Versamenti in acconto e saldo
L’art. 6 del decreto ha fornito chiarimenti in tema di versamento degli acconti e del saldo delle imposte.
In particolare, è stato stabilito che l’adesione al consolidato nazionale determini il trasferimento al soggetto consolidante degli obblighi di versamento dell’IRES, sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo.
In ogni caso, anche se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, permane la responsabilità in capo al soggetto consolidante.
Pertanto, qualora l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risultasse insufficiente, le sanzioni previste verrebbero irrogate al soggetto consolidante.
L’art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, prevede che per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l’acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto dall’ente o società controllante secondo le disposizioni relative agli istituti del consolidato nazionale e mondiale, va effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.
In relazione a tale disposizione, ora, il decreto in commento ha stabilito che gli acconti, ove venga scelto il criterio previsionale, devono essere versati avendo riguardo agli acconti dovuti da ciascun soggetto partecipante al consolidato in assenza dell’opzione. In tal caso, però, non si trasferisce la responsabilità per eventuali versamenti di acconti insufficienti in capo alla consolidante.