Il modello di comunicazione

Con provvedimento del 2 agosto 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 2004) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”.

Il modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Per quanto attiene alle modalità di invio, la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il programma denominato “CONSOLIDATO NAZIONALE”, reso disponibile gratuitamente nei siti Internet sopra citati.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
  • tramite una società del gruppo;
  • tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
  • avvalendosi di un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, che provvede all’invio telematico e rilascia apposita ricevuta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio, ovvero utilizzando il servizio Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

Per quanto attiene ai tempi di invio della comunicazione, si ricorda che questa deve essere presentata:

  • nel caso di esercizio dell’opzione, entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa;
  • nel caso di rinnovo dell’opzione, entro il sesto mese del primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell’opzione;
  • nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, entro trenta giorni dal termine previsto per il rinnovo dell’opzione;
  • nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato l’interruzione stessa.

Per l’anno in corso, tuttavia, si precisa che, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004), le comunicazioni relative all’esercizio dell’opzione i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data