La prima giurisprudenza
In assenza di una presa di posizione del Trattato, che all’art. 48 fa riferimento ad entrambi i criteri di collegamento, la Corte non ha dapprima riconosciuto preminenza effettiva alla tutela del diritto di stabilimento. Emblematica è al riguardo la pronuncia relativa al caso della società di diritto inglese Daily Mail. La questione verteva sulla compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa inglese che subordinava il trasferimento, dal Regno Unito all’Olanda, dell’amministrazione centrale della società Daily Mail al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione fiscale inglese (negata perché lo scopo principale del trasferimento della sede della direzione era quello di sfuggire al pagamento di alcune imposte). Si trattava di un caso nel quale si discuteva della libertà di stabilimento primario.
Al riguardo, preso atto della contrapposizione in tema di criteri di collegamento nei diversi sistemi nazionali, la Corte di Giustizia ha affermato che le società sono creature dall’ordinamento giuridico e gli artt. 43 e 48 del TCE non possono essere interpretati in maniera tale da attribuire alla società, costituita secondo le leggi di uno Stato membro ed avente nello stesso la sede legale, il diritto di trasferire in un altro Stato membro la sede dell’amministrazione della società, mantenendo lo status di società ai sensi dell’ordinamento che ne aveva disciplinato la costituzione. Secondo la Corte, la diversità delle legislazioni nazionali sul criterio di collegamento previsto per le società nonché sulla facoltà di un trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale da uno Stato membro all’altro costituisce un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative non ancora realizzatesi.