I fatti illeciti
LA RESPONSABILITA’ DA FATTO ILLECITO
Fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Le obbligazioni derivano, oltre che da contratto, anche da fatto illecito: l’obbligazione che ne deriva è quella di risarcire il danno. È un’obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro che rappresenti l’equivalente monetario del danno cagionato. Responsabilità contrattuale: responsabilità per danni del contraente inadempiente. Responsabilità extracontrattuale: responsabilità per danni cagionati con fatto illecito. È detta anche responsabilità civile o aquilana. Responsabilità penale: responsabilità per fatto previsto dalla legge come reato. Un medesimo fatto può essere fonte sia di responsabilità penale che civile. Elementi costitutivi del fatto illecito:
– oggettivi: il fatto, il danno ingiusto, il rapporto di causalità tra fatto e danno
– soggettivi: il dolo o la colpa
1) il fatto. È un comportamento umano commissivo (consistente nel fare) o omissivo (consistente nel non fare)
2) il danno ingiusto. È la lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico.
Il principio della risarcibilità di ogni danno qualificabile ingiusto è una clausola generale: quando non è la legge a valutare se un danno è ingiusto, la valutazione spetta al giudice. Per questo motivo il nostro sistema giuridico è retto dal principio dell’atipicità dell’illecito. In Germania, invece, i diritti la cui lesione rende risarcibile il danno sono determinati tassativamente (principio della tipicità dell’illecito).
Casi in cui la presenza del requisito dell’ingiustizia del danno è fuori discussione:
a) quando è leso un diritto della personalità: diritto all’integrità fisica, diritto alla salute, ecc.;
b) quando è leso un diritto reale: diritto di proprietà, diritto di servitù;
c) quando l’uccisione di una persona comporti una lesione del diritto al mantenimento dei suoi familiari;
d) quando è leso un diritto relativo e in particolare un diritto di credito: l’uccisione di un giocatore di calcio lede alla società calcistica; la distruzione della casa in locazione lede sia il proprietario sia il locatario. In questi due casi il fatto del terzo cagiona l’estinzione del rapporto obbligatorio ma ci sono anche casi in cui il fatto del terzo non estingue il rapporto obbligatorio e sono comunque riconosciuti come risarcibili della lesione: quando il terzo ha reso solo temporaneamente impossibile la prestazione del debitore (es. ferimento in un incidente d’auto) oppure quando il terzo è concorso nell’inadempimento del debitore o istigandolo a non adempiere o rendendosi partecipe all’inadempimento (es. l’imprenditore vincolato dal patto di non concorrenza che fa concorrenza sotto altro nome);
e) quando è lesa la libertà contrattuale. Il contraente conclude un contratto sotto falsa informazione del terzo;
f) quando è lesa una situazione di fatto che appaia meritevole di protezione;
g) quando è leso, da parte della pubblica amministrazione, un interesse legittimo. Il concetto di danno ingiusto si compone anche di un estremo negativo: deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato nell’esercizio di un diritto (es. il diritto del datore di licenziare cagiona un danno al dipendente ma non è un danno ingiusto).
3) il rapporto di causalità tra il fatto e il danno. Tra il fatto e il danno deve esserci un rapporto di causa ed effetto per cui il primo abbia cagionato il secondo. Per il diritto, però, occorre che ci sia un rapporto di causalità in senso giuridico: l’evento dannoso deve apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.
4) il dolo o la colpa. Dolo: intenzione di provocare l’evento dannoso (ha un senso diverso dal vizio del consenso). Fatto doloso: comportamento assunto con l’intenzione di provocare, come conseguenza, il danno. Colpa: mancanza di diligenza, prudenza e perizia. Fatto colposo: evento dannoso non voluto ma provocato da un comportamento negligente, imprudente o imperito. L’onere della prova:
– nella responsabilità contrattuale è il debitore che deve provare che la prestazione è diventata impossibile non per sua colpa
– nella responsabilità extracontrattuale è il creditore che deve provare la colpa del debitore (incombe sul danneggiato)
Dolo eventuale: è dolo eventuale quello di chi, pur non agendo per realizzare l’evento dannoso, ne rappresenta il suo possibile verificarsi come conseguenza della propria azione (chi ferisce qualcuno anche se aveva solo lo scopo di intimidirlo). Colpa cosciente: atteggiamento di chi si comporta imprudentemente con la previsione del possibile evento dannoso ma che confida di poter evitare (il poliziotto che spara al malvivente ma colpisce l’ostaggio).
LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA
Di norma, l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto ma nei casi di responsabilità indiretta il responsabile del danno è un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto. Casi di responsabilità indiretta:
1) responsabilità dei padroni e dei committenti se il danno è cagionato da un dipendente risponde del danno anche il datore di lavoro: poiché il datore fa proprio il risultato del lavoro altrui deve anche assumersene anche i rischi
2) responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci
3) responsabilità di genitori, tutori e precettori. Chi è tenuto alla sorveglianza degli incapaci, i genitori, i tutori e i precettori possono liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Padroni e committenti, invece, rispondono sempre e comunque del fatto illecito dei loro dipendenti.
LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Nei casi di responsabilità oggettiva si risponde a un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa. La responsabilità oggettiva si basa sulla sola esistenza di un rapporto di causalità tra fatto e danno: si risponde se il fanno appare come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto stesso e ci si libera da responsabilità con la prova dell’imprevedibilità o dell’inevitabilità dell’evento dannoso. Casi di responsabilità oggettiva:
1) esercizio di attività pericolose. Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (es. fabbrica di esplosivi, imprese chimiche). Chi ha cagionato il danno nell’esercizio di un’attività pericolosa ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa, anche se al momento del fatto ha usato diligenza e prudenza. La prova liberatoria non verte sulle modalità del fatto che ha cagionato il danno ma sulle modalità di organizzazione dell’attività pericolosa, che devono apparire idonee a prevenire l’eventualità di effetti dannosi.
2) animali o cose in custodia. Il proprietario di un animale risponde del danno da questo cagionato (es. il cane ha morso un passante) salvo che provi il caso fortuito (es. la catena si è rotta a causa di un fulmine). Anche chi ha cose in custodia (es. gasolio custodito nel serbatoio di riscaldamento domestico) risponde del danno cagionato alla cosa (l’esplosione della cosa) salvo che provi il fatto fortuito (un fulmine ha provocato un corto circuito).
3) rovina di edificio. Se un edificio crollando provoca danni a persone o cose il proprietario ne risponde salva la prova che il crollo non sia stato dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (es. un terremoto)
4) circolazione di veicoli. Il conducente di veicoli senza guida di rotaia è responsabile del danno provocato dalla circolazione del veicolo anche se non è in colpa. Si libera da responsabilità solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il conducente risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno subito dai singoli veicoli. A ciascuno incombe l’onere di provare di chi sia realmente la colpa. Se il conducente non è proprietario del veicolo concorre la responsabilità indiretta del proprietario che può liberarsi da responsabilità solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato può, a sua scelta, esigere l’intero risarcimento dal conducente o dal proprietario.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Chi è responsabile del danno deve risarcirlo. Invece di una somma di denaro si può ottenere, se possibile, una reintegrazione in forma specifica: ad es. un nuovo bene in sostituzione di quello distrutto o danneggiato. Il danno permanente a persone può anche essere liquidato in forma di rendita vitalizia. Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale. I danni non patrimoniali (danni morali) consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il caso più importante è quello del fatto cagionato come fatto illecito per il codice civile e reato per il codice penale. Da qualche tempo, la Cassazione ha esteso la risarcibilità del danno patrimoniale ad ogni caso di danno alla persona anche se non previsto dalla legge. Danno biologico: lesione dell’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e per sé e indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezza. Se più persone sono responsabili del medesimo danno ne rispondono solidalmente: il danneggiato può esigere l’intero risarcimento a ciascuno di essi indipendentemente dalla gravità della colpa dei singoli.
IL DANNO DA PRODOTTI
Ogni prodotto industriale deve poter essere usato in condizioni di sicurezza senza poter pregiudicare l’integrità fisica e i beni dell’utente. Pertanto il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.