Le società a responsabilità limitata Srl
Art. 2380 Amministrazione della società (oggi è diventato l’art. 2380 bis, commi 2 e ss.) (per le SPA) . L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea. Art. 2487 Amministrazione (oggi è diventato l’art. 2475) (per le SRL). Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.
Fondamentalmente si può sempre decidere chi può essere l’amministratore, tuttavia, si denota che, nelle SRL, di solito, gli amministratori sono i soci, al contrario delle SPA. La SRL, nell’attuale prospetto, favorita da un regime ampliato, vede la possibilità di configurarsi come società di capitale nei rapporti esterni, ma assomigliando, nei rapporti interni, ad una società di persone. Ad esempio, nella SRL si è posto il problema del conferimento d’opera. Viene dato molto spazio all’autonomia statutaria: i soci fissano i connotati della società liberamente. Le società hanno sempre avuto due tipi di regimi: legale e statutario.
Oggi non esiste più un regime legale, o meglio: tutto deve essere specificato nello Statuto. Entro il 20 Settembre del 2004, infatti, le “vecchie” SRL dovranno compiere scelte statutarie, modificando, appunto, lo Statuto, per adattarlo al nuovo regime. Nella codificazione del ’42, la SRL era stata ideata come una SPA in piccolo, che si caratterizzava per una struttura più intima, sebbene esistessero elementi personalistici. In passato, sintetizzando, si poteva costituire una SRL, senza specificare nulla di particolare nello Statuto, lasciando al regime legale tutte le regole di funzionamento.
Si è passati, con la riforma, da uno Statuto legale ad una serie di proposte statutarie che l’ordinamento ci pone, e tra le quali è necessario scegliere. La volontà dei soci si propone in una posizione centrale rispetto alla struttura della società, che continua ad avere, come organi, l’assemblea, l’organo amministrativo e talora il collegio sindacale.Art. 2479. (aggiornato alla riforma) (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Art. 2479-bis. (aggiornato alla riforma) (Assemblea dei soci). L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Quali sono, riassumendo, i 2 principi fondamentali della SRL?
- centralità dei soci (che prendono le decisioni)
- quote non rappresentate da azioni