Cos’è il ravvedimento operoso, come funziona e a chi rivolgersi.

Cos’è il ravvedimento operoso, come funziona e a chi rivolgersi.

Il ravvedimento operoso è un procedimento che permette ad un contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso può avvenire solo con il pagamento spontaneo:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene realmente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che:

  • dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d’anno;
  • dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all’1% in ragione d’anno;
  • dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 pari all’1,5% in ragione d’anno;
  • dal 1º gennaio 2012 pari al 2,5% in ragione d’anno e dal 1º gennaio 2014 pari all’1% in ragione d’anno.

Diverse tipologie di
ravvedimento

Il ravvedimento operoso può applicarsi a numerose circostanze, per
questo esistono più tipologie di ravvedimento, di seguito
elencheremo quali sono e a quali situazioni si riferiscono

1.
Ravvedimento “sprint” o ravvedimento “mini”

Il decreto Legge 98/2011 (la cosiddetta manovra estiva) ha promosso la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento sprint, in base al quale la sanzione minima viene ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino ad un massimo di 14 giorni. Di conseguenza per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo, se la sanzione per l’omesso versamento è il 30%, si pagherà lo 0,2% di sanzione (ovvero 2,8% se si paga il quattordicesimo giorno). Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si passa ad un’altra tipologia di ravvedimento operoso, definita ravvedimento breve di cui parleremo in seguito.

2.
Ravvedimento breve

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni
sono assoggettati a una sanzione che corrisponde a:

  • un dodicesimo del 30% (corrispondente al 2,5%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore in vigore.

Per le violazioni commesse dopo il primo febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/10 del minimo (ossia al 3%).

2.1
Esempio di calcolo del ravvedimento breve

Ad esempio se abbiamo un’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) corrispondente a 100 Euro, versata con 29 giorni di ritardo, la sanzione che dovrà essere versata, tramite modello F24 (con codice tributo 8901) come ravvedimento sarà di due euro e cinquanta, alla quale si dovranno aggiungere gli eventuali interessi di mora.

3.
Ravvedimento lungo

I versamenti che vengono effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

  • un decimo del 30% (corrispondente al 3%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore in vigore.

Per le violazioni che sono state commesse dopo il 1º febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a un ottavo del minimo (cioè il 3,75%).

3.1
Esempio di calcolo del ravvedimento lungo

Ad esempio se abbiamo un’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) corrispondente a 100 Euro, versata con 6 mesi di ritardo, ma comunque entro i termini di scadenza della dichiarazione unificata (Modello Unico), la sanzione che dovrà essere versata come ravvedimento tramite modello F24 (con codice tributo 8901) sarà di tre euro, alla quale si dovranno aggiungere gli interessi di mora.

Bisogna fare attenzione perché il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158,
ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio
2017 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. In sostanza la
sanzione base su cui applicare le riduzioni di cui al ravvedimento
operoso non è il 30%, ma il 15%.

Dove si applica il
ravvedimento operoso

Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. 408/1990, che prevedeva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento solo nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA, in base al Decreto legislativo n. 472/1997 il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi.

In base all’art. 13, 1° comma, D. Lgs. n. 472/1997, il contribuente
non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

  • la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
  • sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Relativamente al primo punto è stato precisato, nella C.M.
10/07/1998, n. 180/E, che deve ritenersi consentito il ravvedimento
quando, quantunque la violazione sia stata constatata dall’ufficio
accertatore, la constatazione non è stata portata a conoscenza del
trasgressore mediante formale notifica.

Con riferimento al D.L. n. 185/2008 cambia anche il metodo di calcolo
relativo alla sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione
IVA. Viene infatti ridotta a 1/12 (un dodicesimo) del minimo (30%) se
la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90
(novanta) giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista
per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta
in materia IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore
a 30 giorni.

Nella pratica, e assumendo come ipotesi quella di violazione relativa all’omesso versamento di imposta, l’effettuazione dello stesso dopo la scadenza costerà in termini di sanzioni, laddove la sanatoria intervenga nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza, un importo pari al 2.5% dell’imposta stessa in luogo del previgente 3,75%. Peraltro, in caso di sanatoria entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 3%.

Ulteriore esempio può essere quello del ravvedimento operoso
effettuato per integrare una dichiarazione originariamente infedele.
In questo caso l’imposta sarà gravata di un ulteriore 10% a titolo
di sanzione in luogo del 20% previgente.

Considerazioni finali

Al termine di questa attenta analisi su cosa sia e come funzioni un ravvedimento operoso, ci viene senza dubbio spontaneo il pensiero per cui questa pratica sia di grande aiuto a tutti i contribuenti privati, dotato ossia di partita IVA o titolari di una società, che affannino ad adempiere ai propri oneri fiscali in tempo e con regolarità di anno in anno.

Oltre alle pratiche note, per così dire, esistono però dei metodi del tutto legali per poter pagare meno tasse e non dover incorrere necessariamente all’adozione di un ravvedimento operoso o altre metodologie di rientro. La cosiddetta escapologia fiscale, ampiamente descritta con ulteriori approfondimenti dell’articolo degli “esperti del risparmio” di weboot.it., è un di questi metodi accennati di cui vi consigliamo la lettura.