Debiti relativi all’azienda ceduta
La norma di riferimento, in materia di debiti relativi all’azienda ceduta, è rappresentata dall’articolo 2560 codice civile, la quale stabilisce i criteri disciplinari applicabili alla generalità delle passività aziendali.
Ad essa si affiancano poi:
- Il disposto dell’articolo 2112 del codice civile, con specifico riferimento alle passività aziendali rappresentate da crediti vantati da lavoratori dipendenti,
- Il disposto dell’articolo 15 del DPR numero 1124/1965, con specifico riferimento alle passività aziendali rappresentate da premi e relativi accessori dovuti agli enti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Disciplina “generale”
Nella cessione d’azienda, il passaggio dal cedente al cessionario delle passività relative all’azienda ceduta è regolato, a livello di principio generale, dall’articolo 2560 codice civile, ai sensi del quale “L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Debiti relativi al personale dipendente
Il comma 2 dell’articolo 2112 codice civile prevede una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti che i lavoratori vantano nei confronti del datore di lavoro alla data del trasferimento dell’azienda.
Ne deriva che i lavoratori dipendenti relativi a un complesso aziendale trasferito possono indifferentemente chiedere il pagamento delle proprie spettanze, esistenti alla data del trasferimento dell’azienda, sia al cedente che al cessionario, a prescindere dalle pattuizioni tra le parti nel contratto di cessione di azienda e del fatto che tali debiti risultino o meno dai libri contabili obbligatori.
Debiti per premi INAIL
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. numero 1124/1965, in caso di trasferimento dell’azienda a titolo traslativo della proprietà, l’acquirente è solidalmente obbligato, salvo regresso, con l’alienante per i premi ed i relativi accessori riferiti all’anno in cui avviene detto trasferimento e ai due precedenti.
Tale presupposto trova applicazione a prescindere dal fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 29/03/1995, numero 3752).