Definizioni e fonti del diritto
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Abbiamo due tipi di norme: norme sostanziali e procedurali o procedimentali. Le norme sostanziali si riferiscono a tutte le norme impositrici che sono quelle che individuano chi sono i contribuenti, cioè chi è il soggetto che deve pagare quella imposta (la norma che dice che quell’imposta deve essere pagata dagli imprenditori). Sono anche impositrici le norme che fissano il presupposto dell’imposta che è una nozione fondamentale in quanto è il fatto che genera l’imposta (es. il reddito. Il fatto di possedere il reddito genera l’obbligazione tributaria). Anche importanti e sostanziali sono quelle impositrici: tutti i lavoratori dipendenti devono pagare l’imposta ma c’è un’altra norma che esonera certe particolari figure di lavoratori dipendenti. Infine sono norme sostanziali le norme sanzionatorie che a fronte di illeciti del contribuente stabiliscono le sanzioni.
Le norme procedurali sono: le norme amministrative tipo le norme in materia di accertamento dei redditi, dell’IVA cioè che disciplinano il controllo da parte degli uffici finanziari sul contribuente. Sono anche amministrative le norme che si riferiscono alla riscossione del tributo (tempi e modalità del pagamento del tributo). Infine tutte le norme giurisdizionali che regolano lo svolgimento del processo tributario cioè quelle processuali. Derivano conseguenze da questa distinzione: le sostanziali non possono mai essere retroattive (se una legge racchiude norme sostanziali è applicata solo nel futuro), viceversa una norma procedurale può essere applicata a situazioni pregresse (introdotto un diverso termine entro cui l’ufficio delle entrate può controllare il contribuente (posso controllare il contribuente solo per i 4 anni successivi e poi cambia e diventa 6) ed è retroattiva.
Imposte e tasse sono dentro la nozione di tributo, quando parlo di tributo siamo dentro alle entrate pubbliche che sono di diritto pubblico e non di diritto privato. Cioè un ente impositore come può essere lo Stato o la Regione è una figura pubblica. Ma poi lo Stato o le Regioni possono avere entrate di diritto pubblico o di diritto privato. Altre tipologie di entrate di diritto pubblico sono entrate parafiscali, sanzioni amministrative (forse pecuniarie), prestito forzoso, eccetera.
Il tributo: non è definita in modo esplicito dal legislatore quindi dobbiamo ricostruirla. È un qualcosa di coattivo cioè imposto o autoritativo. È chiaramente anche una prestazione patrimoniale (prestazione patrimoniale coattiva). Anche la sanzione amministrativa ha questa caratteristica. Il tributo può essere a titolo definitivo cioè senza restituzione non come il prestito forzoso che poi dovrà essere restituito. Il tributo ha la funzione di reperimento di mezzi economici ma in realtà lo scopo indiretto è quello di realizzare la regola del concorso cioè regola fissata da art.54 della costituzione con cui tutti dobbiamo concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Quindi il tributo è un obbligazione coattiva con carattere di definitività e regola del concorso.
All’interno del tributo troviamo l’imposta, la tassa e il contributo.
L’imposta: noi dobbiamo l’imposta in conseguenza di un fatto generatore che è indipendente da qualsiasi attività svolta dall’ente, noi paghiamo l’imposta e non c’è collegamento tra imposta e servizi che possono essere erogati dallo stato. L’imposta è dovuta a prescindere da qualsiasi attività dell’ente impositore. La dobbiamo perché esiste la regola del concorso e quindi le spese devono essere ripartite tra i consociati (un americano che ha qui interessi economici è soggetto anche lui alla regola del concorso anche se non ha cittadinanza).
Dobbiamo contribuire alle spese pubbliche in relazione alla situazione di un singolo consociato, se viceversa ho il minimo per vivere sono un consociato ma non sono in grado di concorrere perché la mia situazione non esprime alcune forza economica o capacità di contribuire. L’obbligazione di riparto del fabbisogno finanziario dell’ente pubblico ricollegante ad una situazione riferibile all’obbligato e non all’ente. Il concorso quindi è funzione della mia situazione personale. L’imposta ha un carattere contributivo. La tassa invece risponde ad un principio del beneficio cioè pago in funzione del beneficio che ottengo quindi principio connotativo.
La tassa: è un tributo dovuto in relazione ad un attività svolta dall’ente pubblico nei riguardi dell’obbligato o al godimento da parte dell’obbligato di un bene dell’ente pubblico. C’è una relazione tra attività svolta dall’ente e obbligato ma non è assolutamente un corrispettivo di quel servizio. Anche se siamo di fronte ad una attività la paghiamo in relazione all’attività e non come corrispettivo.
La tassa deve essere distinta dai corrispettivi dei pubblici servizi. Esistono entrate di diritto privato che vanno distinte dalla tassa in quanto sono corrispettivi di un pubblico servizio (prezzi pubblici, canoni, tariffe), rimane la natura pubblica del servizio però pago a fronte di ciò che ricevo. Il confine tra tasse e forme corrispettive non è facile da individuare perché viene identificato come canone una cosa che canone non è. La tassa ha carattere commutativo, infatti, la paghiamo non in relazione alla contribuzione ma in omaggio al principio del beneficio, pago la tassa in relazione al beneficio dell’attività che ricevo dall’ente.
Il contributo: è un tributo dovuto in relazione ad un’attività resa dall’ente pubblico nei confronti della collettività, ma dalla quale l’obbligato trae un particolare vantaggio, oppure della quale l’obbligato è causa. Non è di nuovo corrispettivo ma è un’attività fatta dall’ente nei riguardi di una certa attività (bonifica di una certa area va a vantaggio della collettività ma c’è un soggetto che ne rimane più avvantaggiato degli altri ed è questo che è il soggetto obbligato al pagamento del contributo.
Fonti del diritto tributario sono: la riserva di legge (art.23 Costituzione). Pone una riserva di legge in materia tributaria ma riguarda anche altri ambiti, non riguarda solo norme impositrici ma anche le norme sanzionatorie; la legge ordinaria dello Stato cioè, quella parlamentare; le norme interne di adattamento al diritto internazionale tributario (norme che evitano la doppia tassazione su uno stesso reddito); i regolamenti comunitari; le leggi regionali; i decreti legge e i decreti legislativi; i regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali. Queste ultime sono di secondo rango quindi devono obbedire a quelle norme sopra scritti sopra: ad esempio un ministro non può istituire un tributo.
Per ciò che concerne le norme impositrici quasi mai si sollevano questioni di legittimità costituzionale solo in relazione al principio di capacità contributiva. Le questioni di costituzionalità vengo poste in atto anche in relazione al principio di uguaglianza. Anche per le norme di agevolazione vale questa situazione: se uno gode di un’esenzione anche io ne devo godere, a parità di condizioni si deve usare lo stesso regime fiscale. Ad esempio: pronuncia di incostituzionalità della norma che limitava l’esenzione da imposte ai soli procedimenti di separazione, e non anche al divorzio. Quindi chi si separava godeva di questa agevolazione (es. l’immobile che veniva trasferito durante la separazione non veniva tassato).