Contratto personalizzato e contratto standardizzato
L’economia e la società di massa inducono bisogni standardizzati. La standardizzazione dei beni e dei servizi offerti dalle imprese sul mercato determina la standardizzazione dei relativi contratti: per la vendita dei beni o per l’erogazione dei servizi, ciascuna impresa utilizza un contratto standard che viene uniformemente applicato nei rapporti con tutti i suoi clienti. Il fenomeno della standardizzazione implica ulteriori fenomeni:
- Predisposizione unilaterale: il testo contrattuale non esce da una trattativa fra l’impresa e il cliente, nella quale questi possa far valere le proprie ragioni, i propri interessi e in relazione a questi conformare il contratto; bensì viene elaborata dalla stessa impresa che presenta un contratto preconfezionato e non modificabile.
- Adesione: il cliente aderisce al contratto standard, ovvero lo accetta senza discuterlo o comunque senza riuscire a incidere con la propria volontà sul suo contenuto. Il contratto, sulla quale la volontà di una parte non riesce a influire in modo significativo, viene comunque considerato un vero contratto.
Una corrente di pensiero, invece, sostiene che, in queste condizioni, il contratto ha piuttosto il valore di “norma” che una parte impone all’altra. Il profilo dell’adesione deriva fondamentalmente dall’ineguaglianza di potere contrattuale delle parti: il contraente più forte “detta legge” al contraente più debole; questo è un dato fisiologico del contratto. L’ineguaglianza di potere contrattuale costringe una parte ad aderire al contratto proposto dall’altra, dipende per lo più dalle diverse posizioni economico-sociali delle parti.
È legittimo distinguere i contratti negoziati (con pari potere contrattuale) dai contratti non negoziati (cioè per adesione). L’accordo e la volontà della parte rilevano infatti su un piano formale: ciò che conta è che non vi sia una costrizione formale-legale della parte a subire una certa conformazione del suo rapporto (es.: un’espropriazione). L’aspetto sostanziale non rileva per la configurabilità della fattispecie come contratto, bensì rileva, e molto, per il trattamento del contratto che è materia di politiche del legislatore. Il fenomeno solleva una questione politica: quale particolare trattamento il legislatore ritenga di applicare ai contratti caratterizzati dalla diseguaglianza di potere contrattuale delle parti.
Le risposte tradizionali consistono nel dare alla parte (debole) con ruolo volitivo menomato la possibilità di cancellare il contratto. Le risposte più innovative sostengono che ciò sia dovuto alla fisiologia delle relazioni sociali: il contratto per adesione non è un contratto personalizzato ma standardizzato, cioè un contratto uniformemente imposto a una moltitudine di contraenti. In generale ogni qualvolta vi sia una parte debole (es: lavoratori subordinati, inquilini, consumatori etc.), la risposta del legislatore si rinviene in una speciale disciplina dei contratti mirata a proteggere la parte della categoria debole.