Diritto europeo dei contratti (Appunti di lezione)

A seguito della nascita dell’U.E. è iniziato un processo di armonizzazione dei diritti. L’U.E. è nata per la creazione di un mercato unico per cui si è avviato un processo di integrazione a livello giuridico con l’obiettivo di far cedere le barriere che possano ostacolarlo; tali barriere sono costituite dalla diversità dei diritti dei singoli Stati. Tutti i sistemi dell’Europa continentale sono di civil law, pertanto si basano su diritti scritti (si fondano su norme giuridiche normalmente contenute in codici), risalgono al diritto romano e sono stati coinvolti dal processo di codificazione avviato nel secolo XIX.

Al contrario, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono sistemi di diritto comune (common law): si fondano su diritti non scritti, in cui il precedente giudiziale è vincolante per il giudice. Ogni sistema giuridico rivendica l’applicazione del proprio. La creazione di un diritto europeo agevolerebbe i rapporti commerciali tra i diversi Stati membri. Si manifesta così l’esigenza dell’istituzione di un organo che vigili e applichi le norme comunitarie. L’armonizzazione è avviata, l’unificazione esiste nei progetti.

Unificazione (codice)

Non esiste un organo a livello di attività giurisdizionale che vigili sulla corretta applicazione delle norme e che sia dotato di un potere applicativo, vincolante per tutti gli Stati membri. Non vi sono organi che abbiano una competenza allargata. Solo nel settore della concorrenza esistono gli artt. 81 e 82 del Trattato che introducono con efficacia vincolante le figure dell’abuso di posizione dominante e regolamentano i rapporti fra imprese. La Corte di giustizia europea è l’organo giudicante in tema di concorrenza.

Uniformazione (regolamenti e convenzioni internazionali)

Col termine “uniformazione”, si fa riferimento ad un organo legislativo sovranazionale che emani norme unitarie per tutti gli Stati europei, affidando l’applicazione agli organi giurisdizionali di ciascun Paese. È stata avviata per mezzo di regolamenti (atti legislativi che competono al Consiglio d’Europa, vincolanti per i cittadini e per gli Stati membri). I giudici degli Stati membri devono applicare i regolamenti comunitari.

Armonizzazione (direttive)

È stata avviata con le direttive europee. Esse non sono vincolanti per gli Stati membri e per i cittadini; devono essere tradotte in leggi e applicate in ciascuno Stato membro, che può apportare modifiche che non stravolgano il modello di base; possono così sussistere applicazioni diverse tra Stati, pur avendo alla base lo stesso zoccolo duro. Il diritto dei contratti è stato rivolto più all’armonizzazione che all’uniformazione. Si avvia un processo di avvicinamento delle normative dei singoli Stati a quello europeo.

L’obiettivo si può perseguire creando un codice europeo dei contratti che costituisca una piattaforma per regolamentare in maniera uniforme i rapporti tra i soggetti che operano in Stati diversi. Tra gli studiosi si è discusso a lungo della creazione di questo codice, ma i problemi insorti sembrano ormai far propendere per le vie dell’uniformazione e dell’armonizzazione. La via dell’armonizzazione presuppone un organo centrale che emani norme vincolanti per tutti gli Stati, lasciando a questi la competenza nell’applicazione della norma.

La via dell’uniformazione è stata seguita tramite le convenzioni internazionali che impongono una disciplina uniforme e presuppongono una serie di Stati che vi aderiscano con l’obiettivo di introdurre internamente una disciplina vincolante, diventando diritto interno. Le norme sono poi applicabili dai giudici nazionali di ogni Stato membro. Tra le più importanti convenzioni internazionali, come abbiamo già visto, vi sono:

  • la Convenzione di Vienna (1930) vendita internazionale di merci;
  • la Convenzione di Bruxelles (1970) contratti di viaggio;
  • la Convenzione di Ottawa (1988) leasing e factoring.

Laddove non esistano discipline uniformi, si pone il problema di quale diritto applicare. Nelle pre-leggi del c.c. ci sono alcune norme che introducono criteri di collegamento in singoli istituti. La riforma attuata con la legge n° 218 del 31 maggio 1995 è alla base del sistema di diritto internazionale privato. Convenzionalmente le parti coinvolte in un contratto scelgono a quale diritto far riferimento. Esistono due ulteriori possibili criteri:

  • Criterio del collegamento più stretto con lo Stato (es.: nel caso di immobili, il luogo in cui essi si trovano);
  • Criterio del luogo in cui ha sede il debitore della prestazione.

Le norme che operano sui criteri di collegamento uniformi, per gli Stati aderenti, vanno comunque da essi ratificate (es.: cambiali e assegni, Roma 1980, obbligazioni contrattuali). Se non vi sono uniformità e armonizzazione, è necessario individuare il collegamento (operazione complessa). Attualmente si punta molto sull’armonizzazione attraverso le direttive, emanate dal Parlamento europeo. Le regole nella materia contrattuale devono essere tradotte in diritto interno tramite opera del legislatore nazionale. Si tratta di una tutela volta a salvaguardare il mercato in modo da non creare discrasie. Formalmente si etichetta come “tutela del consumatore” ma sostanzialmente salvaguarda il piano economico.

Ordinamento comunitario: il Trattato istitutivo dell’UE

Art. 2: “promuovere il progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione e pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione economica e monetaria che comporti al termine una moneta unica”.

Art.3 comma 1: “L’unione dispone di un quadro istituzionale unico (Parlamento europeo, Consiglio d’Europa, Commissione europea, Corte di giustizia europea, Corte dei conti europea) che assicuri coerenza e continuità delle operazioni svolte per il conseguimento degli obiettivi.”

L’art. 5 agisce nei limiti delle competenze attribuite e degli obiettivi assegnati nel Trattato. Comma 2: principio di sussidiarietà: nei settori non di competenza nazionale, interviene la Comunità sussidiariamente, qualora vi sia esigenza, per ragioni contingenti. In tal caso, la normativa nazionale perde efficacia.

L’art.7 indica gli organi e le competenze.

Fonti di diritto interno

Esse sono ordinate gerarchicamente in:

  • Costituzione;
  • Leggi ordinarie e atti equiparati a legge;
  • Leggi provinciali e regionali: si trovano allo stesso grado della legge ordinaria in materia di competenza regionale. Il Parlamento non è autorizzato a emanare leggi.

Fonti di diritto comunitario: regolamenti e direttive

Solo i regolamenti sono di competenza del PE e sono applicabili direttamente (hanno efficacia diretta negli Stati membri) dai nostri giudici. Qualunque norma antecedente o conseguente al regolamento può essere disapplicata dal giudice se contraria ad esso. L’ordinamento comunitario è autonomo dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Il riconoscimento della sua autonomia deriva e si basa sul principio delle attribuzioni delle competenze, in ragione del quale il diritto interno non può invadere o interferire nella sfera di competenza del diritto comunitario.

Esaminando l’art.11 della nostra Costituzione si nota come sia previsto che lo Stato rinunci in parte alla propria sovranità in favore di interessi comunitari. Gli organi istituzionali dell’UE possono legiferare con competenza comunitaria e di amministrazione diretta nei confronti di privati cittadini, a seconda dei settori di competenza (es.: concorrenza), con una supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale (es.: regolamenti).

Atti normativi di competenza della Comunità europea:

  • Regolamenti: atti normativi che hanno portata generale e diretta applicabilità; si applicano direttamente agli Stati membri, ai cittadini e alle imprese. I regolamenti vengono considerati fonti primarie, equiparate alle leggi ordinarie. Operano solo in settori che appartengono esclusivamente all’U.E. Il giudice deve disapplicare qualsiasi legge interna che sia in contrasto con un regolamento, non solo quelle pre-esistenti, ma anche le successive: il regolamento prevale sempre sulla legge interna.
  • Direttive: atti normativi indirizzati agli Stati membri, non direttamente applicabili nei rapporti tra i cittadini di uno Stato. Acquistano efficacia attraverso i provvedimenti di attuazione da parte dei Governi nazionali. Nel caso in cui il Governo nazionale non recepisca la direttiva, si determina la responsabilità dello Stato membro per mancata o inesatta attuazione. Si può far ricorso alla Corte di giustizia se si sono subiti danni.
  • Decisioni: si indirizzano ad uno o più soggetti, non hanno carattere normativo. Vengono emanate dalle commissioni per dare attuazione e concretezza alle norme tributarie. Hanno carattere generale.

 

Settori interessati

I settori individuati dal legislatore comunitario sono:

  • beni di consumo ed erogazione di servizi; esempi: multiproprietà, vendita di beni mobili di consumo, servizi finanziari caratterizzati dalla tipologia del bene o del servizio;
  • tecniche di contrattazione: nei casi in cui la tecnica di contrattazione crea situazioni di squilibrio fra i contraenti (contratti negoziati fuori dai locali commerciali, vendita porta a porta, contratti di massa, tutti i contratti che si caratterizzano per una particolare tecnica “aggressiva” nei confronti del cliente quale parte debole), il legislatore riconosce strumenti di tutela nei confronti del consumatore;
  • posizioni contrattuali delle parti all’interno di un contratto (soprattutto per quel che riguarda le clausole vessatorie, a tutela del contraente debole).

Se oggi possiamo dire che l’opera del legislatore comunitario é caratterizzata da una linea di protezione del consumatore come contraente debole, in origine l’obiettivo era unicamente quello di creare un mercato comune, eliminando i relativi ostacoli. L’ostacolo maggiore alla creazione di un mercato comune é l’esistenza di posizioni contrattuali di diversa forza, che si riflette sull’operatività dei contratti tra operazioni di Stati diversi e sulla concorrenza. Successivamente con l’atto unico europeo si è cominciata ad avviare una politica di protezione del consumatore e si è costituita una commissione per proteggere e vigilare sulle norme in favore del consumatore (1987).

All’inizio, le norme di favore per l’impresa avevano un’ottica di espansione del mercato, poi si è dato rilievo allo status della parte contraente debole in un’ottica di protezione sociale: è emersa la posizione sociale del consumatore. Gli interventi odierni riguardano un senso verticale (multiproprietà etc.) e uno orizzontale (diretto a tutti i contratti, a prescindere dalle tipologie, in cui si possono creare questioni di abuso contrattuale). Il titolo 11 del Trattato di Maastricht (del ‘92 entrato in vigore nel ’93) prevede: protezione e tutela degli interessi economici dei consumatori, azioni a tutela della salute, garanzia di un’informazione adeguata.

Direttive:

  • 505 del 1987: contratti fuori dai locali commerciali;
  • 102 del 1987: credito al consumatore;
  • 1990: per pacco all-inclusive nei viaggi, modificata nel 1998;
  • 1993: servizio di investimento nei settori immobiliari;
  • 1994: multiproprietà;
  • 1997: contratti a distanza;
  • 1999: firma elettronica;
  • 2000: commercio elettronico;
  • 2002: vendita a distanza di prodotti finanziari, vendita beni mobili di consumo.

 

Aquis comunitario

Per aquis comunitario si intende l’insieme di principi, regole, diritti e doveri che costituiscono nel tessuto connettivo la piattaforma comune su cui si radicano i diritti degli Stati membri. Il trattato istitutivo dell’unione europea all’art. 2 penultimo comma, per la prima volta, fa riferimento alla necessità di mantenere l’aquis comunitario. L’unione ha un quadro istituzionale unico secondo l’art. 3 del Trattato. Sono stati elaborati diversi studi volti ad individuare limiti e difetti dell’opera comunitaria, tra cui il più importante è l’Atto dell’UE del 2005. Le comunità scientifiche ricercano tutt’oggi principi comuni che possano vincolare tutti gli Stati membri: si tratta di iniziative a livello culturale e non legislativo.

Influenza del diritto comunitario su quello interno

La base di partenza è l’analisi dell’attività del legislatore comunitario, allo scopo di verificare le lacune e gli squilibri in alcune materie. Le possibili cause sono:

  • asimmetrie informative;
  • azioni di abuso contrattuale del venditore verso la parte debole.

Prima del codice civile del 1942, i testi di riferimento erano il codice del 1865 e il codice del commercio così come rivisto nel 1882. Il codice del commercio (poi abolito dal c.c.) si rivolgeva a tutti quei rapporti in cui almeno una delle due parti era un commerciante. A seguito dell’unificazione dei 2 codici si è parlato di “commercializzazione del codice civile”, perdendo il riferimento alla figura del commerciante come status: le norme vengono riferite a tutti i cittadini. Emerge una nuova figura contrattuale: il consumatore. La Carta dei diritti fondamentali del consumatore (a prescindere dalle singole fattispecie) definisce inviolabili i diritti all’informazione, alla sicurezza e alla tutela della salute. La definizione di consumatore viene ripresa nella struttura del Codice del consumo.

Il codice del consumo

Esso riunisce tutti gli atti legislativi a tutela del consumatore (che precedentemente si trovavano in appendice al c.c.). Le singole discipline vengono ordinate sistematicamente nel seguente ordine:

  • Disposizioni generali:
  1. definizione di consumatore;
  2. definizione di professionista.
  • Educazione, informazione, pubblicità recepita.
  • Rapporto di consumo e disciplina dei contratti del consumatore (art. 33 e ss.): clausole vessatorie, esercizio dell’attività commerciale, disciplina della televendita e del credito al consumo, contratti a distanza, diritto di recesso, commercio elettronico, responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
  • Associazioni dei consumatori, azioni risarcitorie collettive (art. 140 bis).

 

Il consumatore (vedi Roppo, Codice del consumo, etc.)

Art. 3: “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.” È una nozione che si definisce in base non allo status di contraente debole, bensì in base all’attività svolta dal consumatore (è una definizione in senso negativo). La nozione di consumatore è stata limitata alla persona fisica, escludendo le persone giuridiche, le associazioni e tutti quegli enti non profit che operano nel mercato come enti che perseguono finalità sociali. Esempi:

  • se un notaio acquista una casa, non può esser considerato parte debole perché non è estraneo all’argomento, ma è comunque tutelato;
  • per il condominio: gli atti sono soggetti alla normativa del consumatore e non si vede il condominio come ente, ma si dà risalto alle persone fisiche del condominio stesso;

Ci si deve basare su criteri oggettivi che facciano emergere se il contraente ha concluso quel contratto per scopo privato o professionale. Per quel che riguarda l’uso promiscuo dei beni per attività professionale e per uso privato (es.: autovetture), non si può applicare la disciplina del consumatore, ma quella professionale privata. Infine, vi è parificazione tra utente di servizi pubblici e consumatore. Definizione di professionista: “persona fisica o giuridica che agisce nella propria attività professionale o un suo intermediario”. Definizione di associazione per consumatori e utenti: “formazione sociale che abbia come scopo statutario esclusivo la tutela ei dritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti”.