Determinazione del reddito complessivo ed utilizzo delle perdite
L’art. 9 del decreto ha chiarito che il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcolare il reddito complessivo globale, apportando le variazioni di cui agli articoli 122, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale, assunti nel loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.
Qualora dalla suddetta dichiarazione dei redditi consolidati dovessero emergere delle perdite fiscali, queste potranno essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, con il consueto limite temporale massimo di cinque anni, salvo che per le perdite generate nei primi tre periodi di imposta di ogni soggetto.
La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per il consolidato nazionale è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.
Infine è stato chiarito che nella determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del testo unico, il calcolo deve essere fatto assumendo come reddito complessivo quello riferito all’intero consolidato, e che il diritto al riporto in avanti e all’indietro del suddetto credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero spetta esclusivamente alla consolidante.