L’amministrazione finanziaria
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L’attuazione delle norme tributarie è assicurata, per i tributi statali, dall’amministrazione finanziaria dello stato, la quale a tal fine è dotata: della potestà d’imposizione, e cioè di determinare autoritariamente l’imponibile e l’imposta della potestà di polizia tributaria, e cioè di compiere atti di indagine per accertare eventuali violazioni tributarie (i poteri di indagine, inquisitori sono, per verificare se il contribuente ha violato le norme tributarie).
Della potestà sanzionatoria, e cioè di irrogare sanzioni amministrative previste per le violazioni tributarie non può quindi irrogare sanzioni penali, di solito sono somme di denaro le sanzioni amministrative oppure anche la sospensione della licenza amministrativa. Quando si parla di potestà sanzionatoria si può vederla come ulteriore a quella dell’accertamento oppure si può anche ricondurre all’interno dell’accertamento.
Della potestà di riscossione, e cioè di incassare le imposte ed eventualmente procedere alla loro esazione coattiva (se il contribuente non paga, l’amministrazione finanziaria può porre in essere atti di esecuzione forzata pignora, mette in vendita e si soddisfa).
Della potestà/dovere di autotutela, e cioè di ritirare o rettificare gli atti illegittimi emessi nell’esercizio delle altre potestà (ritirare perché li ha già notificati al contribuente quindi annullare o modificare atti che ha emesso in modo illegittimo, notifica un atto poi si accorge che è illegittimo allora ha potere/dovere di ritirarlo o modificarlo).
La potestà d’imposizione e la potestà sanzionatoria spettano agli uffici delle entrate (non l’ha la guardia di finanza).
La potestà di polizia tributaria spetta agli uffici delle entrate e alla guardia di finanza (può accedere presso l’abitazione del contribuente, ai locali dell’impresa, accertamenti bancari, poi la guardia di finanza deve trasmettere tutto all’ufficio delle entrate che potrà procedere a determinare gli esiti delle indagini della GdF).