Armonizzazione dei procedimenti di scissione e fusione interni
Le operazioni di fusione e scissione che interessano società aventi sedi nel medesimo Stato membro trovano disciplina nella Terza e nella Sesta dir. soc., entrambe emanate in base all’art. 44, par. 2, lett. g), del TCE.
Nella prospettiva del legislatore comunitario gli interessi che vengono in gioco nelle due operazioni sono tutelabili attraverso meccanismi comuni; ciò ha consentito di modellare la disciplina dei procedimenti di scissione prendendo come riferimento quella già contenuta nella Terza dir. soc. Dopo l’emanazione della Terza dir. soc., alla disciplina della operazione di scissione si è giunti considerando che a causa delle somiglianze esistenti tra le operazioni il rischio che le garanzie fornite nei confronti delle fusioni siano eluse potrà essere evitato soltanto introducendo una protezione equivalente in caso di scissione. La Sesta dir. soc., all’art. l, lascia agli Stati membri la scelta di consentire o meno le operazioni di scissione; l’art. 2 della Terza dir. soc. sembra invece per la fusione sottrarre tale scelta agli Stati membri.
La disciplina comunitaria di fusione e scissione si articola attraverso la tutela degli interessi di cui sono portatori azionisti, creditori sociali e terzi. Gli azionisti sono destinatari di un’appropriata tutela dei loro diritti, volta ad assicurare loro una informazione adeguata e obiettiva. I creditori (e gli obbligazionisti) sono destinatari di una disciplina atta ad evitare la lesione dei diritti vantati verso le società coinvolte dalle operazioni, lesione che si produce non solo se al debitore sia dato di sottrarre alla garanzia generica spettante al creditore anche solo una parte del proprio patrimonio, ma anche se il creditore debba assistere inerte alla decisione del debitore di peggiorare la propria situazione patrimoniale. La disciplina destinata ai terzi si esaurisce nella pubblicità imposta alle operazioni.
È oggetto di tutela un ulteriore interesse di carattere impersonale, che fa capo ai diversi soggetti coinvolti. Al fine di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni fra le società interessate, fra queste ed i terzi e fra gli azionisti, la Terza e la Sesta dir. soc. si preoccupano di limitare i casi e gli effetti della nullità dell’atto di fusione e dell’atto di scissione. La Terza e la Sesta dir. soc. scelgono di non tener conto degli interessi dei lavoratori coinvolti dall’operazione, rinviando alla disciplina contenuta nella dir. 77/187/CEE.