Lo statuto dell’imprenditore commerciale

Regole che riguardano solo le imprese commerciali, che rientrano tra le attività indicate nel 2195. Alcune imprese commerciali possono essere sottoposte a statuti settoriali specifici dell’attività in cui operano.

La pubblicità legale

Le imprese commerciali sono tenute alla registrazione presso il registro delle imprese, tenuto presso la camera di commercio e contenente informazioni su di esse. Il sistema di pubblicità legale assolve alla necessità degli operatori economici di disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto.

Le informazioni contenute non sono solo accessibili a terzi ma anche ad essi opponibili per la conoscibilità legale. Il registro delle imprese era previsto sin dal 1942, ma attuato solo di recente: è operativo infatti dal 1997, prima le funzioni del registro delle imprese venivano svolte dalle cancellerie dei tribunali. L’attuale registro delle imprese è strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le imprese anche non commerciali ed è tenuto con tecniche informatiche per rendere le informazioni tempestivamente accessibili a tutti. Chi è iscritto nel registro delle imprese? Il registro delle imprese si divide in diverse sezioni:

  • Nella sezione ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori commerciali, le società commerciali, gli enti pubblici economici, le società estere con sedi in Italia e i consorzi con attività esterne.
  • Nelle sezioni straordinarie/speciali troviamo i piccoli imprenditori, gli artigiani, le società semplici, gli imprenditori agricoli, le società di professionisti

Cosa viene iscritto nel registro delle imprese? Nel registro vengono iscritti tutti gli atti e i fatti riguardanti l’impresa, tutte le informazioni utili ai terzi che interagiscono con essa. Che effetti ha l’iscrizione? L’iscrizione può avere 3 diversi gradi di efficacia:

1) efficacia dichiarativa, per quasi tutte le iscrizioni

a. positiva: tutto ciò che è iscritto nel registro delle imprese è opponibile a terzi

b. negativa: tutto ciò che non è iscritta non è opponibile a terzi

2) efficacia normativa: l’iscrizione è il presupposto per applicare certe regole, una certa normativa. Un esempio di questa efficacia la troviamo nella disciplina della snc: l’iscrizione è obbligatoria ma se dovesse mancare siamo di fronte a una snc irregolare per cui applichiamo, anziché la normativa dell’snc le regole previste per la società semplice.

3) efficacia costitutiva:

a. totale: un esempio è nella disciplina delle società di capitali; esse esistono solo se il loro atto costitutivo viene iscritto nel registro delle imprese

b. parziale: l’iscrizione consente di reputare l’atto come esistente solo nei confronti di un certo soggetto. È il caso della riduzione del capitale sociale: la decisione va iscritta e a partire da quel momento decorrono 3 mesi in cui i creditori possono fare opposizione (sono preoccupati per la riduzione di garanzie dei loro crediti). Dato che la mancata iscrizione comporta la mancata possibilità di fare opposizione, la riduzione non iscritta non avrà efficacia nei confronti dei creditori antecedenti.

LE SCRITTURE CONTABILI

Le norme civilistiche impongono alcune regole in materia di scritture contabili. Le scritture contabili sono appunto i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta (trasposizione degli avvenimenti di gestione): sono importanti per valutare l’andamento dell’impresa sia da parte dell’imprenditore sia da parte dei terzi che vengono a contatto dell’impresa. Esse contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e perciò sono di regola tenute da qualsiasi imprenditore. È obbligatoria la loro tenuta per tutti gli imprenditori commerciali. I piccoli imprenditori non hanno questo obbligo, anche se esercitano attività commerciali. L’esclusione dell’obbligo dal punto di vista civilistico per piccoli imprenditori e imprenditori agricoli non escludono obblighi di natura fiscale e tributaria.

LE PROCEDURE CONCORSUALI

Nel momento in cui l’impresa è in crisi vengono toccati gli interessi di numerosi soggetti: per gestire queste situazioni complesse sono state elaborate procedure ad hoc che sostituiscono i classici rimedi di diritto privato per insolvenza. Esse realizzano la parità di trattamento tra tutti i soggetti coinvolti e sono volte a salvaguardare il valore dell’impresa (nuovo orientamento: prima era più orientato a estromettere l’impresa dal mercato). Le procedure consensuali sono fallimento, liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi. Queste procedure concorsuali sono applicabili solo agli imprenditori commerciali.

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

L’imprenditore, nell’esercizio della sua impresa può avvalersi di collaboratori che agiscono in rappresentanza, in nome e per conto dell’imprenditore. Nel diritto privato esiste l’istituto della rappresentanza legale: il terzo che entra in contatto col rappresentante deve accertarsi che questi sia in possesso di un mandato/procura realmente esistente, che l’atto rientri nei limiti della procura, ecc. Per non rallentare le trattative a causa dei controlli che i terzi devono effettuare il diritto privato ha elaborato figure tipiche con diversi poteri di rappresentanza per gli ausiliari interni dell’imprenditore. Chi conclude affari con tali ausiliari dovrà solo verificare se l’imprenditore ha modificato con atto espresso e reso pubblico i loro naturali poteri previsti per legge; non dovrà verificare se la rappresentanza è stata loro conferita.