La disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo (Transfert price)

ART. 110 COMMA 7 TUIR – “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.”

Presupposto soggettivo: rapporto di controllo o di collegamento. Art. 2359 c.c. “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

Presupposto oggettivo: operazioni con valore < del valore normale. Definizione di valore normale art. 9 comma 3 del TUIR “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.”

Oltre all’art. 110 occorre fare riferimento anche alla circolare 32 del 22/09/1980 e al rapporto OCSE del 1979 in materia di prezzi di trasferimento. In particolare la circolare sottolinea il fatto che per quel che concerne la definizione di controllo non bisogna rifarsi solo all’art. del codice civile ma oltre al controllo giuridico occorre tenere conto delle ipotesi di controllo economico:

a) vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;

b) impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures);

c) diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società;

d) membri comuni del consiglio di amministrazione;

e) relazioni di famiglia tra le parti;

f) concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;

g) partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita;

h) partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi;

i) controllo di approvvigionamento o di sbocchi;

l) serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;

m) in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.

PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA

Nella misurazione del reddito d’impresa non rileva dunque, per queste vicende, il corrispettivo effettivamente determinato ma quello che sarebbe stato determinato se le 2 imprese non avessero un rapporto. Criteri di determinazione del valore normale:

  1. metodo del confronto del prezzo: si realizza con il confronto del prezzo pattuito nell’operazione infragruppo considerata con il prezzo applicato a beni e servizi nel corso di una transazione comparabile attuata in circostanze comparabili o da imprese indipendenti (confronto esterno) oppure da  una delle imprese coinvolte nell’operazione e da un’impresa indipendente (confronto interno). È il metodo migliore sia per l’agenzia delle entrate sia per l’OCSE però è difficile attuazione in quanto è difficile trovare 2 situazioni totalmente equiparabili.
  2. metodo del prezzo di rivendita: questo metodo si basa sul prezzo al quale un prodotto, acquistato da un’impresa associata, è rivenduto ad un’impresa indipendente ad un prezzo cosiddetto di rivendita. Tale prezzo viene poi ridotto di un adeguato margine lordo, che rappresenta l’ammontare necessario al rivenditore per coprire i propri costi e realizzare un profitto appropriato.
  3. metodo del costo maggiorato: si basa sui costi sostenuti dal fornitore dei beni e dei servizi nel corso della transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Il costo complessivo di produzione viene poi incrementato di una percentuale di ricarico definita mark up che rappresenta quel margine di utile adeguato a remunerare le funzioni svolte dall’impresa e i rischi assunti, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dell’operazione. Variabili da individuare con il metodo del costo maggiorato:
    1. valore di produzione: si fa riferimento al cosiddetto “costo pieno di produzione” che comprende tutte le variabili positive e negative connesse all’effettiva produzione. È costituita da: costo dei materiali utilizzati, costo della manodopera diretta, costi indiretti di produzione o industriali.
    2. Margine da applicare. Il margine è l’utile lordo che può essere determinato comparando il margine dell’operazione in verifica con quello ricavato dallo stesso soggetto nella vendita a terzi di prodotti o servizi similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle operazioni in verifica.