Acquisto delle qualità di imprenditore
Imputazione dell’attività
L’articolo 2082 non richiede esplicitamente che l’attività sia svolta direttamente dall’imprenditore: egli può avvalersi di collaboratori che operano in suo nome e per suo conto. Tra questi numerosi soggetti, occorre individuare precisamente dal punto di vista giuridico chi è l’imprenditore: ci viene in aiuto il principio della spendita del nome, che identifica come imprenditore colui che spende il suo nome nell’esercizio dell’attività di impresa. Tale esercizio può avvenire:
- In modo diretto: l’imprenditore esercita direttamente l’attività o delega a un soggetto in possesso di un mandato con rappresentanza l’esercizio/la conclusione di alcuni atti
- In modo indiretto: in questo caso non vi è rappresentanza, il soggetto agisce per conto dell’imprenditore senza spendita del nome. Crea dissociazione tra chi è formalmente considerabile imprenditore e chi è il reale interessato in questa seconda ipotesi si può verificare il caso DELL’IMPRENDITORE OCCULTO, ovvero l’esercizio di un attività di impresa per interposta persona, detta prestanome, che opera come imprenditore apparente: egli segue le direttive dell’imprenditore occulto (colui che somministra i mezzi monetari necessari, dirige di fatto l’impresa e fa propri i guadagni corrispondendo eventualmente un compenso al prestanome) e risponde delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa, ed è soggetto a fallimento in caso di insolvenza. Spesso il prestanome è un soggetto che non ha nulla da perdere, senza un proprio patrimonio personale da rischiare oppure è una società per azioni o a responsabilità limitata con capitale irrisorio (società di comodo): ciò comporta che il rischio venga traslato sui creditori perché non esiste un patrimonio su cui essi possono rivalersi.
È fuori dubbio che i creditori possano provocare il fallimento del prestanome, in quanto egli, attraverso la spendita del suo nome, è reputabile imprenditore. È altrettanto fuori discussione che date le esigue/inesistenti dimensioni del patrimonio del prestanome, i creditori trarranno ben poco dal fallimento di questi. Se si ammette che sia coinvolto nel fallimento esclusivamente il prestanome, il risultato sarà che il rischio di impresa sarà in realtà sopportato dai creditori (almeno quelli più deboli, non in grado di garantirsi dal dissesto del prestanome costringendo il reale interessato a garantire personalmente i debiti del primo). Quali rimedi?
Rimedio |
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Superamento del principio della spendita del nome: dimostrando l’esistenza dell’imprenditore occulto, è possibile coinvolgerlo nel fallimento, escludendo il principio della spendita del nome ai fini dell’imputazione della responsabilità per debiti di impresa. |
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Teoria del potere di impresa: avanzando l’idea dell’inscindibilità del rapporto potere – responsabilità, per cui chi esercita il potere di direzione di un impresa se ne assume il rischio e risponde delle obbligazioni relative all’attività. |
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Teoria di Bigiavi, dell’imprenditore occulto: partendo dal principio contenuto nella legge fallimentare per cui fallisce il socio occulto di società palese per cui estendiamo il fallimento al socio occulto possiamo applicarlo al nostro caso? Se abbiamo di fronte a un imprenditore occulto e a un prestanome, possiamo dire di avere davanti una società occulta con socio occulto? Possiamo utilizzare l’analogia perché ciò che cambia è solo il numero dei soci occulti. Ma se fallisce la società occulta fallisce anche l’imprenditore occulto e per ciò arriviamo a dire che non importa che chi appare si palesi come esclusivo titolare dell’impresa. |
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Teoria dell’impresa fiancheggiatrice: provando il rapporto tra impresa e prestanome si può affermare che in realtà l’imprenditore occulto è titolare di una propria attività di impresa occulta che consiste nel finanziare ed organizzare l’attività del prestanome. Di conseguenza quando il prestanome fallisce fallisce anche l’imprenditore occulto perché il prestanome è insolvente perché l’imprenditore non gli ha più fornito i mezzi finanziari perché a sua volta insolvente.
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