L’alienazione dei beni
L’alienazione dei beni dell’impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal ministro dell’industria.
La vendita di beni immobili, aziende e rami d’azienda di valore superiore a € 51.645,69 è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.
Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.