Glossario di economia/finanza -E

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Glossario di economia/finanza -E

Tutti i termini dell’economia- finanza che iniziano con la lettera E dell’alfabeto.

Economia
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ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si tratta di esposizioni creditizie, sia per cassa (finanziamenti e titoli di debito) che “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.), verso debitori classificati come “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Per le segnalazioni statistiche di vigilanza, le esposizioni deteriorate sono suddivise in categorie come sofferenze, inadempimenti probabili e esposizioni scadute deteriorate.

E-COMMERCE

L’e-commerce (commercio elettronico) è un modello di business che consente di acquistare e vendere beni e servizi tramite Internet, sfruttando la tecnologia digitale per facilitare le transazioni senza la necessità di interazioni fisiche dirette tra acquirenti e venditori.

EARLY WARNING

Riferito alla precoce individuazione di segnali che possano indicare una possibile crisi aziendale.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

L’art. 1467 c.c. stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione diventa eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve eseguire tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che l’onerosità non rientri nell’alea normale del contratto. La parte contro cui è chiesta la risoluzione può evitare tale richiesta offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.

EFFICIANTAMENTO ENERGETICO

L’efficienza energetica si riferisce al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio, puntando a sfruttare l’energia nel modo più ottimale. Comprende interventi come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli solari e caldaie a condensazione di classe A o superiore.

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Secondo l’art. 16 c. 1 del D.Lgs. 39/2010, sono considerati enti di interesse pubblico:

  • Le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’UE.
  • Le banche.
  • Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia o italiane.
  • Le imprese di riassicurazione italiane e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione extracomunitarie.

ESECUTORE

È il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o che possiede poteri di rappresentanza che gli permettono di agire in nome del cliente.

ESPONENTI CON INCARICHI ESECUTIVI

Secondo l’art. 1 c. 1 lett. c) del Decreto MISE 88/2022, sono considerati esponenti con incarichi esecutivi:

  • I consiglieri che fanno parte del comitato esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono funzioni di gestione dell’impresa.
  • I consiglieri che rivestono incarichi direttivi, sovraintendendo ad aree specifiche della gestione aziendale.
  • I consiglieri con incarichi direttivi in qualsiasi società del gruppo (art. 210-ter, comma 2 del Codice).
  • Il direttore generale o soggetti che svolgono funzioni equivalenti.