Responsabilità del perito

Per analizzare compiutamente la responsabilità del perito si ravvisa la necessità preliminare di inquadrare la questione a livello civilistico. L’art.2343 del Codice civile espressamente dispone che: “L’esperto risponde dei danni causati dalla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art.64 del Codice di procedura civile“.

RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE

L’art.64 C.P.C., dispone – al co.1 – che si applichino al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. Al co.3 prevede che, in ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti sia punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni.

Si applicherà altresì l’art.35 c.p., ai sensi del quale – in ipotesi di condanna del perito – ne conseguirà la sospensione del medesimo dall’ esercizio della sua professione.

L’unico limite all’applicazione di tale pena accessoria è che la pena inflitta non sia inferiore ad un anno di arresto .

La norma in esame non esaurisce evidentemente il panorama delle responsabilità a cui può soggiacere il consulente nell’assolvimento dell’incarico deferitogli. Essa omette infatti di menzionare le differenti figure di responsabilità disciplinare cui tale soggetto è esposto nelle sue distinte qualità di iscritto all’albo dei consulenti e di membro dell’ordine o collegio professionale.

RESPONSABILITÀ PENALE DEL CONSULENTE

La disposizione del co.1 dell’art.64 ,CPC – “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti consente di leggere le norme dettate dal Codice penale del 1930 con riferimento alla figura, allora operante senza alcun tipo di differenza nel processo penale ed altresì i quello civile, del peritoart.366, 373, 374, 376 e 384 c.p. – come aventi un’attinenza diretta alla figura di nuovo conio, introdotta dal Codice di procedura civile del 1942, del consulente tecnico, senza che vi fosse alcuna necessità di un’altrimenti inevitabile modificazione del loro tenore testuale.

Vie più da rilevare che il novero delle responsabilità penali che incombono sul consulente tecnico nell’esercizio delle sue funzioni non è destinato a rimanere circoscritto entro l’ambito dei succitati articoli: ipotizzabile, infatti, è la sua perseguibilità per i reati, ad esempio, di esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.) o d’interesse privato in atto d’ufficio (art.324 c.p.) mentre decisamente problematica appare, all’opposto, quella per omissione o rifiuto di atti d’ufficio.

Accanto alle ipotesi prese brevemente in rassegna, una nuova fattispecie criminosa, sia pure di natura prettamente contravvenzionale è venuta ad aggiungersi per effetto di quanto disposto dall’art.25 Legge 04/06/1985, n.281 (recante delle disposizioni sull’ordinamento della Commissione nazione per la società e per la borsa) che le sanzioni – tipicamente penali, per l’appunto – dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda sino a € 10.329,00 ha ricollegato a quella fattispecie della colpa grave nell’esecuzione degli atti richiestigli che nel testo originario del presente art.64 c.p., rilevava come una causa di responsabilità “processuale” del consulente, implicante l’attribuzione al giudice civile di un’autonoma potestà punitiva, sfociante nella comminatoria, ex art.179, di una pena pecuniaria, sia pure di irrisorio ammontare.

Il carattere assolutamente sommario della procedura predisposta ai fini del suo accertamento imponeva di assegnare a detta colpa grave il significato di colpa rilevabile con l’ausilio della semplice comune esperienza.

E’ tuttavia lecito supporre che, a dispetto delle intervenute modifiche normative, tale significato sia rimasto immutato, onde l’irriconducibilità a quella formula delle ipotesi di mero errore tecnico, ancorché imputabile a grave imperizia professionale, e l’inquadrabilità entro la stessa, per converso, dei fatti di distruzione o smarrimento di cose o documenti affidate/i, di omissione delle indagini delegate, di gravi e patenti vizi logici del ragionamento.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONSULENTE

Appare scontata la ravvisabilità di una responsabilità civile nelle ipotesi sopraccennate di colpa grave e falsa perizia ex art.373 c.p. – “Falsa perizia o interpretazione controverso appare essere, invece, se gli estremi di tale responsabilità possano anche in altri casi e situazioni ricorrere: qualora si risponda affermativamente a tale quesito, a trovare applicazione dovrebbero alternativamente essere, secondo le circostanze, le specifiche previsioni degli art.1176, co.2, e 2236, c.c..

Il danno risarcibile dal consulente postula un errore da questi commesso nella formulazione dei propri rilievi o conclusioni.

Ove egualmente il giudice vi si sia uniformato in sede di decisione finale, nessuna azione risarcitoria potrà essere intrapresa se non previa revocazione della sentenza ex art.395, n.2 o 4: quanto, evidentemente, non è richiesto nella contraria eventualità di indicazioni peritali espressamente disattese dall’organo giudicante, al qual proposito è bene, semmai, precisare come anche in una simile circostanza la responsabilità in oggetto possa essere fatta valere in relazione agli esborsi inutilmente sostenuti ed al tempo perduto.

Va in ogni caso respinta, per difetto di un interesse ad agire concreto ed attuale, la domanda di accertamento della colpa grave del consulente proposta quando sia ancora pendente il giudizio di merito quale la consulenza sia stata eseguita.

Il co.2, ultimo inciso, della norma in rassegna allude esclusivamente a un obbligo risarcitorio di natura aquiliana, che nulla, come tale, ha a che vedere con l’eventuale obbligo di restituzione legato all’accertamento dell’invalidità della prestata consulenza, sicuramente inquadrabile, viceversa, come indebito oggettivo ex art.2033 c.c.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Quanto alla responsabilità disciplinare, essa è prevista per il consulente tecnico iscritto nell’albo dalle disposizione di attuazione del Codice di procedura civile nonché da leggi professionali che prevedono e regolano la responsabilità disciplinare dei membri dell’ordine o collegio.

Ai consulenti che non hanno mantenuto, nell’espletamento del proprio incarico, una condotta morale specchiata possono essere inflitte delle sanzioni disciplinari: l’avvertimento, la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno e la cancellazione dall’albo.

Prima di promuovere i procedimento disciplinare, il presidente del Tribunale contesta l’addebito al consulente e successivamente ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione.