Il processo: la parte resistente
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La parte legittimata a resistere è quella che ha emesso l’atto che il contribuente impugna (parte ricorrente e parte resistente. Nel civile c’è attore che propone il ricorso e convenuto che si costituisce in giudizio perché è colui contro il quale la domanda è stata rivolta. Nel primo grado tributario per definizione la parte ricorrente è il contribuente non l’ufficio delle entrate perché non l’atto è suo e chi si oppone è sempre e solo il contribuente. Se invece parliamo del secondo e terzo grado di giudizio allora potrebbe essere ricorrente anche lo stesso ufficio che ha ottenuto una sentenza sfavorevole nel precedente grado di giudizio. In primo grado si dice che l’ufficio è attore in senso sostanziale perché è lui che ha prodotto l’atto).
La parte legittimata a resistere nel caso di ricorso contro il rifiuto tacito del rimborso è l’ufficio o l’ente cui è stata presentata l’istanza di rimborso (non sempre ci troviamo di fronte ad un atto emesso da un ufficio ma alle volte ci troviamo di fronte ad un rifiuto tacito da parte dell’ufficio per il rimborso dell’imposta. Stiamo parlando quindi di rifiuto di rimborso che può esprimerlo per iscritto cioè espresso oppure col silenzio quindi tacito. Se è scritto ricadiamo nel primo caso perché sarà parte resistente l’ufficio che ha emesso l’atto che esprimo rifiuto espresso. Se invece il rifiuto è tacito non ci troviamo in mano nessun atto perché l’ufficio non risponde, o meglio la risposta è il silenzio)
Gli uffici delle entrate e gli enti locali stanno in giudizio senza difensore tecnico (mentre noi contribuenti abbiamo l’obbligo della difesa tecnica cioè non possiamo difenderci da soli ma abbiamo obbligo di difesa tecnica questo obbligo non vale per gli uffici delle entrate. Difensori tecnici sono quelli abilitati alla difesa di fronte al giudice e sono gli avvocati iscritti all’albo e ragionieri e commercialisti iscritti all’albo anch’essi. Questi sono i difensori tecnici che fanno difesa tecnica e su qualsiasi controversia tributaria, senza limitazione. Poi ci sono difensori che hanno competenza per alcune controversie, non per tutte un ingegnere non può conoscere la materia tributaria come un avvocato quindi la sua difesa è limitata a certe categorie tipo atti di accatastamento, consulente del lavoro avrà competenza su questioni derivanti da ritenute fiscali.
Fra i dipendenti dell’amministrazione finanziaria ci sono alcuni che si applicano di contenziosi tributari quindi si sceglie una di questi per andare in giudizio). Il difensore tecnico va pagato ed è solo da qualche anno che è stato introdotto un principio che è ovvio nel processo civile che è quello che la parte soccombente paga le spese di giudizio cioè chi perde paga anche quelle dell’altra parte. Nel processo tributario questa regola è stata introdotta solo da pochissimi anni, quindi il contribuente ci pensa bene prima di proporre il ricorso perché doveva pagare quindi l’ufficio tendeva ad assumere un atteggiamento temerario perché aveva interesse ad instaurare la lite. Dal 2009 sono state ridotte le ipotesi compensazione delle spese, in questi ultimi anni i giudici tendevano troppo a compensare le spese invece che a far pagare.
Gli atti impugnabili
Una volta che abbiamo individuato che siamo all’interno della giurisdizione tributaria è questione di vedere se l’atto e anche il silenzio che abbiamo dinnanzi è un atto impugnabile o meno poiché la legge pone una elencazione tassativa di atti impugnabili. Esistono due categorie di atti: autonomamente impugnabili e atti non autonomamente impugnabili. Per questi ultimi che non possono essere impugnati autonomamente, se vuole ricorrere contro questi deve attendere che gli venga notificato un altro atto che trova il suo presupposto nel primo atto ma che è autonomamente impugnabile.
Quindi l’elencazione tassativa riguarda in realtà gli atti autonomamente impugnabili, l’avviso di accertamento (anche se si chiama con un nome giuridico diverso ma che si traducono in avvisi di accertamento cioè l’avviso di imposizione) l’avviso di liquidazione l’avviso di irrogazione sanzioni il ruolo e la cartella di pagamento (impugna il ruolo entro i termini di notifica della cartella di pagamento), l’avviso di mora (dopo che c’è notifica di cartella di pagamento e non iniziata la esecuzione forzata ed è trascorso un anno), gli atti relativi alle operazioni catastali il rifiuto espresso i tacito di restituzione dei tributi il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di (non te la do oppure te la revoco in un momento successivo l’agevolazione), domande di condono fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca (se siamo di fronte ad un atto autonomamente impugnabile allora l’atto va impugnato direttamente).
Per gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri. Se notificato avviso di accertamento e maggior reddito e non ci va bene ed è vizio che riguarda l’avviso di accertamento allora dobbiamo contestare questo avviso perché è un vizio proprio di questo avviso di accertamento. Se aspettiamo un successivo atto lo potremo contestare questo successivo atto ma non per gli atti precedenti. Se non lo impugniamo non possiamo impugnarlo con l’atto successivo. Se non autonomamente impugnabile invece è diverso perché devo aspettare la notificazione dell’atto autonomamente impugnabile. Il PVC non è un atto autonomamente impugnabile ma solo impugnarlo impugnando l’avviso di accertamento.