L’ordinamento interno della società
L’assemblea
Per quanto concerne il funzionamento dell’assemblea nella società unipersonale, l’art. 4 della Dodicesima dir. soc. dispone che il socio unico esercita i poteri demandati all’assemblea dei soci. Le decisioni adottate dal socio unico devono assumere la forma scritta (iscrizione a verbale o redazione per iscritto). Il legislatore comunitario detta una disciplina minimale riguardo all’assemblea della società unipersonale, senza curarsi di indicare adempimenti in ordine alla costituzione e deliberazione, ma ciò per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, per evitare l’imposizione di oneri formali eccessivamente gravosi; in secondo luogo, per lasciare ai singoli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella trasposizione nell’ordinamento nazionale della Dodicesima dir. soc., dato che le norme in tema di assemblea non risultano ancora oggi armonizzate a livello comunitario.
Il primo paragrafo dell’art. 4, Dodicesima dir. soc., si limita a descrivere una situazione derivante dal particolare assetto societario della società unipersonale. La necessità dell’adozione della forma scritta per le decisioni prese dal socio unico che agisce quale organo assembleare fornisce adeguate garanzie ai terzi e creditori solamente nel caso in cui gli Stati membri prevedano l’iscrizione a verbale delle predette decisioni. Ove si preveda la semplice redazione per iscritto vengono in rilievo problemi di certezza della data e di conservazione. Si è preferito rinviare al legislatore nazionale la scelta dei mezzi più opportuni per l’accesso a verbali e registri della società unipersonale.
La prima formulazione della proposta di Dodicesima dir. soc. prevedeva che il socio unico non potesse delegare i poteri assembleari a lui assegnati. Tale disposizione non forniva tuttavia ai terzi alcuna garanzia ulteriore, in quanto non essendovi una disciplina inerente la formazione della volontà assembleare il divieto rischiava di diventare un mero adempimento formale, visto che poteva essere facilmente aggirato ove il socio unico si fosse limitato a sottoscrivere le decisioni da altri prese.
L’amministrazione e la rappresentanza
Anche la disciplina dettata dalla Dodicesima dir. soc. in tema di amministrazione della società è assai scarna. Il legislatore comunitario, più che dettare una puntuale disciplina sullo svolgimento dell’attività amministrativa, si è limitato ad introdurre una disposizione volta ad evitare il conflitto di interessi tra società e socio unico. Il primo paragrafo dell’art. 5 della Dodicesima dir. soc. prevede che i contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto. Il primo paragrafo, disciplinando solo l’ipotesi dei contratti conclusi tra socio unico e società unipersonale da lui rappresentata, ammette la possibilità che la rappresentanza della società sia delegata anche a persona fisica diversa dal socio unico: in questo caso non vi sarà alcuna necessità di adottare particolari oneri di forma, non ponendosi un problema di conflitto di interessi.
Inoltre, si è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di evitare l’imposizione della forma scritta per le operazioni correnti concluse a condizioni normali. Tale deroga alla disciplina ordinaria mira ad evitare eccessivi vincoli formali in capo al socio unico che abbia anche la rappresentanza della società in ipotesi in cui l’attività svolta dal socio amministratore non abbia caratteristiche tali da renderla pericolosa per la società. Nulla viene detto in tema di amministrazione della società. Tale omissione sembra inserirsi nel quadro di libertà che il legislatore comunitario assegna ai singoli Stati membri nella trasposizione all’interno dell’ordinamento nazionale delle norme in tema di società unipersonali. Con riferimento alla forma scritta si pongono i medesimi problemi visti con riferimento alla forma delle decisioni del socio unico che agisca quale organo assembleare.
Notazioni conclusive
La società unipersonale è stata concepita dal legislatore comunitario come uno strumento per l’imprenditore individuale, tale da consentirgli di svolgere l’attività di impresa con limitazione di responsabilità e assumendo la forma societaria. L’utilizzo della veste societaria avrebbe tutelato sufficientemente i terzi e avrebbe consentito uno sviluppo dell’attività di PMI. Nell’iter di approvazione del progetto la ratio della direttiva è sostanzialmente mutata. Sono state eliminate le norme che limitavano la possibilità delle persone giuridiche di divenire unico socio della società, così come si è lasciato al legislatore nazionale il compito di inserire eventuali divieti o sanzioni per il caso di costituzione di catene societarie.
Il testo approvato di Dodicesima dir. soc. può considerarsi come una sorta di riconoscimento della ammissibilità della società unipersonale nell’ordinamento comunitario. Tale funzione è confermata dalla disciplina contenuta nella predetta direttiva: si tratta di una disciplina minima che, ai sensi dell’art. 6, può essere applicata anche alle società per azioni. Ciò che importa è che ogni ordinamento nazionale riconosca la legittimità del possesso dell’intero capitale, anche in fase costitutiva, da parte di un unico soggetto, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Raggiunto il predetto obiettivo, non si vieta agli Stati membri di estendere l’uni-personalità anche ad altri tipi societari. La limitazione di responsabilità da parte del socio unico, incentivo principale per il piccolo imprenditore, non è messa pienamente in risalto dalla Dodicesima dir. soc.: tale limitazione si deduce implicitamente dal disposto dell’art. 7 della direttiva. L’art. 7 pone una sostanziale equiparazione tra società a responsabilità limitata con unico socio e imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività, con la conseguenza che, ove sia ammessa l’impresa a responsabilità limitata potrà anche non consentirsi la società unipersonale. Dalla equiparazione tra impresa individuale con patrimonio separato e società unipersonale si evince anche un’eguaglianza di trattamento con riferimento al profilo della responsabilità patrimoniale e quindi la limitazione di responsabilità del socio unico.