Imprese soggette all’amministrazione straordinaria
L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
- un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
Le imprese dichiarate insolventi, sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
- tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);
- tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»).
Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria
L’impresa può richiedere al ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata da adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato d’insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria. Con proprio decreto il ministro delle attività produttive, valutati i requisiti richiesti, provvede all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario.