Residui attivi e passivi, economie e diseconomie

Si definiscono residui attivi[1] tutte le somme accertate e non riscosse nel corso dell’esercizio. Costituiscono residui attivi anche le entrate provenienti da assunzioni di mutui se entro la fine dell’esercizio è intervenuta la concessione dello stesso e stipula del contratto.

I residui attivi devono essere conservati nel conto dei residui fino all’atto della riscossione delle somme relative o fino a quando non si dichiari l’inesigibilità, insussistenza o prescrizione di dette somme[2]. La cancellazione dei residui attivi può avvenire solo tramite una deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell’approvazione del rendiconto gestionale.

Si definiscono residui passivi[3] le spese impegnate e non pagate entro la fine dell’esercizio. I residui passivi vengono conservati nel conto dei residui fino all’avvenuto pagamento o fino a che non se ne dimostri l’insussistenza o prescrizione.

La cancellazione[4] dei residui passivi, totale o parziale, può avvenire solo previa apposita delibera del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell’approvazione del rendiconto, e previo riaccertamento dei debiti per verificarne la reale o meno sussistenza delle ragioni che avevano determinato la registrazione contabile.

Si definisce economia di entrate il valore pari a:

  • La differenza tra il valore accertato e il valore stanziato, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di accertamento);
  • La differenza tra valore riscosso e valore accertato, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di riscossione in conto competenza).

La differenza tra valore riscosso in conto residui e il valore dei residui iniziali, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di riscossione in conto residui).

Si definisce diseconomia di entrate il valore pari a:

  • La differenza tra il valore stanziato e il valore accertato, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di accertamento);
  • La differenza tra valore accertato e valore riscosso a saldo, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di riscossione in conto competenza);
  • La differenza tra valore rilevato nei residui iniziali e valore riscosso in conto residui a saldo, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di riscossione in conto residui).

Si definisce economia di spesa, non esistono diseconomie di spesa in quanto non è possibile rilevare impegni maggiori degli stanziamenti e pagamenti maggiori degli impegni, il valore pari a:

  • La differenza tra valore stanziato e valore impegnato, qualora quest’ultimo sia inferiore allo stanziamento (economia di stanziamento);
  • La differenza tra valore impegnato e valore pagato a saldo, qualora quest’ultimo sia inferiore all’impegno (economia di pagamento in conto competenza);

La differenza tra il valore dei residui iniziali e il valore del pagamento a saldo in conto residui, qualora quest’ultimo sia inferiore al primo (economia di pagamento in conto residui).


[1] La formula di definizione dei residui attivi finali è la seguente: residui attivi finali = residui attivi iniziali + accertamenti – riscossioni in c/competenza + economie di riscossione – diseconomie di riscossione – riscossioni in c/residui + riaccertamento di residui attivi – cancellazione di residui attivi.

[2] Esempi di situazioni che potrebbero comportare la cancellazione di residui attivi sono i seguenti: Scorretta valutazione in quanto l’entrata non è precisamente definibile preventivamente; Avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata (sia con riferimento alla risorsa che con riferimento alla competenza); Inesistenza del residuo attivo in seguito di errata cancellazione del residuo passivo correlato (entrate con destinazione vincolata); Accertata irreperibilità o insolvenza del debitore; Rinuncia a crediti di modesta entità per il quali il costo delle riscossione risulterebbe superiore all’entrata.

[3] La formula di definizione dei residui passivi finali è la seguente: residui passivi finali = residui passivi iniziali + impegni – pagamenti in c/comptenza – economie di pagamento – pagamenti in c/residui – cancellazione o perenzione di residui passivi

[4] Tale azione può rendersi necessaria nei seguenti casi: Scorretta valutazione in quanto l’uscita non è precisamente definibile preventivamente; Avvenuta pagamento erroneamente contabilizzato (sia con riferimento alla risorsa che con riferimento alla competenza); Indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; Inesistenza del residuo passivo in seguito ad errata cancellazione del residuo attivo ad esso correlato (entrate con destinazione vincolata); Accertata irreperibilità del creditore; Abbuono volontario o transattivo di debito contestato; Scadenza del termine di prescrizione.