Altri atti o fatti fonte di obbligazione
ALTRI ATTI: LE PROMESSE UNILATERALI
Oltre che da contratto e da fatto illecito, le obbligazioni derivano da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Atti che producono obbligazioni simili ai contratti: l’obbligazione sorge per effetto di una dichiarazione di volontà ma non occorre la concorde dichiarazione delle parti, basta la sola dichiarazione dell’obbligato. Fatti che producono obbligazioni simili ai fatti illeciti: l’obbligazione sorge indipendentemente dalla volontà dell’obbligato. Atti unilaterali atti produttivi di effetti reali.
Promesse unilaterali: atti produttivi di effetti obbligatori: un soggetto è obbligato a eseguire una prestazione per il solo fatto di averla promessa indipendentemente dall’accettazione dell’altro soggetto. Le promesse unilaterali sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi previsti dalla legge (i contratti invece possono essere anche atipici). Nella categoria delle promesse unilaterali rientrano la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito.
Con l’adempimento della promessa o della ricognizione si adempiono due rapporti obbligatori: quello che nasce dal rapporto sottostante e quello che trova fonte nella promessa o nella ricognizione. La dichiarazione fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria: l’onere di provare che il pagamento promesso o che il debito riconosciuto non ha causa incombe sul debitore. Altra fonte di obbligazione è la promessa al pubblico: il promittente è vincolato dalla sua unilaterale dichiarazione non appena questa è resa pubblica.
ALTRI FATTI: GESTIONE DI AFFARI, PAGAMENTO DI INDEBITO, ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
GESTIONE DI AFFARI. Appartengono alla categoria “altri fatti”, diversi dai fatti illeciti, che sono fonte di obbligazione. È il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato (gestore), il che può accadere quando, in assenza dell’interessato, altri si preoccupa di curare i suoi interessi. Da questo comportamento discendono due serie di obbligazioni: il gestore è tenuto a continuare la gestione dell’affare altrui, secondo le norme del mandato e finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé; l’interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome e a rimborsargli le spese sostenute. Perché sorgano queste obbligazioni è sufficiente che la gestione sia stata utilmente iniziata pur non producendo il risultato sperato.
PAGAMENTO DI INDEBITO. È l’esecuzione di una prestazione non dovuta. Può trattarsi di indebito oggettivo: il pagamento non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione, es. una sentenza annullata o contratto dichiarato nullo. In questi casi il pagamento si rivela un fatto privo di causa ma il fatto diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito: obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e diritto di riottenere ciò che è stato indebitamente dato. Casi in cui il diritto di riottenere viene meno:
1) prestazione eseguita in esecuzione delle obbligazioni naturali. Si tratta di doveri morali e sociali, cioè obbligazioni naturali: nessuna forma di legge esige di adempierle ma l’individuo la adempie con la convinzione di esservi tenuto, ad es. i pagamenti scaduti i termini di prescrizione, debiti di gioco e di scommessa. Trattandosi di doveri solo morali o sociali non si può pretendere l’adempimento in giudizio ma chi le esegue spontaneamente non può riottenere ciò che ha dato. Assumono diritto solo se adempiute.
2) prestazione contraria al buon costume. Il contratto contrario al buon costume è nullo e perciò non attribuisce azione in giudizio per ottenere l’adempimento; ma chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripetere (riottenere) ciò che ha dato (es. il dirigente che ha pagato il giocatore della squadra avversaria). L’indebito è soggettivo quando, per errore scusabile, si paga un debito altrui credendolo proprio. In questo caso, a differenza dell’indebito oggettivo, il debito esiste ma è stato pagato da una persona diversa dal debitore: è ammessa la ripetizione.
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. Avviene quando si verifica, tra due soggetti, uno spostamento patrimoniale tale per cui uno subisca un danno e l’altro si arricchisca. Può avvenire sia per eventi naturali che per fatto dell’uomo. Per la legge l’arricchimento privo di un titolo che lo giustifichi è un fatto produttivo di obbligazione: chi si è arricchito è tenuto a indennizzare l’altro nei limiti del proprio arricchimento, cioè deve corrispondergli la minor somma tra l’ammontare del danno altrui e quello del proprio arricchimento. L’arricchimento è un’azione:
– generale è esperibile in una serie illimitata di ipotesi
– sussidiaria è proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun’altra azione