi diversi. Quanto detto vale anche per gli obbligazionisti delle società che partecipano alla operazione, a meno che l’ordinamento nazionale non subordini l’intera operazione all’approvazione dell’assemblea che rappresenta tale speciale categoria di creditori ovvero l’operazione sia stata approvata dai singoli obbligazionisti (art. 13, par. 3, Terza dir. soc. e art. 12, par. 5, Sesta dir. soc.).
Peculiarità nella scissione
Nella scissione i meccanismi di tutela dei creditori sociali trovano ulteriore articolazione. Un primo meccanismo di tutela opera già avuto riguardo alla sorte degli elementi del passivo, che sia rimasta eventualmente incerta nel progetto di scissione: il meccanismo vede le beneficiarie rispondere solidalmente dell’obbligazione. Nell’ipotesi in cui un creditore, individuato in una delle beneficiarie il proprio debitore, abbia escusso quest’ultima non rimanendo tuttavia soddisfatto, la Sesta dir. soc. sancisce la responsabilità solidale delle altre società beneficiarie (art. 12, par. 3), lasciando agli Stati membri la facoltà di limitare tale responsabilità all’attivo netto attribuito a ciascuna beneficiaria. La Sesta dir. soc. considera l’ipotesi (all’art. 23) in cui nell’ordinamento nazionale l’operazione di scissione sia soggetta al controllo di una autorità giudiziaria, cui sia attribuito il potere:
- di convocare l’assemblea generale degli azionisti della scissa per deliberare sulla scissione;
- di assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi i documenti di cui all’art. 9 in tempo utile in vista dell’assemblea;
- di convocare qualsiasi assemblea di creditori (che andranno distinti per categorie) di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;
- di assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno un progetto di scissione in tempo utile in vista dell’assemblea;
- di approvare il progetto di scissione.
Ricorrendo tale ipotesi, ove l’autorità giudiziaria constati la sussistenza delle condizioni indicate alle lettere b) e d) che precedono, e non sia arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, l’autorità giudiziaria medesima potrà dispensare:
- le società che partecipano alla scissione dall’onere di rendere pubblico il progetto di scissione a norma dell’art. 4, purché, ai sensi dell’art. 12, sia stato previsto un meccanismo di tutela di tutti i crediti, indipendentemente dalla data cui essi risalgano;
- ciascuna società beneficiaria che voglia avvalersi della facoltà concessa all’art. 6 di non passare attraverso una deliberazione assembleare di approvazione del progetto, dall’onere di rendere disponibile agli azionisti presso la sede sociale i documenti di cui all’art. 9, par. 1;
- le società che partecipano alla scissione dall’osservanza dei termini e delle modalità che l’art. 9 fissa per la consultazione dei documenti relativi all’operazione da parte degli azionisti.
Ricorrendo la predetta ipotesi di scissione soggetta al controllo dell’autorità giudiziaria, gli Stati membri potranno prevedere che i creditori sociali (o una maggioranza di una categoria di creditori della scissa), riuniti in assemblea, deliberino con una maggioranza rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti la rinuncia alla responsabilità solidale delle beneficiarie (art. 12, par. 3).