L’imprenditore occulto

L’imprenditore occulto è colui che non agisce personalmente, ma esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti con i terzi, di un prestanome; pur non apparendo, cioè, all’esterno come colui che esercita l’attività di impresa, ne è il vero soggetto economico.

La figura è stata creata in dottrina e accolta da parte della giurisprudenza per ammettere la possibilità di dichiararne il fallimento, pur non avendo questi soggetti i requisiti formali per essere oggetto di una sentenza dichiarativa di fallimento.

Infatti, questo tipo d’imprenditore esercitando l’attività pone in essere una serie di atti compiuti in nome proprio assumendone gli effetti. Tale locuzione è molto dibattuta in quanto, permettendo l’esercizio dell’attività d’impresa da parte di terzi, c’è chi considera la spendita[1] del nome dell’interessato quale presupposto della diretta imputazione degli effetti degli atti compiuti e chi, ritiene la spendita del nome non necessario per l’attribuzione dell’attività d’impresa.

Il dibattito verte sull’attribuzione delle qualità d’imprenditore al soggetto rimasto occultato ai terzi. La dottrina basandosi sulla cumulatività della responsabilità considera imprenditore non colui nel cui interesse viene esercitata l’attività di impresa, ma chi esercita l’attività nel proprio nome.



[1] La spendita del nome è il criterio in base al quale l’imprenditore esercita in nome proprio l’attività d’impresa. La spendita del nome è un elemento essenziale dell’attività d’impresa. Dalla spendita del nome deriva l’assunzione del rischio imprenditoriale e delle responsabilità da parte dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività. E’ possibile distinguere due tipologie di spendita del nome: Spendita in nome proprio.

E’ il caso dell’imprenditore che opera in nome proprio. Gli effetti dei negozi giuridici posti in essere rientrano nella sfera giuridica dell’imprenditore.

Spendita del nome altrui. E’ il caso della rappresentanza diretta in cui il soggetto rappresentante opera in nome e nell’interesse del soggetto rappresentato. Gli effetti dei negozi giuridici posti in essere rientrano nella sfera giuridica del soggetto rappresentato. La spendita del nome è la caratteristica che distingue la figura dell’imprenditore da quella del lavoratore autonomo e del lavoro subordinato. Dall’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’imprenditore deriva anche la responsabilità dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa.