Il credito d’imposta (art. 165)
È un metodo per eliminare la doppia imposizione (anche se in realtà non la elimina totalmente).
COMMA 1 – “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.”
Requisiti:
- redditi prodotti all’estero che concorrono alla formazione dell’imponibile anche in Italia
- le imposte devono essere pagate a titolo definitivo
non elimina completamente il doppio d’imposta infatti è un credito cosiddetto “ordinario”. Il credito spettante è così calcolato:
reddito estero / reddito complessivo x imposta lorda italiana al netto delle perdite fiscali pregresse.
Il credito spetta comunque nei limiti dell’imposta netta. Si ha il limite dell’imposta pagata in Italia perché in caso contrario l’Italia finanzierebbe imposte estere.
Esempio:
reddito estero: 100
reddito complessivo: 200
imposta estera: 40
imposta italiana: 60
credito: 100/200 x 66 = 33
per 40-33=7 vi è una doppia imposizione
COMMA 2 – I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
COMMA 3 – Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato
COMMA 4 – La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. Il pagamento deve essere effettuato:
ü all’estero
ü a titolo definitivo
ü prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
COMMA 5 – Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
COMMA 6 – Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 6
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Riporto in avanti e all’indietro
Le eccedenze sono riportabili per 8 periodi d’imposta. L’incontro delle eccedenze di imposta nazionale ed estera relative a redditi prodotti in un medesimo stato dà luogo ad un credito.
COMMA 7 – Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
COMMA 8 – La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
COMMA 9 – Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui all’art. 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita