Nuovi principi e regole introdotte dal legislatore comunitario (Appunti di lezione)

Novità introdotte dalle direttive comunitarie

  • Rimedi a favore del consumatore quale il diritto al ripensamento: si allude alla disciplina del recesso che limita la possibilità di recedere dal contratto unilateralmente. Il legislatore comunitario ha riconosciuto la possibilità di un contraente di sciogliersi dal contratto (diritto di recesso) per un semplice pentimento (7 o 10 gg.).

Tale rimedio è stato introdotto per tutelare il consumatore dalle vendite aggressive. È stato esteso ai contratti di assicurazione stipulati in sedi appropriate. È stata introdotta la possibilità di sospensione degli effetti fin tanto che il consumatore non decida definitivamente. Queste regole sono in controtendenza rispetto al c.c. che, all’art. 1372, riconosce al contratto forza equivalente a quella di legge. Seguendo la linea di questo articoli, si dovrebbe poter recedere solo a condizione che le fattispecie rientrino in quelle previste dalla legge.

  • Tendenza alla conservazione del contratto: emerge dal fatto che le clausole vessatorie, pur essendo nulle, lasciano inalterato il contenuto del contratto per la restante parte. Nullità:
    1. “nullità parziale”: l’art. 1419 c.c. stabilisce che la nullità di singole clausole del contratto non importa la nullità dell’intero contratto se non risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole affette da nullità.
    2. “nullità relativa”: si intendono le nullità fatte valere solo da una parte contraente (il consumatore).

    Al contrario, il c.c. prevede che, se l’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte del contraente, è possibile che venga fatta valere la nullità da entrambi. Il consumatore decide se impugnare quella clausola e non il professionista, questa è la differenza.

    • Controlli sull’equilibrio sia normativo sia economico del contratto: nei tipi di contrattazione in cui si può verificare un significativo squilibrio di potere tra le parti (clausole vessatorie), si introduce la possibilità di far valere la nullità. Nella stessa normativa, si parla anche di “eccessivo squilibrio” tra le posizioni delle imprese; nelle normativa sulle clausole vessatorie si parla di “squilibrio normativo”; nella legge del 1998 si parla di “eccessivo squilibrio”. La dottrina ritiene che rilevi anche lo “squilibrio economico”. I contratti tra imprese in cui una è dominante possono essere dichiarati nulli, nel senso di mancata adeguatezza del corrispettivo (es.: sub-fornitura con compenso minimo).
    • Vincoli di forma scritta: a tutela del consumatore, sotto pena di nullità, la maggior parte dei contratti deve avere forma scritta. Il contraente deve essere informato per prender coscienza della possibilità di recedere entro certi termini; nel c.c., invece, salvo contratti particolari, il principio generale era quello della forma orale.
    • Obblighi di informazione a carico del professionista: tali obblighi compensano l’asimmetria informativa. In particolare riguardano la forma del contratto, la tutela e l’adeguata informazione per l’esercizio dei termini di recesso. Nel c.c. si è data poca importanza al tema dell’informazione.

     

    I principi cardine che incidono sul diritto contrattuale interno

    Sono quelli indicati prima (ricorda art. 1372 c.c.), ora vediamo in quali parti:

    • vincolo contrattuale dotato di forza di legge tra le parti contraenti (regge il nostro diritto dei contratti e ha subìto un’opera di adeguamento);
    • buona fede, quale fondamento delle regole sulla nullità parziale del contratto;
    • tendenziale insindacabilità ad opera del giudice dell’equilibrio contrattuale fissato dalle parti.

    L’art. 1372 c.c. prevede:

    • resistenza del contratto al pentimento della parte: il vincolo non si scioglie per volontà di un solo contraente;
    • immodificabilità del regolamento contrattuale ad opera di una sola parte;
    • irretrattabilità degli effetti del contratto che si sono già esauriti.

    Per legge, sono indicati i motivi di scioglimento da parte di un unico soggetto:

    • risoluzione del contratto;
    • recesso legale;
    • recesso convenzionale.

    La risoluzione del contratto ne determina lo scioglimento, ma il legislatore stabilisce che, in determinate condizioni, uno dei due contraenti possa recedere; si può verificare per uno squilibrio nel funzionamento del rapporto sinallagmatico (rapporto di scambio) delle parti. Il contratto nasce perfetto, ma si può verificare un disequilibrio per:

    • inadempimento;
    • eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
    • impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

    Il recesso è un atto unilaterale con il quale una parte dispone lo scioglimento del contratto. Il recesso legale è previsto dal legislatore nell’ambito della disciplina dei contratti tipici. Nell’ambito delle singole discipline, il recesso assume forme diverse (es.: locazione quindi disdetta, lavoro quindi licenziamento). Nell’ambito del recesso legale si può avere un:

    • recesso di liberazione (tempo indeterminato; talvolta è soggetto a una motivazione che giustifichi il recesso);
    • recesso di auto-tutela (è disciplinato nell’ambito della norma 1375 che tratta la caparra confirmatoria): prevede che le parti possano accordarsi su una somma in denaro a garanzia della serietà del vincolo contrattuale; è un’ipotesi di recesso legale che dà luogo al trattenimento della caparra o alla restituzione del doppio.

    Il recesso convenzionale è disciplinato dall’art. 1373, non è previsto per legge ma autorizzato per clausola vessatoria. Le parti possono includere nel contratto una clausola in cui si autorizza il recesso al verificarsi di un evento. Ci si può sciogliere unilateralmente, ma alla base vi è un accordo tra le due parti; analizzando la norma:

    • la facoltà di recesso può essere attribuita ad una delle parti per via di un accordo;
    • il recesso può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione;
    • per i contratti di durata con prestazioni frazionate nel tempo (es.: fornitura energia elettrica), la facoltà può essere esercitata successivamente, ma il recesso non può stravolgere le prestazioni già eseguite;
    • è possibile pattuire una caparra penitenziale per il diritto di recesso, attribuito ad una o ad entrambe le parti;
    • salvo patto contrario.

    Nell’art. 1419 si oppongono a questo principio quelle norme che introducono la possibilità di dichiarare la nullità di una clausola e di lasciare in piedi il contratto. Il primo comma prevede che la nullità di una singola clausola comporti la nullità dell’intero contratto, qualora risulti che le parti non l’avrebbero concluso senza le clausole colpite da nullità. L’articolo si basa su causa e buona fede contrattuale. Ad es.: nel contratto di leasing con diritto di opzione, se la clausola è dichiarata nulla si altera tutto il contratto, perché varia l’intero schema funzionale. Un contratto depurato di una clausola nulla è illogico per il legislatore italiano, perché le clausole sono frutto di un accordo tra le parti. Contrariamente, il legislatore comunitario, nel Codice del consumo, richiama l’art. 1379 bis, che prevede la nullità parziale delle clausole vessatorie. Il giudice può intervenire solo in 2 casi:

    1. squilibrio originario per vizio nel procedimento formativo della volontà: azione di rescissione in stato di bisogno e di pericolo. In entrambi i casi il contraente è stato indotto alla conclusione di un contratto squilibrato dal punto di vista economico in quanto si è trovato in una situazione di bisogno (es.: usura) e di pericolo.
    2. squilibrio sopravvenuto sempre sulla base della ricorrenza di determinati presupposti quali l’eccessiva onerosità, l’impossibilità sopravvenuta e l’inadempimento. Salvo questi casi, per il diritto italiano non era possibile effettuare interventi sui contratti come invece impone il legislatore comunitario.

     

    La standardizzazione

    Il contratto è un documento che si fonda sul consenso (principio consensualistico) delle parti. Il contratto è un atto di volontà, gli effetti possono essere ricondotti dalla legge al fatto in alcuni atti, invece nel negozio giuridico la volontà è espressa dalle parti ed è volontà degli effetti giuridici riconducibili all’atto. Le parti di comune accordo stabiliscono le clausole che trasferiscono la proprietà da un soggetto all’altro. Il contratto è un atto patrimoniale diretto a perfezionare, completare o estinguere un rapporto tra le due parti. Nel codice previgente era visto in posizione strumentale all’acquisto di beni mobili. Infatti, veniva disciplinato nel  terzo libro (proprietà), come atto idoneo a trasferire la proprietà.

    Nel nostro codice il contratto è regolato nel libro IV e gli sono dedicati il maggior numero di art. dal 1172 al 2059. La ragione di tale cambiamento è riconducibile alle variazioni che si sono susseguite nel XX secolo. Attualmente le risorse produttive si identificano con gli strumenti finanziari alla cui base vi è il contratto. Esso ha un ruolo fondamentale nella costituzione dell’impresa, tant’è che con l’unificazione dei due codici si è superata la distinzione tra atti civili e commerciali, ma nell’ambito di questa disciplina generale alcune norme sono dirette ai contratti conclusi dal venditore. Nell’ambito della disciplina generale vi sono norme per:

    • l’imprenditore: fase di revoca e accettazione della proposta (es.: in ipotesi di caduta della proposta se essa proviene dall’imprenditore il contratto sopravvive alla sua morte perché è stata creata per interessi d’impresa);
    • rappresentanza.

    Alcuni contratti vengono definiti “normativamente d’impresa”: sono quelli nella cui definizione è essenziale o co-essenziale la natura imprenditoriale (ad es.: l’art.1655 sull’appalto, fa presumere che esso sia condotto da un’impresa). Altri contratti come quello di somministrazione sono “naturalmente d’impresa” perché nella definizione che dà il c.c. non è presupposto necessario e implicito l’esercizio di attività imprenditoriale, ma costituisce una frequente ricorrenza. Questo avveniva prima dell’intervento del legislatore comunitario. Successivamente dal ‘70 in poi si ha un intervento di quest’ultimo nella normativa nazionale:

    • per evitare distorsioni nella concorrenza;
    • per regolamentare l’efficienza dei mercati;
    • per la tutela dei consumatori (questo punto subentra in seguito): eliminazione di squilibri e clausole vessatorie.

    I contratti standard sono i contratti in cui le condizioni generali del contratto sono unilateralmente predisposte da uno dei contraenti (normalmente l’impresa) al fin di garantire uniformità di trattamento e celerità nella contrattazione. Due fenomeni che caratterizzano la figura del contratto moderno sono:

    • massificazione;
    • standardizzazione: predisposizione unilaterale delle clausole del contratto e successiva accettazione per adesione delle condizioni generali del contratto del consumatore–utente. Manca la partecipazione del contraente alla formazione del regolamento contrattuale, che non è frutto di una trattativa. Questo favorisce la celerità nei rapporti ed è comprensibile vista la tendenza alla massificazione (es.: Enel, banca, assicurazioni).