Il sistema bancario italiano
- Il sistema bancario puro e misto
- Il sistema bancario nella legislazione del 36-38
- Le aziende di credito
- Le banche di interesse nazionale
- Le imprese individuali esercenti attività bancaria
- Le filiali delle Banche straniere
- Gli istituti di credito speciale – medio/lungo termine –
- La ricapitalizzazione degli istituiti di credito di diritto pubblico e delle casse di risparmio
- La partecipazione privata al capitale della banca pubblica – le quote –
- Il libro bianco della Banca d’Italia del 1988
- Legge delega n.461/98
- Il sistema bancario dopo la riforma
- Le tipologie bancarie
- Le succursali bancarie
- Il gruppo bancario
Il sistema bancario puro e misto
Il sistema bancario puro – specializzazione operativa – le banche operano a breve termine esercitando il credito ordinario oppure operano a lungo termine esercitando il credito speciale (e viceversa). Il sistema bancario misto – de specializzazione operativa – le banche operano indifferentemente il credito ordinario e speciale. L’elemento temporale non costituisce l’unico elemento di differenziazione, rilevante è la causa del rapporto. Nelle operazioni creditizie a medio-lungo termine la caratteristica è la specialità, che comporta l’obbligo per il cliente di destinare le somme mutuate ai fini predeterminati nel contratto e il diritto per l’istituto di controllare la loro effettiva utilizzazione in aderenza alle finalità indicate.
I crediti speciali si dividono in immobiliari e mobiliari. Il credito mobiliare si attua con lo svolgimento di operazioni attive garantite da ipoteca su immobili e commisurate al valore dei medesimi; il credito mobiliare invece è caratterizzato dalla concessione di finanziamenti alle imprese industriali e commerciali.
Il sistema bancario nella legislazione del 36-38
Aziende di credito: credito ordinario – raccoglievano i risparmi con operazioni passive (deposito). Istituti di credito: credito speciale – raccoglievano il risparmio con l’emissione di obbligazioni.
Il sistema era caratterizzato dalla specializzazione e dal pluralismo della tipologia bancaria.
Banche pubbliche: istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio, monti di credito- manca lo scopo speculativo
Banche private: distribuzione diretta/indiretta degli utili ai partecipanti e che esercitano la loro attività in un regime di più ampia autodeterminazione.
Indipendentemente dalla natura degli enti, gli esponenti bancari non sono riferibili le qualifiche soggettive di pubblico ufficiale. Con l’entrata in vigore del 1 gennaio 1994 la distinzione tra banche pubbliche o private non apparirebbe più rilevante in quanto è previsto che l’”ente creditizio” e la banca, secondo l’organizzazione attuale debbono essere strutturate tutte secondo la disciplina privatistica delle S.p.A.
Le aziende di credito
L’art 5 legge bancaria ’36 individua gli enti creditizi a breve termine destinati al controllo bancario nei: istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, banche ed aziende di credito, filiali di banche straniere, casse di risparmio, monti di pegno e casse rurali ed artigiane.
Gli istituti di credito di diritto pubblico erano fondazioni, il cui scopo era il pubblico interesse, gli esponenti amministrativi erano di nomina pubblica, no scopo di lucro(riserva o beneficenza); il loro compito era l’esercizio del credito a breve.
Le banche di interesse nazionale
Le banche di interesse nazionale erano SPA, gli statuti erano approvati con decreto dal ministro del tesoro sentito il CICR. Le casse di risparmio erano enti di diritto pubblico con natura di associazione o fondazione, avevano personalità giuridica (7/10 degli utili erano destinati a riserva, 3/10 in beneficenza). I monti di pegno erano enti di tipo associazione o fondazione e concedevano prestiti di importi anche limitatissimi a modesti tassi con garanzia di pegno.
Le imprese individuali esercenti attività bancaria
Erano ammesse solo in via transitoria, le ispezioni della banca d’Italia potevano estendersi anche all’attività estranea dell’imprenditore, ed aveva l’obbligo di comunicare periodicamente oltre alle situazione ed i bilanci dell’azienda bancaria anche quelli di dell’ulteriore attività. Le banche popolari si potevano costituirsi esclusivamente nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata; le casse rurali ed artigiane informa di cooperative a responsabilità limitata o illimitata.
Le filiali delle Banche straniere
Potevano iniziare l’attività solo con la specifica autorizzazione del CICR, potevano avere struttura e tipo diverso da quelli regolati dalle leggi italiana.
Gli istituti di credito speciale – medio/lungo termine –
La loro personalità giuridica era normalmente pubblica; il credito a M/L termine poteva essere concesso anche da sezioni autonome/speciali delle banche ordinarie. Con il TU e con la de specializzazione dell’attività bancaria la figura dell’istituto è sostanzialmente superata. La ristrutturazione della banca pubblica nell’esperienza degli anni ‘80.
La ricapitalizzazione degli istituiti di credito di diritto pubblico e delle casse di risparmio
Generalità: la ricapitalizzazione delle banche private era più semplice dato che poteva reperire capitali, di rischio sul mercato; la banca pubblica poteva o autofinanziarsi utilizzando le riserve (7/10) o nell’aumento del fondo di dotazione da parte del tesoro.
Le BP dovettero così ricorrere al mercato finanziario, l’emissione di quote di portafoglio e non come quote di gestione e inferiori a quelle di capitale pubblico precludevano l’acquisizione di quote di portafoglio.
La partecipazione privata al capitale della banca pubblica – le quote –
Emissione di titoli di credito atipici: quote di partecipazione: partecipazione agli utili, intervento nella gestione dell’impresa – organi assembleari con poteri decisionali graduati a seconda dei casi, quote di risparmio: diritti economici senza alcun potere di partecipazione e quote di risparmio partecipativo: potere di gestione attenuato – assemblee speciali on poteri consultivi o di controllo.
L’attuazione della ricapitalizzazione con l’emissione di titoli atipici pone il problema dell’individuazione della procedura: se sia sufficiente una semplice modifica statutaria o occorra il ricorso alla legge. Per il gli istituti di credito di diritto pubblico era sufficiente la modifica degli statuti con approvazione mezzo decreto del tesoro sentito il CICR. Le Casse di Risparmio erano regolate anche da tre atti normativi, il problema si risolse con la ristrutturazione delle casse di risparmio in SPA.
Il libro bianco della Banca d’Italia del 1988
La SPA si rivelò la struttura più idonea per aumenti di capitale, poiché i capitalisti industriali si ritirarono data la scarsezza del potere gestionale ed i privati erano attratti dai rendimenti dei titoli di Stato. Modalità proposte da seguire per assoggettare la struttura dell’ente pubblico allo schema della SpA: trasformazione, fusione, scorporo dell’azienda dall’ente e conferimento della stessa in una società costituita dall’ente.
Legge Amato: Consente agli enti pubblici di modificare la propria forma giuridica adeguandola al modello Spa, incoraggiando la formazione del gruppo polifunzionale attraverso la concentrazione di più società creditizie e finanziarie in grado di soddisfare le più ampie esigenze del mercato (banca universale).
L’art 1 della legge 218/90 consente agli enti creditizi pubblici di assumere la struttura della Spa compiendo trasformazioni o fusioni (e fusioni per incorporazioni), oppure di conferire l’azienda bancaria in una Spa già esistente o all’uopo costituita.
Principi ispiratori del nuovo sistema: la banca pubblica assume la struttura delle Spa ma gli enti pubblici devono mantenere il controllo, modello organizzativo più agile e snello, Statuto assolutamente speciale, difforme da quello della Spa, criteri singolari per la partecipazione dei soci pubblici e per l’attribuzione e l’amministrazione delle partecipazioni, tutte le operazioni di ristrutturazione devono essere approvate con decreto del tesoro sentito il CICR.
Direttiva DINI dm tesoro 94 modificato dm Tesoro 95: tende ad imporre alle fondazioni di cedere il controllo delle banche conferitarie entro cinque anni dall’emanazione della direttiva.
Legge delega n.461/98
Le fondazioni: diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale in seguito all’adeguamento degli statuti alle disposizioni dettate dai decreti attuati dalla nuova legge; perdono ai fini fiscali la qualifica di ente non commerciale se entro 4 anni dall’entrata in vigore mantengono una posizione di controllo nelle S.p.A.; promuovono lo sviluppo; devolvono gli utili; sono sottoposte sotto il controllo del tesoro; debbono cessare di svolgere attività bancaria entro 4 anni, proroga di 2, ma perdono i benefici fiscali, dopodiché il tesoro scioglierà gli organi amministrativi, nominerà un commissario ad acta che avrà il compito di cedere il controllo delle banche. Le fondazioni che manterranno il controllo saranno dichiarate fuori legge.
Il sistema bancario dopo la riforma
D lgs n 481/92 (che recepiva la seconda direttiva CEE) – modello della banca universale –
- tutte le banche possono operare a breve/medio – lungo termine ed esercitare il credito speciale od ordinario (banca universale)
- tutte le banche (pubbliche o private) operano in condizione di assoluta uguaglianza ed in regime di concorrenza
- non esiste più limite territoriale all’operatività delle banche (potendo esse operare su tutto il territorio nazionale e comunitario
- l’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche; è pure riservata alle banche la raccolta del risparmio con obbligo di rimborso
- La struttura giuridica delle banche può essere solo quella della Spa o società cooperative per azioni a responsabilità limitata
Le tipologie bancarie
Banche nazionali: hanno la sede in Italia, sono ammesse nella forma di Spa o Scparl, l’esercizio è subordinato ad autorizzazione da parte della banca d’italia. La Spa è la struttura tipo per l’esercizio bancario. Le banche cooperative per azioni a responsabilità limitata si dividono in banche popolari e in banche di credito cooperativo. In queste tipologie sono ospitati la maggior parte dei conti correnti aziendali e dei conti correnti per ditte individuali e professionisti. D’altro canto, da queste banche arriva gran parte del credito per le microimprese e le PMI italiane.
Le banche popolari minima di 200 soci, forma ScpArl, utile:10% a riserva il resto libero.
Banche di credito cooperativo di minimo 200 soci, utile: 70% a riserva, 30 % diviso tra fondo mutualistico(3%) e remunerazione soci. Sono le banche destinate principalmente a sostenere
Banche comunitarie: hanno la loro sede legale e l’amministrazione in uno stato comunitario, può stabilire una propria succursale nel territorio italiano previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede; l’insediamento della 1^ succursale deve essere comunicato alla Banca d’Italia che non ne può negare l’esercizio, trascorsi 2 mesi può liberamente svolgere attività.
Le banche extracomunitarie devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia (art 14 TU) previa autorizzazione del ministro del tesoro di concerto con la banca d’italia, in presenza di elementi oggettivi (congruità patrimoniale) e soggettivi (affidabilità degli esponenti).
Le succursali bancarie
La sede della società è il luogo dove si svolge la gestione sociale, ove è collocata la direzione generale della società. Le sedi secondarie: filiali e succursali sono intesi quali uffici amministrativi con competenza limitata ad un determinato territorio. Succursali bancarie con sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica (non autonomia soggettiva), di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca. non hanno certamente un’autonomia patrimoniale nei confronti della banca madre, ma sono complessi di beni speciali, separati, aventi autonomia in confronto del rimanente patrimonio.
Il gruppo bancario
I gruppi di società (polifunzionale): il gruppo è un’aggregazione di società formalmente autonome ed indipendenti, ma assoggettate ad una direzione unitaria (società capogruppo o madre) per il perseguimento di uno scopo economico: interesse di gruppo. (è impresa sotto il profilo economico più che giuridico). L’autonomia giuridica delle società del gruppo esclude di regola la responsabilità delle une per le obbligazioni delle altre.
Il gruppo bancario può realizzarsi attraverso 2 strumenti: l’assunzione di partecipazioni da parte di una società (holding) in altre società – controllo di diritto e di fatto -; il contratto o convenzione di dominato, con il quale una società si assicura il potere di dominare i gestori di un’altra società ed imporre le scelte necessarie a realizzare l’interesse di gruppo.
Il gruppo bancario polifunzionale (banca universale): TU art 59.69 (disciplina originaria – legge Amato).
Gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali che operano nei vari settori dell’intermediazione finanziaria (e strumentali), ma con la prevalenza in quello bancario facenti capo e sotto il controllo di una capogruppo (banca o società finanziaria italiana). La capogruppo opera come collettore delle direttive degli organi di vigilanza (Banca d’Italia). Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla banca d’Italia (pubblicità).
Crisi di gruppo art 98 99 TU distinzione crisi tra capogruppo e società di gruppo/ circoscritta o diffusa:
- Circoscritta: alle società si applicano le procedure di uso loro proprie
- Diffusa: capogruppo assoggettata all’amministrazione straordinaria, società del gruppo procedure bancarie
Es. 10 società, 1 finanziaria viene dichiarata fallita, la Banca d’Italia decide se la crisi è circoscritta o diffusa. La banca può fare ricorso al TAR o al consiglio di stato o al cicr, se la banca d’Italia decide che è diffusa (mentre la banca dice che è circoscritta).