Divieto di concorrenza
Ai sensi dell’articolo 2557 codice civile, l’alienante deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Le parti possono comunque concordare, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, limiti più stringenti per il cessionario rispetto a quelli sopra richiamati, purché tali patti non determinino in capo al cedente la sostanziale impossibilità di esercitare una qualsiasi attività professionale.
L’autonomia contrattuale delle parti incontra poi un ulteriore limite nella durata dei patti di non concorrenza, la quale non può in ogni caso eccedere i cinque anni dalla data del trasferimento dell’azienda.
Gli ultimi due commi del citato articolo 2557 specificano che le disposizioni in materia di divieto di concorrenza trovano applicazione anche in capo al nudo proprietario che trasferisce l’usufrutto dell’azienda e in capo al concedente che trasferisce l’azienda a titolo di affitto, mentre per quanto concerne le aziende agricole le predette disposizioni si applicano solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.