Trasferimento infragruppo in regime di neutralità ed operazioni straordinarie
L’articolo 123 del TUIR stabilisce che fra le società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale, le cessioni di beni diversi da quelli la cui cessione genera ricavi o plusvalenze esenti, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti, a condizione che sia esercitata un’opzione congiunta della società cedente e cessionaria, che il contratto sia stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, presentata dal soggetto consolidante risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
A tale proposito, ora l’art. 10 del decreto ha chiarito che la citata opzione per il regime di neutralità delle cessioni infragruppo può essere esercitata nel primo esercizio di tassazione di gruppo anche in un momento antecedente alla comunicazione attraverso cui viene esercitata l’opzione per la tassazione consolidata.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto della participation exemption, previsto dall’art. 87 TUIR, le partecipazioni cedute in regime di neutralità mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente.
Inoltre, per la verifica dei requisiti richiesti dal medesimo art. 87, comma 1, lettere a) e c), e dall’art. 86, comma 4, del testo unico ai fini dell’applicazione della participation exemption, è stato chiarito che si deve tener conto anche del periodo di possesso del cedente, che va a cumularsi, quindi, con quello del cessionario.
Gli articoli 11 e 12 del decreto, infine, hanno fornito una minuziosa descrizione degli effetti sul consolidato di eventuali operazioni straordinarie effettuate.
In via generale si può desumere un diffuso principio di irrilevanza delle suddette operazioni straordinarie sulle vicende del consolidato, anche se, per i singoli aspetti, è opportuno che i soggetti interessati effettuino un’attenta disamina delle norme citate.