Condizioni per l’efficacia dell’opzione
L’efficacia dell’opzione richiede tuttavia la sussistenza di due ulteriori condizioni:
- Identità dell’esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello del soggetto consolidante;
- Esercizio congiunto dell’’opzione da parte di ciascuna controllata e della società controllante;
- Elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso il soggetto consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi di imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato inserito nella dichiarazione dei redditi del consolidante;
- Comunicazione dell’avvenuto esercizio dell’opzione all’Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa.
Si precisa che l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui al punto d) è condizione essenziale per comportamenti concludenti tenuti dal contribuente.