Effetti dell’opzione
L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale deve avvenire in forma congiunta tra il soggetto consolidato e il soggetto consolidante.
In altri termini, l’opzione viene esercitata “per coppie” di soggetti e, pertanto, l’inclusione nel consolidamento di più soggetti consolidati presuppone per la consolidante l’esercizio di tante opzioni congiunte quante sono le controllate che optano per la tassazione di gruppo.
Come riepilogato dalla Circolare 53/E/2004, gli effetti dell’esercizio dell’opzione, sulle modalità di determinazione e versamento dell’IRES, afferiscono ai seguenti aspetti:
- Introduzione della nozione di reddito complessivo globale e modalità di utilizzo e riporto delle perdite fiscali;
- Obblighi di versamento dell’IRES a saldo e in acconto;
- Utilizzo nell’ambito del gruppo delle eccedenze di imposta IRES che residuano in capo alle singole società incluse nella tassazione di gruppo dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta precedenti, nonché di quelle che emergono in capo alla consolidante nell’ambito della dichiarazione del reddito complessivo del gruppo;
- Utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale di altre posizioni di credito verso l’Erario vantate da singole società incluse nella tassazione di gruppo;
- Spettanza e modalità di utilizzo del credito spettante a fronte delle eventuali imposte pagate all’estero dalle società incluse nella tassazione di gruppo;
- Obblighi di interscambio informativo tra società consolidate e società consolidante.
Un ulteriore effetto è quello concernente il trattamento fiscale delle somme percepite o versate tra le società aderenti al consolidato in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, sulla base dei c.d. “patti di consolidamento” appositamente stipulati.
Obblighi della società controllante
La società controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo.
Modalità di utilizzo delle perdite fiscali
Per quanto concerne le perdite fiscali, occorre distinguere tra:
- Perdite fiscali pregresse, ossia conseguite dalle singole società in periodi di imposta anteriore a quelli relativamente ai quali ha efficacia l’opzione;
- Perdite fiscali consolidate, ossia conseguiti in periodi di imposta relativamente ai quali ha efficacia l’opzione.
Per le perdite anteriori all’ingresso nel consolidato che vengono utilizzate solo nella determinazione del reddito della controllata, quelle maturate fino al 2010 hanno un riporto quinquennale e una compensazione al 100%, mentre quelle maturate dal 2011 (e sempre antecedenti all’ingresso nel consolidato) hanno un riporto illimitato e una compensazione all’80%.
La perdita prodotta dal consolidato e determinata con il modello 2012 segue le nuove disposizioni dettate dal D.L. 98/2011 (riporto illimitato e compensazione all’80%).
Obblighi di versamento dell’IRES a saldo e in acconto
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, gli obblighi di versamento dell’IRES, a saldo e in acconto, gravano esclusivamente sulla controllante, sulla base del reddito complessivo storico o previsionale del gruppo, conformemente al disposto dell’art.118, co.3 del TUIR Ciascuna società inclusa nella tassazione di gruppo imputa alla dichiarazione dei redditi del consolidato, a scomputo del debito dovuto verso l’Erario per effetto delle imposte dovute sul reddito complessivo di gruppo:
- Gli oneri detraibili dall’IRES eventualmente spettanti;
- Le ritenute alla fonte eventualmente subite a titolo di acconto su componenti positivi imponibili confluiti nel proprio reddito di impresa;
- Gli acconti IRES eventualmente versati.
Per quanto concerne gli obblighi di versamento degli acconti Ires, è necessario distinguere tra:
- Acconti dovuti in relazione al primo periodo del triennio di vigenza dell’opzione;
- Acconti dovuti in relazione ai periodi di imposta consolidati successivi a quello di prima applicazione del regime opzionale;
- Acconti dovuti in relazione la periodo di imposta relativamente al quale si verifica la cessazione dell’efficacia del regime della tassazione di gruppo, per interruzione anticipata o per mancato rinnovo dell’opzione.
Modalità di utilizzo delle eccedenze IRES
Ai sensi del co.2 dell’art.118 del TUIR, le eccedenze di imposta che emergono in capo alle società incluse nella tassazione di gruppo, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta antecedenti alla decorrenza dell’opzione, possono essere utilizzate non solo dalla società cui competono, ma anche dal soggetto consolidante.
Allo stesso modo, nel rispetto di quanto previsto dall’art.43-ter del D.P.R. 602/1973, le eventuali eccedenze di imposta che emergono dalla dichiarazione dei redditi del gruppo possono essere utilizzate dalla consolidante ovvero essere trasferite alle società da essa controllate.
Imputazione al consolidato di altri crediti verso l’Erario
L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale implica la determinazione di un’imposta unitaria di gruppo, applicata in capo alla consolidante che redige la dichiarazione dei redditi “consolidata”.
Tale circostanza consente l’imputazione al consolidato di tutte le componenti eventualmente maturate in capo a ciascuna singola società che devono essere scomputate dall’eventuale debito verso l’Erario che sorge a fronte dell’imposta “di gruppo” dovuta dalla consolidante, quali in particolare gli oneri detraibili IRES, le ritenute alla fonte subite a titolo di acconto delle imposte sul reddito e gli acconti IRES versati nel corso del periodo di imposta.
Nella dichiarazione dei redditi del consolidato possono inoltre essere trasferite le eccedenze IRES che le singole società riportano nelle proprie dichiarazioni “individuali”, sia quelle maturate in capo alle società medesime nei periodi di imposta precedenti a quello di vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo, sia quelle eventualmente “acquisite” da tali società in qualità di beneficiarie di trasferimenti di eccedenze IRES infragruppo.
Un effetto che discende esclusivamente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo è rappresentato dalla possibilità di procedere al “trasferimento” a favore del gruppo, da parte delle singole società incluse nel consolidamento fiscale, di altre posizioni di credito verso l’Erario, quali ad esempio:
- Crediti di imposta spettanti ai sensi di specifiche disposizioni (ad esempio, i crediti di imposta concessi a fronte di nuove assunzioni o di investimenti in aree svantaggiate);
- Eccedenze relative ad imposte diverse dall’IRES (quali il credito IVA o il credito IRAP risultante dalle relative dichiarazioni fiscali annuali).
La possibilità di trasferire i crediti fiscali delle singole società nella dichiarazione dei redditi del gruppo, al fine di utilizzarli in compensazione con il debito IRES ivi risultante, costituisce appunto uno dei vantaggi “finanziari” conseguibili mediante l’opzione per il regime della tassazione di gruppo.
Credito per le imposte pagate all’estero
Quando alla formazione del reddito assoggettato a tassazione in Italia concorrono redditi prodotti all’estero, l’art.165 del TUIR riconosce un credito di imposta pari alle imposte estere pagate a titolo definitivo su tali redditi.