Recesso individuale e iscrizione nelle liste di mobilità
Requisiti del recesso
Secondo l’articolo 4 comma 9 della legge 223 del ‘91 raggiunto l’accordo, l’impresa ha la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori comunicando per iscritto il recesso rispettando il termine di preavviso e l’articolo 2118 codice civile
Secondo la Cassazione il mancato rispetto del preavviso determina il sorgere dell’obbligo di pagamento dell’indennità, ma non può mai causare l’illegittimità del licenziamento. Secondo la giurisprudenza, infatti, non è richiesto alcun requisito all’infuori della forma scritta.
Diritto all’iscrizione nella lista di mobilità e diritto alla relativa indennità
Secondo la Corte Costituzionale la mobilità si applica anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività, avuto riguardo al requisito dimensionale.
La Corte osserva poi che la comunicazione di avvio della procedura e la successiva trasmissione degli elenchi costituiscono atti non surrogabili dall’intervento dei lavoratori. Ma con la legge 223 del ‘91 si prevede un’ipotesi d’iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall’iniziativa del lavoratore interessato. Essa, infatti, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, di richiedere l’iscrizione entro 60 giorni.
Restano a carico dell’ufficio regionale del lavoro i controlli dei requisiti per la corresponsione dell’indennità.