Circolazione e altre vicende del credito e del contratto
LA CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del credito: i crediti possono circolare, quindi il creditore può trasferire ad altri il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore. La cessione del credito può essere:
– a titolo oneroso vendita o permuta del credito
– a titolo gratuito donazione del credito
I credito di carattere strettamente personale non sono cedibili. La cessione del credito è efficace solo nel momento in cui è stata notificata al debitore ceduto o è stata da questo accettata. La notificazione ha anche un altro effetto: se il medesimo credito è, con successivi contratti, ceduto a più persone prevale la cessione notificata per prima al debitore ceduto.
Evizione nel trasferimento di cose: il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, deve garantire l’esistenza del credito e il venditore deve garantire il compratore dall’evizione; se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita. Ipotesi di mancato adempimento: il cedente, per regola, non garantisce la solvenza del debitore ceduto; l’inadempimento di questo è un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario.
LA DELEGAZIONE
La delegazione mira a costituire un rapporto in cui un individuo è debitore e creditore allo stesso tempo. Si presenta in due forme:
a) delegazione di debito. Il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato) il quale si obbliga verso il creditore. A, creditore di B e debitore di C, invita il proprio debitore B a farsi debitore del proprio creditore C. Il rapporto tra A e C (delegante e delegatario) è detto rapporto di valuta. Il rapporto preesistente tra A e B (delegante e delegato) è detto rapporto di provvista. La funzione della delegazione è far sì che un unico pagamento estingua simultaneamente due rapporti obbligatori.
b) delegazione di pagamento. In questo caso il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario costituendo un nuovo rapporto obbligatorio, ma è semplicemente invitato a pagare il debito del delegante, cioè ad estinguere il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario. Il delegato (debitore del delegante) non è tenuto ad accettare l’incarico.
Operazioni analoghe alla delegazione:
ESPROMISSIONE. L’iniziativa non è assunta da A ma da B senza delegazione del primo: l’espromittente si
obbliga spontaneamente nei confronti di C, l’espromissario ad adempiere il debito di A, espromesso.
ACCOLLO. È un contratto tra A e B stipulato a favore di un terzo (C): l’accollante (B) si obbliga verso l’accollato (A) ad assumere il debito di questo verso l’accollatario (C).
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Cessione del contratto: con essa una parte, il cedente, sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazione corrispettive con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà la medesima posizione già occupata dal cedente (si trasferiscono tutti i rapporti sia di credito che di debito). La cessione si perfeziona con il consenso del contraente ceduto. Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma non garantisce l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto, salvo patto contrario.