L’interpretazione

Anzitutto vale la regola dell’interpretazione letterale. Da un punto di vista formale, la negoziazione non ha nessun valore. Quel che conta è il testo. Interpretazione estensiva. C’è un caso in cui si può utilizzare l’interpretazione teleologica o funzionale: quando si ha un accordo multilaterale portatore di un accordo costitutivo di un’organizzazione internazionale, perché di fatto, quando ci sono posizioni contrattuali diverse e non equilibrate, perché uno dei due contraenti ha più potere, l’equilibrio si va a formare tra interessi contrapposti. Invece di fronte ad un accordo costitutivo di organizzare non ci sono divergenze, ma ci troviamo in una situazione di volontà convergenti verso un unico obiettivo, indistintamente.

Tutti hanno l’interesse comune prima di tutto di creare l’organizzazione e dotarla di poteri che gli permettano di raggiungere il suo obiettivo. Allora visto che in pratica son tutti d’accordo, possiamo permetterci di interpretare il testo in senso funzionale: per raggiungere l’obiettivo, appunto. La dobbiamo interpretare in modo coerente con il suo scopo. Nel caso dell’UE c’è una norma esplicita apposita per far questa interpretazione ma se anche non ci fosse stata scritta avrebbe comunque funzionato così. Qualunque organizzazione si dota a prescindere degli organi di cui ha bisogno. Non c’è bisogno di scriverlo. In ogni caso, l’interpretazione letterale deve esser contemperata con l’esigenza di non pesare con oneri su taluni Stati piuttosto che su altri. È una regola di buon senso e giuridica: non ci si deve rendere causa del danneggiamento dell’altro. Il principio del bilanciamento.