Conferimento d’azienda nelle Srl
La disciplina dei conferimenti nelle S.r.l. si rivela essere uno degli aspetti più innovativi della riforma societaria. Le novità “su misura” per le S.r.l. sono molteplici ed in breve le più importanti sono:
- Viene riproposto un principio generale che si trova anche nelle S.p.A. (art.2346 co.5,c.c.) ossia che il valore dei conferimenti non possa “essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale social e” (art.2464 co.1 ,c.c.);
- Possono essere oggetto di conferimento “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica“;
- Si rende più snello il procedimento di valutazione, in quanto non viene più richiesta la nomina di un perito da parte del presidente del Tribunale. Si è ritenuto sufficiente quale garanzia (e in linea con le nuove caratteristiche delle S.r.l.) che il perito sia scelto tra i soggetti iscritti nell‘albo dei revisori;
- E’ possibile sostituire il conferimento con la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, a garanzia del conferimento medesimo;
- Si sono legittimati i conferimenti di prestazioni d’opera e servizi.
Tali interventi sono in linea con l’intento del Legislatore di accentuare le caratteristiche di “personalizzazione” della S.r.l., la quale ha cessato di presentarsi come una sorta di piccola società per azioni e si è caratterizzata, invece, come una società di persone che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, si sottrae alla rigidità della disciplina prevista per le S.p.A.
Nelle S.p.A., al contrario, la nomina rimane di competenza del tribunale, ma non è obbligatoria l’iscrizione all’albo dei revisori. La norma non ha specificato se per la prestazione d’opera o di servizi da conferirsi in società occorra la relazione giurata dell’esperto nominato ai sensi dell’art.2465 c.c.
L’ipotesi più probabile è che sia comunque necessario procedere alla stima come se fosse un “normale” conferimento in natura. Vediamo di seguito più nel dettaglio le novità previste dal Legislatore appositamente per le S.r.l.
ELEMENTI CONFERIBILI
Con la riforma societaria si è anzitutto assistito ad un’apertura per le S.r.l. a conferimenti diversi da quelli tradizionalmente ammessi nelle S.p.A. Ciò nel senso che v’è facoltà di conferire “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” ai sensi di quanto disposto dall’art.2464 co.2,c.c.
Per le S.r.l. pertanto si ritengono ammissibili i conferimenti di qualsiasi altra entità alla quale sia possibile attribuire un valore economico, oltre che ai tradizionali conferimenti in denaro, in natura e di crediti.
La possibilità di iscrivere all’attivo nello stato patrimoniale della società un valore per il conferimento stesso diviene la condizione necessaria affinché il bene risulti valido oggetto di conferimento.
Da tali considerazioni discende il fatto che, allo stato attuale, risultano liberamente conferibili utilità di diverse tipologie e, tra le quali spiccano per importanza e significatività le prestazioni di opere e servizi.
LEGITTIMITÀ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA
Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.
Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:
- A condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;
- A condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e che ai restanti soci sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione.
PERIZIA DI STIMA
L’art.2465 c.c., così come novellato dalla riforma, stabilisce adempimenti più snelli in ordine alla relazione di stima nella S.r.l. rispetto a quelli visti per le S.p.A. In particolare, la norma in esame prevede che chi conferisce beni in natura o crediti debba “presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale“.
Con ciò emerge che, a differenza di quanto disposto per le S.p.A. dall’art.2343 c.c., nel caso della S.r.l. non è richiesto che l’esperto sia nominato da parte del Tribunale competente ed in tal modo viene a mancare un primo step al procedimento di conferimento, rendendo lo stesso più celere ed agile.
Per quanto riguarda il contenuto della relazione di stima, invece, l’art.2465 c.c., segue pedissequamente quanto disposto dall’art.2343 c.c., prevedendo che tale documento debba essere allegato all’atto costitutivo e contenga:
- La descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- L’attestazione che il loro valore di detti beni e crediti sia almeno a pari a quello attribuito ai medesimi ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo;
- I criteri di valutazione seguiti
Con ciò si può desumere che la perizia debba necessariamente contenere alcuni elementi indefettibili quali:
- Descrizione della società oggetto di conferimento o della società cui fa capo il ramo d’azienda conferito (compagine sociale; attività svolta; breve cronistoria);
- Situazione produttiva e organizzativa della società conferente; riscontro attendibilità delle scritture contabili (verifica presso terzi: fornitori, banche eccetera);
- Indicazione dei criteri di valutazione;
- Indicazione e descrizione analitica dei beni oggetto di trasferimento e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito;
- Data di riferimento delle valutazioni (deve essere ovviamente anteriore alla data di perizia e il più aggiornata possibile e comunque non anteriore a quattro mesi rispetto all’atto);
- Valorizzazione dei beni aziendali e determinazione del capitale netto di conferimento .
CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO
In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.
IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA
Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.
Quest’ultimo punto è sicuramente quello di maggiore interesse in quanto è fondamentale stabilire il capitale netto di conferimento per individuare l’incremento del capitale sociale della società conferitaria (o il capitale sociale nel caso di società neo-costituita).
Questo al fine di garantire i terzi e i soci futuri. Una differenza importante tra nuova e vecchia disciplina è sicuramente il riferirsi del nuovo testo normativo al valore attribuito ai beni ai fini della determinazione del capitale sociale nel suo complesso.
L’art.2464 stabilisce infatti che “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale“. Sostanzialmente il Legislatore ha voluto far sì che si possa attribuire al conferente una partecipazione più che proporzionale ovvero meno che proporzionale rispetto al valore del conferimento sempre ché il valore effettivo dei beni conferiti non risulti inferiore a quello dell’aumento di capitale operato a fronte del conferimento stesso. Questo perché se così non fosse il capitale ed il sopraprezzo non sarebbero interamente coperti ovvero sarebbero liberati senza però avere un corrispondente valore nell’attivo.
L’iscrizione nel bilancio della conferitaria di valori inferiori a quelli risultanti dalla perizia non creerebbe pregiudizi per i terzi; diverso il discorso nel caso d’iscrizione di valori superiori a quelli emersi dalla perizia di stima (in tal caso il pregiudizio sarebbe evidente).
Ci si può chiedere se gli eventuali maggiori valori espressi dalla perizia rispetto ai valori contabili debbano essere obbligatoriamente recepiti dalla società conferitaria oppure no. Da un punto di vista normativo e prettamente civilistico (escludendo pertanto considerazioni di tipo fiscale) tale fatto non è chiaro e per tale ragione vi sono tesi contrastanti anche se parrebbe opportuno recepire detti valori.
In ogni caso prima che tutto questo processo di assegnazione di valore termini, entra in gioco il perito che prende atto dell’accordo preventivo esistente tra conferente e conferitaria relativo all’entità di aumento del capitale sociale e, sulla base di ciò, rilascia un’attestazione richiesta dall’art.2465 c.c.
Oltremodo la nuova norma non prescrive più al perito di esplicitare il valore effettivo dei beni conferiti anche se individuare tali valori è utile per visualizzare il tetto massimo a cui i beni potranno essere eventualmente iscritti nello stato patrimoniale della società conferitaria.
In ultimo, può risultare significativa la lettura di una massima dei notai del Triveneto che nel 09/2004 hanno sintetizzato e commentato la disciplina della stima peritale nelle S.r.l. In detto documento si sostiene in particolare che la relazione di stima ex art.2465 c.c., deve necessariamente contenere l’ attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.
Si chiosa inoltre che la data della relazione di stima deve essere la più aggiornata possibile e in ogni caso non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto. In tale massima, infine, non si ritiene necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempreché detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.
A questo punto preme sottolineare nel caso della S.r.l. non è nemmeno richiesto il processo di verifica successiva delle valutazioni effettuate dal perito da parte degli amministratori, previsto per contro per la S.p.A. dall’art.2343 c.c.
Pertanto, ne consegue, che si è andati ad eliminare un secondo step del procedimento previsto nel caso di conferimento in società per azioni.
Il Legislatore delegato è certamente riuscito a raggiungere il fine, indicato nella legge delega, di semplificare ed accelerare il procedimento sotteso al conferimento d’azienda in ambito di S.r.l.
Le medesime modalità operative relative alla redazione della stima peritale sono richieste, ai sensi dell’art.2465 c.c., anche nel caso “di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale , di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese“.
In questo specifico caso, inoltre, l’acquisto deve essere autorizzato dai soci (a norma dell’art.2479 c.c.), salvo che l’atto costitutivo non preveda diversamente. In conclusione, si ricorda che l’art.2465 c.c., prevede che anche nel caso di S.r.l. siano applicabili gli art.2343, co.2 e 2343-bis, co.4 e 5,c.c.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE O FIDEIUSSIONE BANCARIA E CONFERIMENTO DI OPERE e SERVIZI
L’art.2464 c.c. prevede, sempre con specifico riferimento alle S.r.l., che il conferimento in denaro possa anche avvenire mediante la “stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri“.
In tal caso, il socio può, in ogni momento, sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.
Per quanto riguarda l’importo da garantire con detta polizza o fideiussione, va tenuto presente il comma 4 dell’art.2464 c.c., il quale prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo debba essere versato presso una banca almeno il 25% di suddetti conferimenti.
E’ bene specificare che polizza e fideiussione non costituiscono l’oggetto del conferimento bensì rappresentano dei meri strumenti atti a garantire l’eventuale inadempimento del socio, nel momento in cui questo non ottemperasse ai suoi obblighi.
Naturalmente questi strumenti risultano idonei solamente a garantire i diritti di credito di terzi ma non assolvono la stessa funzione per quanto attiene i rapporti tra società e socio.
Ecco pertanto che parrebbe opportuna l’introduzione di una clausola nell’atto costitutivo che palesi l’eventuale utilizzazione degli strumenti di garanzia in sostituzione dei versamenti successivi a quello necessario in sede di costituzione.
Diverso il discorso nel caso di conferimento di prestazioni d’opera o servizi, che vanno garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
Procedendo con ordine si può dire che, alla lettura dell’art.2464 c.c., ciò che sin dall’origine è risultato particolarmente innovativo e degno di attenzione è il fatto di consentire che siano iscritti all’attivo, a fronte del capitale, anche gli impegni dei soci in termini di prestazioni di opera e servizi.
Tale decisione ha voluto avvicinare la S.r.l. sempre più incisivamente alle società di persone, considerato che le prime di piccole dimensioni sono caratterizzate da un entourage aziendale piuttosto simile a quello delle seconde.
Il Legislatore ha preso atto del fatto che spesso nella realtà delle piccole imprese l’apporto principale effettuato dai soci a favore della società riguarda la prestazione lavorativa anziché i conferimenti in denaro.
Va da sé, comunque, che sia necessario dare garanzia dell’effettiva formazione del patrimonio a fronte dell’iscrizione del capitale all’atto di costituzione della società.
Ora, una volta stabilito che tali conferimenti sono leciti e riconosciuti dall’ordinamento si può fare il passo successivo e dire che al fine di evitare l’assunzione da parte della società del rischio di mancata esecuzione della prestazione da parte del socio, si deve ricorrere, anche in questo caso, alla stipula di una polizza assicurativa ovvero di una fideiussione bancaria.
Lo scopo di tale previsione è duplice: da un lato è mirato a coprire il rischio d’inadempimento del socio, dall’altro lato tende a neutralizzare il rischio di sopravvenuta impossibilità di effettuare la prestazione per cause non imputabili al socio.
Peraltro v’è anche la possibilità di prestare cauzione in luogo della garanzia assicurativa ovvero di quella di fideiussione bancaria.
Va chiarito che la cauzione in tal senso non può essere intesa quale conferimento, considerato che verrà restituita al socio nel momento in cui il conferimento d’opera o servizio vero e proprio sarà attuato.
Ci si è chiesti se la presentazione di garanzia tuteli sufficientemente l’integrità del capitale della società o se risulti altresì necessaria una perizia di stima.
Sul punto la norma tace, è intervenuto, invece, il Consiglio notarile di Milano con la massima n.9, la quale chiosa che nel caso dei conferimenti di opera e servizi è dovuta la perizia di stima.
Oltremodo, l’esperto, vista la particolarità del conferimento, dovrà considerare, oltre alla natura dell’utilità conferita anche la durata della stessa. In ogni caso parrebbe opportuno dipanare la questione a livello di atto costitutivo, prevedendo delle semplici clausole che disciplinino in tal senso tale ambito.
CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI
I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare:
- è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valore dell’obbligazione conferita ex art.2465 c.c. Detto valore deve essere anche indicato nell’atto costitutivo come previsto dal disposto del n.5) dell’art.2463 c.c.;
- le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;
- la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione;
- in caso d’inadempimento dell’obbligazione conferita non sono attuabili i rimedi di cui all’art.2466 c.c., in quanto l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.
In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.
CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI E POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA:
Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art.2464, co.5, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.
Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento.
In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.
Conferimento d’azienda per le società di persone e responsabilità del perito.
Il procedimento di conferimento d’azienda o di un ramo di essa previsto per le società di persone si presenta estremamente semplificato.
Ciò nel senso che l’atto di conferimento deve essere redatto in forma scritta da parte di un notaio e va depositato nel Registro delle imprese nel termine dei trenta giorni. Sempre entro trenta giorni deve essere presentata la comunicazione di variazione de dati all’Ufficio Iva competente.
Per quanto riguarda la valutazione dei beni conferiti non è previsto l’intervento di alcun perito esperto, se non nel caso siano i soci stessi a convenire sul fatto che ve ne sia l’esigenza; di norma il valore dei beni conferiti è concordato tra le parti coinvolte nel conferimento.