Perimetro di consolidamento
Ai fini dell’efficacia dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale è necessario che la partecipazione posseduta dal consolidante nella società consolidata abbia tutte le seguenti caratteristiche (le quali debbono permanere ininterrottamente fin dall’inizio del primo esercizio di efficacia dell’opzione):
- Attribuzione di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società consolidata in misura superiore al 50% dei voti complessivi (controllo di diritto);
- Partecipazione al capitale sociale della società consolidata in misura superiore al 50%;
- Partecipazione agli utili della società consolidata in misura superiore al 50%.
Verificata la sussistenza del controllo di diritto, ossia del numero di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società che si intende consolidare, la possibilità di procedere al loro consolidamento fiscale in capo al soggetto controllante resta comunque subordinata alla sussistenza del duplice requisito della partecipazione al capitale sociale e agli utili in misura superiore al 50%.
Va però ricordato che, ai fini del calcolo della partecipazione al capitale sociale e agli utili della società che esercita l’opzione nella posizione di consolidata, risulta necessario tenere conto degli effetti demoltiplicativi della catena di controllo.
A titolo esemplificativo, si ipotizzino i seguenti casi, presupponendo per semplicità una perfetta identità tra percentuale di voti esercitabili, partecipazione al capitale sociale e partecipazione agli utili:
- A possiede il 60% di B, la quale a sua volta possiede il 60% di C;
- A possiede il 60% di B, la quale a sua volta possiede il 90% di C.
In entrambi i casi C risulta essere una controllata di diritto di A, ma solo nel secondo caso A può consolidare fiscalmente C, posto che ai fini della verifica dei requisiti della partecipazione al capitale sociale e agli utili bisogna tenere conto degli effetti demoltiplicativi della catena di controllo.
Nel primo caso si determina infatti una partecipazione al capitale sociale e agli utili non sufficiente (36% = 60% x 60%), mentre nel secondo caso si determina una partecipazione al capitale sociale e agli utili sufficiente (54% = 60% x 90%).
Come sottolineato dalla Circolare 53/E/2004, il legislatore fiscale ha definito il perimetro di consolidamento (ossia l’area all’interno della quale è possibile scegliere le società da consolidare) utilizzando una autonoma definizione di situazione di “controllo rilevante”, diversa tanto da quella utilizzata nell’ordinamento civilistico ai fini della redazione del bilancio consolidato, quanto da quella adottata in campo fiscale, ad esempio, per l’applicazione dell’IVA di gruppo.
Sotto questo profilo, il perimetro di consolidamento fiscale costituisce un sotto – insieme del perimetro di consolidamento civilistico, nel senso che:
- Nell’ambito del consolidato civilistico, il controllo costituisce l’unico requisito e, inoltre, rilevano anche ipotesi di controllo di fatto e talune ipotesi di controllo extra – assembleare;
- Nell’ambito del consolidato fiscale, il controllo costituisce un semplice pre – requisito in quanto deve risultare soddisfatto anche il superamento delle soglie di partecipazione al capitale sociale e di partecipazione agli utili, tenendo conto degli effetti demoltiplicativi della catena di controllo. Inoltre rileva esclusivamente il controllo di diritto, a nulla rilevando il controllo di fatto o di tipo extra – assembleare.