Costi
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Art.95 co.5 c’è norma in deroga per quanto riguarda i compensi agli amministratori che sono costi per l’impresa. Nel bilancio li troviamo per competenza a prescindere che siano stati pagati all’amministratore. La normativa tributaria dice che i compensi sono deducibili solo se corrisposti nel periodo d’imposta cioè ciò che non è effettivamente erogato all’amministrato non deve essere contato. Dei 100.000 euro spettanti (competenza) 10.000 non sono pagati entro il 31/12/2009 entra nei costi per servizi di 100.000 però fiscalmente avremo una variazione. Le imposte: sono costi dell’esercizio, se stiamo parlando delle imposte sul reddito è indeducibile l’imposta sul reddito stessa sia IRPEF sia IRES. Poi ci sono oneri fiscali deducibili e indeducibili, quelli deducibili lo sono per cassa quindi come sopra.
Art.109 co.1 parte seconda. Previsione che è in deroga alle norme di bilancio civilistiche. È previsto che i ricavi e le spese di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo oggettivo l’ammontare quindi indeterminabili nell’anno nel quantum concorreranno a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano. Mentre in bilancio il rispetto delle norme del codice civile impone per prudenza di tener conto di tutti gli oneri e i costi e i rischi che gravano sulla gestione mentre per ciò che concerne i componenti positivi vale la regola per cui solo se realizzati vanno iscritti nel conto economico.
Invece per la norma fiscale non è così, il legislatore richiede molto di più, richiede non solo che un costo sia prevedibile ma anche che ci sia certezza sull’anno. Tutti gli accantonamenti per fondi rischi ed oneri possono mancare per certezza ma poiché l’amministrazione richiede che vi sia un rischio allora deve scriverli in bilancio quindi in bilancio deve metterli ma dal punto di vista fiscale quell’onere in quanto privo della certezza nell’esistenza non è fiscalmente deducibile quindi non è una indeducibilità assoluta perché quando ci sarà certezza allora si potrà dedurre. Per quanto riguarda i ricavi, quelli che non sono certi nell’esistenza cioè nel bilancio c’è già limite nell’iscrizione e quindi per i ricavi si ricalcano le prescrizioni civilistiche.
I redditi che derivano da arti e professioni, per questi vale il principio di cassa e non di competenza. L’ammortamento è tipica espressione del principio di competenza.
Il costo è detraibile se inerente all’attività d’impresa. Es se io imprenditore sostengo spese per ristrutturare casa di abitazione e mi faccio fare fattura e poi le metto nei conti della società allora non è inerente. Faccio apparire come spese inerenti all’attività spese che non lo sono. Dal punto di vista fiscale occorre svolgere un giudizio di inerenza. Non sono quindi deducibili solo quei costi che sono correlati a dei ricavi, l’inerenza va valutata in termini più ampi tipo prima la PA non riconosceva come inerenti i costi di rappresentanza perché non producevano ricavi ma ormai si è affermata una interpretazione più ampia.
Sono deducibili interamente soltanto quei componenti negativi che sono relativi a beni o ad attività che generano componenti positive tassabili, se viceversa mi sto riferendo a componenti negativi inerenti a beni o attività che non danno luogo a componenti positive tassabili ma danno luogo a componenti esenti da imposta allora questi componenti negativi sono indeducibili. es. partecipazioni societarie. Si parla di una spa che ha partecipazioni in altra società, se la spa A decide di cedere questa partecipazione e realizza una plusvalenza, questa plusvalenza gode in parte del regime di pex cioè non è interamente tassata perché gode del regime di esenzione. Quindi anche eventuali componenti negativi che si riferiscono a queste partecipazioni sono comunque indeducibili tipo minusvalenze queste sono indeducibili perché il bene partecipazione gode sotto il profilo dei componenti positivi si una esenzione. Tipo se valuto la partecipazione col metodo del patrimonio netto e la partecipata fa perdite allora si dovrebbe svalutare ma è indeducibile.
Art.109 co.4 i componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non sono imputati nel conto economico di competenza. Se un costo non è stato imputato al conto economico 2010 per un errore per il fatto che non transita nel ce allora quel costo è fiscalmente, cioè vuole un aggancio al conto economico. Vi sono dei componenti negativi che pur non imputati nel ce dell’esercizio di competenza sono comunque sia deducibili. Se erano deducibili negli esercizi precedenti e sono stati rinviati in conformità a norme tributarie.
La previa imputazione a conto economico.
È disposta la deducibilità di quei componenti negativi che non risultano imputati a conto economico ma sono comunque deducibili nell’esercizio di competenza perché sono riferiti a componenti positive che non sono imputate a conto economico. Sono i costi neri riferiti ai ricavi neri quindi il costo nero non è scritto e neanche il ricavo nel conto economico. Se la GF trova il libretto del nero di uno sarebbe incostituzionale se contasse solo i ricavi neri e non anche i costi neri deducibili. La quarta deroga che si trova sul testo è stata abrogata nel 2008. fino al 2008 era previsto che fossero comunque deducibili ancorché non imputate nel conto economico certe componenti negative di reddito. Erano i famosi ammortamenti anticipati cioè ammortamenti anticipati fiscali che consentiva alle imprese di velocizzare l’ammortamento per dare agevolazione. Questa norma non esiste più.
Per ogni componenti di conto economico abbiamo delle norme fiscali non sempre in deroga alle norme del codice. Se in bilancio una certa componente la trattiamo come plusvalenza ma ai fini fiscali qualifica quel componente come sopravvenienza attiva o ricavo ci sono grossi effetti. I contributi sono ricavi nel conto economico ma dal punto di vista fiscale sono qualificabili come sopravvenienze quindi si trattano come la legge fiscale dice che si trattano le sopravvenienze. Inoltre il contributo si può frammentare in 5 anni oltre a doversi rilevare per cassa.
Per le plusvalenze patrimoniale è previsto che si può imputare temporalmente frazionandole cioè le plusvalenze devono essere imputate secondo competenza come in bilancio ma c’è anche la possibilità di frazionarne il ricorso a tassazione fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta. Questa possibilità c’è solo per le plusvalenze, non per i ricavi quindi è importante qualificare correttamente i componenti per applicare il giusto regime. Se sbagliamo e tassiamo il componente positivo in 5 esercizi ma invece era un ricavo la violazione delle norme c’è ed è totale quindi se verifica la amm fin questa situazione allora abbiamo violato norma sulla competenza e la sanzione è piena. Quindi non c’è premio per il fatto che comunque l’abbiamo tassato in un altro esercizio.
Ammortamento: non esiste più istituto dell’ammortamento anticipato.
Accantonamenti a fondi: c’è norma che prevede anche la regola della indeducibilità degli accantonamenti quindi occorrerà attendere che si verifichi l’evento negativo e che si produca quella perdita o quell’onere per effettuare la deduzione fiscale. Es in bilancio ci sono fondi per liti in corso con la clientela, tutti questi accantonamenti sono indeducibili, se poi l’evento negativo si verifica allora la perdita che otteniamo.