Ipotesi particolari di riduzione del capitale
L’art. 35 della Seconda dir. soc. prevede la possibilità per la società di far luogo ad un ammortamento del capitale sociale senza riduzione del suo valore nominale. L’ammortamento è una forma di rimborso in forza della quale alcuni azionisti si vedono restituito il valore nominale delle azioni (azioni ammortizzate) senza che il capitale sociale sia ridotto in misura corrispondente. Tale operazione può essere effettuata esclusivamente attraverso somme liberamente distribuibili da parte della società; deve essere deliberata dall’assemblea, con maggioranze che variano a seconda che la possibilità di ammortamento sia prevista o meno nell’atto costitutivo o nello statuto; la deliberazione assembleare deve essere pubblicizzata secondo le forme di cui all’art 3 Prima dir. soc.
Gli azionisti ai quali è stato rimborsato il valore nominale delle azioni conservano i propri diritti nella società, ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo (che sarà riservato alle azioni non ammortizzate). L’ammortamento delle azioni determina il problema della individuazione delle azioni ammortizzande e dei soci destinati a diventare soci di godimento, titolari di diritti più limitati. Occorrerà rispettare il principio generale della parità di trattamento degli azionisti, privilegiando meccanismi di individuazione delle azioni ammortizzande il più neutrali possibile.
Il legislatore non prevede modalità di tutela dei creditori con riguardo all’ammortamento, considerato che tale operazione può essere realizzata soltanto con somme distribuibili che non costituiscono alcuna garanzia per i creditori e sulle quali non possono vantare alcuna pretesa. Qualora esistano più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea sull’ammortamento è subordinata all’esito positivo della votazione separata delle assemblee di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall’operazione (art. 38).
Il ritiro delle azioni
Gli artt. 36 e 37 della Seconda dir. soc. disciplinano le ipotesi di ritiro delle azioni da parte della società. L’art. 36 consente agli Stati membri di ridurre il capitale sociale sottoscritto mediante ritiro forzato delle azioni (e conseguente annullamento delle medesime), mentre l’art. 37 disciplina l’ipotesi di ritiro delle azioni acquistate dalla società (o da persona che agisce in nome proprio ma per conto della società) con contestuale riduzione del capitale sociale. Il ritiro forzoso delle azioni deve rispettare le seguenti condizioni:
- la possibilità di ritiro deve essere espressamente prescritta o autorizzata dallo statuto o dall’atto costitutivo, al fine di garantire la consapevolezza degli azionisti circa la possibilità di ritiro forzato delle loro azioni (qualora la possibilità del ritiro forzoso delle azioni venga inserita nello statuto successivamente alla costituzione, potranno essere ritirate solamente le azioni sottoscritte successivamente alla modifica statutaria);
- nel caso in cui il ritiro forzoso delle azioni sia meramente autorizzato dall’atto costitutivo o dallo statuto, l’operazione deve essere deliberata dall’assemblea, a meno che gli azionisti le cui azioni sono oggetto del ritiro forzoso la abbiano approvata all’unanimità;
- l’organo della società che delibera sul ritiro forzoso (l’assemblea) deve fissare le condizioni e le modalità del ritiro, ove queste non siano già fissate nell’atto costitutivo o nello statuto;
- la decisione deve essere pubblicizzata nelle forme di cui all’art. 3 della Prima dir. soc.
Il ritiro delle azioni determina una riduzione reale del capitale sociale, con conseguente pregiudizio delle prerogative del ceto creditorio. Il legislatore comunitario prevede che deve essere concessa una garanzia ai creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione di ritiro e con riguardo ai crediti non scaduti al momento della pubblicazione. La garanzia non è necessaria se le azioni ritirate forzosamente sono interamente liberate e messe gratuitamente a disposizione della società ovvero il ritiro avviene mediante utilizzazione di somme liberamente distribuibili dalla società. In questi ultimi due casi deve essere costituita una riserva indisponibile di importo pari al valore nominale (o contabile) delle azioni ritirate; detta riserva può essere utilizzata solamente per compensare perdite o aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve.
Qualora esistano più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea di procedere al ritiro delle azioni è subordinata all’esito positivo della votazione separata delle assemblee di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall’operazione (art. 38).
Le azioni riscattabili
L’art. 39 disciplina le azioni riscattabili, particolare categoria di azioni che consentono alla società di procedere potestativamente al loro riacquisto dietro pagamento del prezzo di riscatto. Il riscatto deve essere autorizzato dall’atto costitutivo o dallo statuto che deve anche regolarne le condizioni e modalità attuative. La regolamentazione del riscatto è rimessa completamente all’autonomia privata che dovrà stabilire le condizioni al verificarsi delle quali la società, i soci o un terzo possano (o debbano) acquistare la partecipazione del socio o dei soci in ordine ai quali le condizioni stesse si siano verificate. Occorre tuttavia rispettare alcune minime limitazioni, in particolare:
- possono essere riscattate le sole azioni emesse successivamente all’introduzione della previsione statutaria che autorizza il riscatto delle azioni;
- è necessaria l’integrale liberazione delle azioni riscattate;
- il prezzo del riscatto deve essere pagato con utilizzazione delle sole somme liberamente distribuibili dalla società ovvero con i proventi di una nuova emissione di azioni posta in essere proprio in vista del riscatto;
- deve essere costituita una riserva indisponibile (utilizzabile solo in ipotesi di riduzione del capitale sociale sottoscritto o aumento del capitale sociale mediante incorporazione delle riserve) per un importo pari al valore nominale (o contabile) delle azioni riscattate, salvo nel caso in cui il prezzo del riscatto venga pagato con i proventi di una nuova emissione azionaria;
- il riscatto deve essere oggetto di pubblicità nelle forme di cui all’art. 3 della Prima dir. soc.
Le azioni riscattabili non rappresentano una categoria autonoma: la riscattabilità costituisce caratteristica idonea a far assurgere le azioni cui attiene al rango di categoria solo quando dia luogo ad un vero e proprio diritto al riscatto incorporato nelle azioni medesime, cioè quando il riscatto costituisca un obbligo del soggetto riscattante e non una mera facoltà.