Il registro delle imprese
Il registro delle imprese era previsto dal Codice Civile del 1942, ma venne attuato completamente con la legge del 23/12/1993, n.580, e reso operativo successivamente dal D.P.R. n.581 del 1995; il Registro delle Imprese è pubblico.
In esso sono conservati tutti gli atti e documenti inerenti la vita delle imprese, assicurando la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione.
Il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio di ciascuna provincia, è l’anagrafe delle imprese: si trovano, infatti, i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale.
Il Registro delle Imprese fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascun impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione d’indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
Il registro delle imprese ha la funzione di attuare un regime pubblicitario non solo per le imprese collettive, ma anche per quelle individuali.
Il Registro Imprese è diviso in una sezione ordinaria e tre sezioni speciali.
Il registro delle imprese prevede l’iscrizione, per alcuni soggetti, in una sezione ordinaria, mentre, per altri, in una sezione speciale.
La legge prevede l’iscrizione obbligatoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese per gli imprenditori commerciali individuali, per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società in accomandita per azioni, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, i consorzi e le società consortili, per i gruppi europei d’interesse economico, per gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, per le società estere che hanno la sede, principale un’attività commerciale, per le società estere che hanno la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nello Stato italiano.
Trattasi di un pubblico registro, tenuto a cura di un apposito ufficio istituito presso ogni camera di commercio.
È prevista l’iscrizione nella sezione speciale per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. L’iscrizione obbligatoria al registro delle imprese è stata introdotta per rendere possibile la conoscenza dei principali dati relativi alle imprese che svolgono un’attività qualunque essa sia, nel territorio italiano.
Nel caso in cui un’iscrizione non sia stata richiesta considerata la sua obbligatorietà, l’ufficio del registro, decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione, può procedere all’iscrizione d’ufficio mediante decreto, così come previsto dall’art.2190 c.c.
Tale modalità d’iscrizione è da considerarsi possibile solo per le imprese esercitate individualmente, sia perché le società di capitali devono sottostare alla disciplina dell’art.2330 c.c., sia perché i soci della società di persone non vedrebbero applicata la disciplina della società irregolare prevista proprio in caso di mancanza di iscrizione nel registro delle imprese.
Per permettere la conoscenza delle informazioni, l’utente può utilizzare i servizi messi a disposizione, attraverso le visure, le certificazioni e le copie degli atti.
In base all’art.2188, co.2 c.c. il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese, retto da un conversatore, sotto la vigilanza di un giudice delegato e del presidente del tribunale.
Le iscrizioni avvengono su domanda sottoscritta dall’interessato o attraverso decreto del giudice. L’ufficio del registro, prima di procedere all’iscrizione, deve constatare la sussistenza delle condizioni richieste.
Così come il giudice del registro, può ordinare l’iscrizione procedendo d’ufficio in base all’art.2190 c.c., può, in presenza di un’iscrizione avvenuta priva delle condizioni richieste dalla legge, sentito l’interessato, ordinarne, sempre mediante decreto, la cancellazione dal registro.
L’interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione del procedimento di cancellazione, può proporre ricorso al tribunale, può proporre ricorso al tribunale. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro. L’iscrizione al registro delle imprese deve avvenire nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’impresa. L’imprenditore individuale nella richiesta d’iscrizione deve indicare il nome e il cognome, la paternità, la cittadinanza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, eventuali institorie e procuratori.
Nel registro delle imprese vengono annotate tutte le variazioni avvenute durante la vita dell’impresa: modifiche di alcuni elementi risultanti al momento dell’iscrizione, la cessazione dell’attività imprenditoriale. In base all’art.2193, co.2 c.c., l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
L’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ha un’efficacia positiva e un’efficacia negativa. La prima opera a favore dell’imprenditore in quanto i fatti iscritti sono opponibili a i terzi prescindendo dalla loro reale conoscenza. La seconda, invece, opera a svantaggio dell’imprenditore in quanto, se i fatti devono essere iscritti per legge e ciò non è avvenuto, non possono essere opposti ai terzi, salvo prova contraria della loro conoscenza. L’iscrizione nel registro delle imprese, qualunque efficacia produca, positiva ovvero negativa, ha un’efficacia dichiarativa.
La legge, per determinati casi, prevede un’efficacia costitutiva (caso dell’iscrizione di una società di capitali, in quanto solo con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica) quando l’atto di iscrizione è di per sé un elemento necessario, prescindendo il quale non può esservi il fatto di cui ne forma oggetto. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, invece, risponde alla funzione di pubblicità – notizia. Tale funzione, di carattere meno intenso, consente, a chiunque ne abbia interesse, di conoscere i dati relativi a un imprenditore, escludendo l’inopponibilità dei fatti non iscritti.