Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale
Come può organizzarsi, al suo interno, il consiglio?
- Unico amministratore
- Più amministratori (consiglio di amministrazione).
Il consiglio di amministrazione può delegare alcune funzioni ai propri componenti. Questa delega può essere in favore di:
- Comitato esecutivo (si crea un ulteriore organo collegiale)
- Un organo monocratico (amministratore delegato).
Possono sussistere più organi collegiale e più amministratori.
- Materie non delegabili
- Poteri – doveri degli organi delegati
- Poteri – doveri degli organi deleganti
- Responsabilità degli amministratori
- Responsabilità degli amministratori verso la società
- Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
- Responsabilità degli amministratori verso singoli soci o terzi
- Il collegio sindacale
- Nomina e composizione del collegio sindacale
- Ineleggibilità (requisiti d’indipendenza)
- Compenso
- Durata
- Revoca
- Competenze
- Delibere
- Responsabilità
Materie non delegabili
- Emissione di obbligazioni convertibili
- Aumento del capitale sociale
- Adempimenti in caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite
- Redazione del bilancio
- Adempimenti in caso di fusione o scissione.
Il CDA è comunque un organo sovra-ordinato rispetto agli organi delegati, perciò può revocare i poteri ovvero decidere di prendere egli stesso la decisione.
Poteri – doveri degli organi delegati
Devono controllare che l’assetto amministrativo-contabile della società sia adeguato all’impresa e riferire al CDA nella sua interezza. Inoltre, almeno due volte l’anno, devono informare il collegio sindacale sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni più rilevanti. In tal modo si ha un continuo flusso informativo.
Poteri – doveri degli organi deleganti
Tali organi possono rinviare le decisioni e valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo della società sulla base delle informazioni ricevute. Valutano, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione; hanno l’obbligo di agire in modo informato e di chiedere agli organi delegati di fornire informazioni relative alla gestione della società.
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili nei confronti di 3 soggetti:
- la società
- i creditori sociali
- i singoli soci o terzi
Responsabilità degli amministratori verso la società
Gli amministratori sono responsabili e tenuti al risarcimento del danno qualora non adempiano ai loro doveri imposti dalla legge o dallo statuto, con la diligenza richiesta dall’incarico e dalle loro specifiche competenze. È necessario ricordare che si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Bisogna altresì valutare le specifiche competenze dell’amministratore. Se è perito in un certo campo, la diligenza richiesta (in quel campo) è maggiore rispetto alla media. Se gli amministratori sono più d’uno essi sono responsabili solidalmente per i danni causati colposamente. L’amministratore che ritiene errate alcune scelte può liberarsi dalla responsabilità se ha fatto annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle adunanze e se ne ha avvisato il presidente del consiglio sindacale.
Con la riforma, sono stati riconosciuti agli organi delegati specifici compiti, questo per differenziarli maggiormente dai deleganti e per aumentarne la responsabilità. Inoltre, è stato abrogato l’obbligo generale di vigilanza prima richiesto a tutti. Oggi vi è una maggiore distinzione tra organo delegante e delegato, con l’introduzione “dell’agire in modo informato” (vi è una maggiore delimitazione dei poteri). Non vi sono, tuttavia, sentenze al riguardo, vista la recente introduzione della norma. L’azione di responsabilità è reiterata dall’assemblea ordinaria. L’azione sociale può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore.
Facciamo dei cenni storici sull’azione di responsabilità. Essa è stata introdotta nel ’42. L’azione di responsabilità doveva essere promossa dalla maggioranza. Per richiedere la sospensione dell’amministratore, tale decisione doveva essere presa con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale. Tale pratica è stata poco utilizzata. La maggior parte di queste operazioni è stata effettuata dagli organi fallimentari. Alcune modifiche sono state apportate dalla “legge Draghi” del 1998 all’articolo 109: l’azione di responsabilità può essere promossa anche da una minoranza qualificata.
La differenza è nei presupposti dell’azione; l’azione dei creditori sociali, infatti, può essere effettuata solo in due casi:
- inosservanza degli obblighi sulla conservazione/integrità del capitale;
- patrimonio sociale insufficiente al soddisfacimento dei crediti.
In caso di fallimento, il curatore fallimentare potrà proporre sia l’azione sociale, sia quella dei creditori sociali. L’azione sociale di responsabilità può essere transata (con reciproche concessioni). Esempio: i soci richiedono danni agli amministratori per mille miliardi di milioni di miliardi di euro. Gli amministratori verseranno 2,07 Euro per chiudere la pratica. Se l’azione della società viene transata, l’azione dei creditori viene bloccata, ma la gestione sarà comunque soggetta alle normali azioni revocatorie (se, invece, fallisce verrà revocata anche la transazione di 2,07 Euro). Fondamentalmente: meglio poco che niente!
Responsabilità degli amministratori verso singoli soci o terzi
Requisiti (devono sussistere entrambi per attuare l’azione di responsabilità):
- deve essere compiuto da parte dell’amministratore un atto illecito;
- il danno deve essere diretto ai soci o ai terzi. Qualunque atto pregiudizievole al capitale sociale crea un danno al socio, ma questo danno non è da considerarsi diretto. Si ha danno diretto, secondo la giurisprudenza, solo nel caso in cui una falsa redazione del bilancio porti alla sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del socio.
Il collegio sindacale
È un organo di controllo, ma, con la riforma, non più l’unico. La disciplina del ’42 dava al collegio sindacale molte (troppe) competenze, che sono diminuite dal 2003. Oggi si ha la separazione del controllo della gestione con l’introduzione del revisore contabile.
Nomina e composizione del collegio sindacale
Varia a seconda dei casi:
- Società non quotate: si compone di 3 o 5 membri + 2 membri supplenti (intervengono, ad esempio, in caso di morte di un sindaco).
- Società quotate: minimo 3, ma l’atto costitutivo può imporre un numero maggiore. 1 sindaco deve essere eletto dalla minoranza.
I sindaci sono nominati come gli amministratori: i primi sindaci in carica sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente la nomina spetta all’assemblea ordinaria.
Ineleggibilità (requisiti d’indipendenza)
- Coniuge, parenti e affini degli amministratori.
- Dipendenti di società dello stesso gruppo.
Compenso
Predeterminato all’inizio del mandato e non può essere modificato.
Durata
- 3 esercizi rieleggibili.
- I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina dei successivi (prorogatio).
Revoca
- Possono essere revocati per giusta causa
- La delibera deve essere approvata dal tribunale
- Chi, senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o a due riunioni consecutive decade.
Competenze
- Controllo sull’amministrazione e sull’attività globalmente intesa (anche sul comportamento dei soci)
- Il sindaco, dopo la riforma, non può più svolgere controllo contabile nelle società aperte e quotate.
- Nelle società chiuse lo statuto può prevedere il controllo contabile da parte dei sindaci con possibilità di deroga.
- Il controllo deve essere sintetico (non analitico = non ogni singola fattura) e per macrogruppi.
Delibere
- Il collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- Può attivarsi anche su istanza dei soci (comunicazione di fatti censurabili).
Se una percentuale qualificata (5% nelle chiuse, 2% nelle aperte) denuncia fatti censurabili, il sindaco deve indagare e presentare le sue conclusioni all’assemblea.
Responsabilità
- È simile a quella degli amministratori; è di due tipi:
- Per fatto proprio (criterio residuale)
- Per insufficiente controllo: il sindaco è responsabile in solido con l’amministratore nel caso in cui non abbia vigilato a sufficienza.