Imposte indirette
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i conferimenti sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso di cui all’art.2 D.P.R. 633/1972. Dall’equiparazione ne deriva che l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Tuttavia ai fini dell’assoggettamento alla disciplina dell’Iva occorre distinguere in relazione all’oggetto del conferimento:
- Se vengono conferiti un’azienda o un ramo aziendale, il conferimento è escluso dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito oggettivo (art.2, co.3, lett.b) DPR 633/1972);
- Se viene conferito un bene aziendale ovvero un complesso di beni che non configurano un’azienda, il conferimento rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all’applicazione dell’Iva, l’art.9 del D.L. 83/2012 ha modificato l’art.17, co.6, lett.a-bis), del D.P.R. n.633/1972, estendendo l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, oltre alle cessioni di fabbricati strumentali imponibili per opzione (ipotesi già prevista dalla previgente disciplina), anche alla cessione di fabbricati abitativi imponibili su opzione del cedente, con il conseguente obbligo di assolvere il tributo a carico dell’acquirente, sempre che quest’ultimo sia un soggetto passivo d’imposta che agisce in quanto tale.
E’ opportuno sottolineare che il sistema del reverse – charge si applica soltanto nel caso di regime di imponibilità ad Iva opzionale.
Laddove l’operazione di conferimento ricada nell’ambito dell’Iva, la base imponibile è rappresentata dal valore normale del bene conferito ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 633/1972.
In tale ipotesi, salvo quanto previsto in caso di applicabilità del regime del reverse charge, l’impresa conferente dovrà assolvere nel rispetto degli usuali termini gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti di registrazione, di liquidazione e di versamento imposti dalla normativa vigente.
Conferimento di fabbricati abitativi |
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Conferente |
Regime Iva |
Imposta registro |
Imposte ipotecarie e catastali |
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Imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione o degli interventi | Imponibile per obbligo di legge | € 168 | € 168 ciascuna imposta | |
Imprese costruttrici o di ripristino dopo 5 anni dalla ultimazione della costruzione o degli interventi | Esente | 7% | 2% ipotecaria
1% catastale |
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Imprese costruttrici o di ripristino dopo 5 anni dalla ultimazione della costruzione o degli interventi in caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità | Imponibile per opzione (in reverse charge se il cessionario è soggetto passivo Iva) | € 168 | € 168 ciascuna imposta | |
Soggetti Iva | Esente | 7% | 2% ipotecaria
1% catastale |
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Privato | Fuori campo | 7% | 2% ipotecaria
1% catastale |
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Conferimento di fabbricati strumentali |
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Conferente |
Regime Iva |
Imposta registro |
Imposte ipotecarie e catastali |
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Imprese costruttrici o di ripristino entro 5 dalla ultimazione della costruzione o degli interventi | Imponibile per obbligo di legge | € 168 | 3% ipotecaria
1% catastale |
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Imprese costruttrici o di ripristino dopo 5 dalla ultimazione della costruzione o degli interventi | Esente | € 168 | 3% ipotecaria
1% catastale |
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Imprese costruttrici o di ripristino dopo 5 anni dalla ultimazione della costruzione o degli interventi in caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità | Imponibile per opzione (in reverse charge se il cessionario è soggetto passivo Iva) |
€ 168 | 3% ipotecaria
1% catastale |
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Soggetti Iva | Esente | € 168 | 3% ipotecaria
1% catastale |
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Soggetti Iva in caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità | Imponibile per opzione (in reverse charge se il cessionario è soggetto passivo Iva) | € 168 | 3% ipotecaria
1% catastale |
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COMUNICAZIONI IVA del CONFERENTE e del CONFERITARIO: gli adempimenti conseguenti all’operazione di conferimento di azienda possono essere distinti a seconda che il conferente si estingua o meno.
A) ESTINZIONE del CONFERENTE: la conferitaria dovrà:
- Effettuare un’unica comunicazione in cui denuncia la cessazione ex art.35, co.3 del D.P.R. 633/1972 conferente e contestualmente denuncia il suo inizio attività ovvero la variazione dati. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di efficacia del conferimento. Si tratta del caso in cui il conferente trasferisce la propria attività imprenditoriale in quanto trasferisce la sua unica azienda;
B) MANCATA ESTINZIONE del CONFERENTE: la conferente dovrà:
- Eventualmente presentare dichiarazione di variazione ex art.35 co.3, entro 30 giorni dalla data di efficacia dell’atto di conferimento. Tale ipotesi, ad esempio, potrebbe verificarsi se l’imprenditore, pur rimanendo tale dopo il conferimento, trasferisca la propria attività dichiarata prevalente ai fini Iva e continui a svolgere una attività precedentemente dichiarata secondaria.
La conferitaria dovrà:
- Presentare la dichiarazione di variazione entro 30 giorni ex art.35, co.3 del D.P.R. 633/1972 se già costituita al momento del conferimento;
- Presentare la denuncia di inizio attività entro 30 giorni ai sensi dell’art.35, co.1 del D.P.R. 633/1972 nonché dotarsi dei libri e dei registri necessari per lo svolgimento dell’attività se di nuova costituzione.
DICHIARAZIONI IVA: come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 16/07/1998, n.188/E e ribadito nelle istruzioni ministeriali della dichiarazione annuale Iva, nei casi di operazioni di conferimenti di aziende o complessi aziendali si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra il conferente e il conferitario.
Di conseguenza, in presenza di determinate condizioni la conferitaria è chiamata a includere nella propria dichiarazione annuale le operazioni effettuate dall’azienda o complesso aziendale ricevuto per effetto del conferimento.
Al riguardo, si possono distinguere due ipotesi legate alla data di efficacia del conferimento che nel prosieguo, a titolo esemplificativo, vengono indagate con riferimento alla dichiarazione Iva 2013.
A) CONFERIMENTO AVVENUTO DURANTE L’ANNO 2012: nel caso in cui il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta 2012, gli obblighi dichiarativi ricadono esclusivamente sulla conferitaria ovvero vengono ripartiti tra i soggetti partecipanti a seconda che il conferimento abbia comportato l’estinzione o meno del conferente:
1) Estinzione del conferente: qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione sia stato effettuato un conferimento di azienda che abbia comportato l’estinzione del conferente, la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata unicamente dalla conferitaria .
Pertanto, la conferitaria deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione):
- Nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita Iva della conferitaria;
- Nel modulo relativo alla conferitaria (modulo n.01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno 2012, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal conferente nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione di conferimento. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;
- Nel modulo relativo al conferente devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione di conferimento. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita Iva del conferente.
Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente non deve presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno 2012;
2) Mancata estinzione del conferente: qualora l’operazione di conferimento non abbia comportato l’estinzione del conferente la dichiarazione Iva deve essere presentata:
- Dal conferitario , se l’operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita Iva del conferente e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che quest’ultimo continua ad esercitare un’attività rilevante agli effetti dell’Iva.
Il conferente deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2012 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un’operazione straordinaria;
- Da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’ operazione se non c’è stata cessione del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta.
B) CONFERIMENTO AVVENUTO nel PERIODO COMPRESO tra il 01/01/2013 e la DATA di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE ANNUALE IVA relativa al 2012: in tale caso, poiché l’attività per l’intero anno 2012 è stata svolta dalla conferente, si possono verificare le seguenti ipotesi:
- Nel caso di estinzione della conferente a seguito del conferimento, il conferitario deve presentare per l’anno 2012 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto della conferente, sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest’ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati della conferitaria nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
La dichiarazione presentata per conto del conferente rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma rispetto all’Unico;
- Nell’ipotesi, invece, di conferimento non comportante l’estinzione della conferente, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta 2012 cui si riferisce la dichiarazione.
PROBLEMATICHE CONNESSE AL “PLAFOND” all’ESPORTAZIONE: si segnala in merito che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- La conferitaria può assumere il volume di affari per le operazioni all’esportazione conseguito dal conferente ai fini della qualifica di esportatore abituale. Nell’atto di conferimento è, tuttavia, necessario che sia esplicitato che tale qualifica sia trasferita al conferitario. Inoltre è richiesto che l’atto di conferimento sia oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente;
- La conferitaria può utilizzare il plafond maturato dalla conferente per acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva sempreché il conferente non si sia assunto l’obbligo del:
- Pagamento dei debiti (anche delle imposte arretrate) e degli oneri previdenziali per il personale o quant’altro;
- Rimborso dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento.
Imposta di registro
L’art.10 della legge 23/12/1999, n.488 (Finanziaria 2000) ha rivisto profondamente la disciplina applicabile ai conferimenti in società, stabilendo che questi ultimi sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa di € 168,00, qualora abbiano ad oggetto aziende, rami aziendali (anche con componente immobiliare), beni mobili, crediti, marchi e know how.
I conferimenti di immobili non facenti parte di un ramo aziendale, sono soggetti all’imposta di registro fissa o proporzionale come rappresentato nelle tabelle che precedono.
Imposte ipotecarie e catastali
Se il conferimento ha per oggetto un’azienda o un ramo aziendale, anche con componente immobiliare, le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di € 168,00 (art.10 e 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990) per ciascuna imposta.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto beni immobili le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa o proporzionale come rappresentato nelle tabelle che precedono.