Scioglimento e liquidazione della società
La società in accomandita semplice si scioglie, secondo l’art.2323 c.c., oltre che per le cause previste per la società semplice e la società in nome collettivo, anche nell’ipotesi in cui non venga nel termine di 6 mesi ripristinata la presenza sia degli accomandanti sia degli accomandatari.
Se vengono meno i soci accomandanti, la società prosegue normalmente lo svolgimento della propria attività, attraverso l’amministrazione posta in essere dagli accomandatari. Superati i 6 mesi, tali soci si trovano di fronte a una duplice scolta: sciogliere la società oppure trasformarla in società in nome collettivo.
Se viene meno la presenza dei soci accomandatari, i soci accomandanti possono continuare, sempre per un tempo limite di 6 mesi, l’attività della società limitatamente al compimento di atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, attraverso la nomina di un amministratore provvisorio. L’amministratore provvisorio, che potrebbe essere un socio accomandante, non diventa accomandatario e non risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, purché non ecceda l’ordinaria amministrazione.
Non ricostituendosi la pluralità delle categorie di soci si avvia la procedura di liquidazione alla quale si applica la disciplina delle s.n.c.
Nel caso, poi, non avviasse la procedura di liquidazione, la S.a.s. sarà sottoposta alla disciplina della s.n.c. irregolare.
Avvenuta la cancellazione, se i creditori non dovessero risultare totalmente soddisfatti, possono soddisfarsi sui soci accomandanti, ma solamente per la parte loro spettante a titolo di quota di liquidazione, così come indicato dall’ultimo articolo del codice civile che disciplina le società di persone, l’art.2324 c.c.