Le assemblee
Assemblea totalitaria
Il legislatore ritiene valida un’assemblea non convocata, ma in cui siano presenti tutti i soci. Prima della riforma dovevano essere presenti anche tutti gli amministratori ed i sindaci. Attualmente, nel caso della loro assenza, è necessario riferire loro tempestivamente delle decisioni prese. Non essendoci un ordine del giorno, si dà il potere ad ogni singolo socio di opporsi alla discussione e/o votazione degli argomenti di cui non si ritenga sufficiente informato.
Tipi di quorum
- costitutivo: % del capitale che deve essere presente per riunirsi;
- deliberativo: quanti soci devono essere d’accordo per dare attuazione alla delibera (spesso viene fatto riferimento alla % di capitale sociale e non di soci presenti);
Vi sono esigenze opposte riguardo ai quorum: da un parte è necessario tutelare i soci di minoranza, dall’altra non si devono avere stalli decisionali.
Assemblea ordinaria di una SPA
1a convocazione: quorum costitutivo = ½ capitale sociale; quorum deliberativo = maggioranza assoluta del capitale sociale presente.
2a convocazione: quorum costitutivo = non esiste; quorum deliberativo = maggioranza delle azioni presenti (anche minima).
L’assemblea ordinaria si occupa della nomina degli amministratori e dell’approvazione del bilancio. I soci possono modificare i quorum, ma solo verso l’alto, e non in seconda convocazione per:
- approvazione del bilancio
- nomina degli amministratori.
Si può utilizzare il meccanismo del voto di lista (senza, solo la maggioranza conterebbe). Tale meccanismo garantisce rappresentanza anche alle minoranze: anche i rappresentanti delle minoranze possono essere eletti. Articolo 2370 Diritto d’intervento all’assemblea. Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione. Articolo 2370 (nuova formulazione). (Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto). Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell’intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni sono nominative, la società provvede all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell’intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
Vi sono dei casi in cui il soggetto con diritto al voto è diverso dal proprietario, come nel caso dell’usufrutto. In tal caso, vota l’usufruttuario, salvo patto contrario. Con la riforma è possibile anche non intervenire personalmente in assemblea: è possibile il voto per corrispondenza o per videoconferenza, considerato precedentemente illecito per mancanza di discussione tra i soci. Il socio può delegare ad altri la facoltà di votare, ma con delle cautele su:
- il contenuto della procura: deve essere in forma scritta e piena (non in bianco)
- i soggetti: non possono essere sindaci ed amministratori (altrimenti potrebbero auto-nominarsi).
Dopo la riforma, per le società aperte, la delega deve essere rilasciata per singola assemblea; prima non era possibile per nessuna società. La procura può essere:
- aperta: il procuratore vota come vuole
- chiusa: deve votare contro/a favore a seconda dei singoli punti.
Come si svolge l’assemblea? Il presidente controlla la regolarità della convocazione ed i vari quorum. Il voto deve essere palese (vietato il voto segreto). Articolo 2373 (nuova formulazione). (Conflitto d’interessi). La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. È possibile l’impugnazione della delibera qualora:
- vi sia una prova di resistenza (il voto del soggetto in conflitto è stato determinante) o
- vi sia un danno per la società.
Il verbale assembleare ha 3 funzioni:
- prova dell’accaduto
- informazioni per gli assenti
- controllo ex-post sull’operato
Dopo la riforma, il verbale può essere redatto anche dopo l’assemblea.