Criteri di comportamento dei contraenti e di interpretazione del contratto

LA BUONA FEDE CONTRATTUALE

Esistono norme che formano il generale criterio di comportamento e impongono alle parti contraenti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative. Oltre che criterio di comportamento, la buona fede è anche criterio di interpretazione del contratto. Buona fede significa correttezza e lealtà. La buona fede ha due significati: in materia di possesso indica uno stato soggettivo e come dovere di comportamento esprime un dovere (quello di comportarsi con lealtà). La buona fede come dovere comportamentale è detta buona fede contrattuale o oggettiva.

Il dovere generale di buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabile lacune legislative in quanto la legge non può prevedere tutte le possibili situazioni ma solo quelle più frequenti della vita economica e sociale. Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi previsti dalla legge e realizza così la “chiusura” del sistema legislativo. Le regole non scritte della correttezza e della lealtà sono regole di costume. Spetta al giudice stabilire ciò che è buona fede o è contrario alla buona fede ma non in termini soggettivi: deve riferirsi alle regole del costume che possono essere diverse dal suo concetto di correttezza. Il dovere di buona fede opera:

1) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. In questo caso assume il carattere di un dovere di informazione di una parte nei confronti dell’altra: ciascuna di esse ha il dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono ignote all’altra e che possono essere determinanti del suo consenso. Collegata al concetto di informazione si collega la reticenza: la violazione del dovere di informazione può dar luogo ad una azione di annullamento per dolo omissivo.

L’omessa informazione può però assumere rilievo e fondare un’azione di danni della controparte, indipendentemente dall’annullamento del contratto. Si considera contraria alla buona fede anche un’improvvisa e ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali. Responsabilità precontrattuale: chi, violando il dovere di buona fede nelle trattative contrattuali, ha cagionato un danno all’altra parte è tenuto a risarcirlo; la sua fonte non è il contratto ma io fatto illecito ed è perciò una forma da fatto illecito. Ipotesi di responsabilità precontrattuale prevista dalla legge: la parte che, conoscendo l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non né dà notizia all’altra è tenuta a risarcire il danno provocato alla parte che aveva confidato nella validità del contratto.

2) nell’esecuzione del contratto. Due specifiche applicazioni di legge sono: a) l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede in pendenza della condizione, cioè custodendo con diligenza la cosa che sia alienata sotto condizione sospensiva o acquistata sotto condizione risolutiva; b) il divieto di rifiutare la proprio prestazione, avvalendosi della eccezione di inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (es. l’azienda telefonica può legittimamente sospendere il servizio se l’utente non paga la bolletta ma è contraria alla buona fede se la bolletta è stata recapitata nel mese di agosto e l’utente era in ferie).

L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Se non è tacito, il contratto è fatto di parole, o scritte in un documento o dette a voce. Sono quindi necessari dei criteri di legge per l’interpretazione. Sono criteri che vincolano le parti e dei quali si avvale il giudice. I criteri di interpretazione sono di duplice ordine:

– criteri di interpretazione soggettiva: si basano sulla ricerca della comune intenzione delle parti

– criteri di interpretazione oggettiva: si rifanno al concetto di buona fede contrattuale o altri elementi oggettivi che non si rifanno all’intenzione delle parti

CRITERIO DI INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA. Nell’interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole usate, es. in un contratto di locazione non viene menzionato il canone, tradendo le intenzioni dei contraenti. Bisogna perciò ricavare le intenzioni delle parti al di là delle parole e la legge per fare ciò fornisce alcuni criteri:

– criterio di carattere storico: si valuta il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (si considera la corrispondenza intercorsa tra le parti)

– criterio di carattere logico si interpretano le singole clausole attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso del contratto (si considera io contratto nel suo insieme)

CRITERIO DI INTERPRETAZIONE OGGETTIVA. Il contratto deve essere interpretato secondo la buona fede, partendo dal presupposto che i contraenti siano corretti e leali anche se non lo sono affatto. È un criterio oggettivo perché può condurre a dare al contratto un significato diverso da quello corrispondente all’intenzione delle parti (le parti non possono provare la mala fede, prevale l’interpretazione secondo buona fede). Altri criteri oggettivi valgono per le clausole ambigue:

1) Vale il principio di conservazione del contratto: la clausola si interpreta nel senso in cui è valida ed efficace

2) Vale il criterio degli usi interpretativi: la clausola ambigua si interpreta secondo ciò che generalmente si applica nel luogo in cui il contratto è stato concluso

3) Le clausole delle condizioni generali di contratto si interpretano, nel dubbio, a favore del contraente più debole

4) Il contratto a titolo oneroso si interpreta nel miglior equilibrio possibile tra prestazione e controprestazione (equo contemperamento degli interessi delle parti)

5) Il contratto a titolo gratuito si interpreta nel senso meno gravoso per il contraente obbligato